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19.4165 · Mozione · 2019-09-25

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre un obbligo, per le raffinerie svizzere, di dichiarare l'origine (Paese di estrazione anziché Paese di trasformazione) di oro importato e di presentare al Parlamento un progetto di legge in materia.

Begründung

Troppo spesso l'estrazione e il commercio di oro vanno di pari passo con la violazione dei diritti umani e la distruzione dell'ambiente. Nel suo rapporto "Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani", il Consiglio federale raccomanda pertanto maggiore trasparenza e responsabilità lungo le catene di approvvigionamento dell'oro (raccomandazione a.1.), al fine di contrastare il commercio di oro "sporco". L'OCSE ha elaborato la "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas" (Guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio), la quale conferma che nel commercio dell'oro trasparenza e tracciabilità affidabile sono importanti, onde limitare l'accesso al mercato di oro "sporco".

L'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14) attualmente in vigore non è adatta per il raggiungimento di questo scopo, dato che nell'articolo 10 capoverso 2 il termine "Paese d'origine" ammette la mescolanza tra Paese di estrazione e Paese di trasformazione. Occorre pertanto colmare tale lacuna in modo da verificare la produzione sostenibile dell'oro importato in Svizzera.

Per anni l'Amministrazione federale delle dogane ha fatto figurare come Paese d'origine gli Emirati Arabi Uniti, sebbene sia un Paese che non estrae oro ma che affina e trasforma questo materiale. In tal modo i Paesi di estrazione e le condizioni per l'ottenimento dell'oro restano sconosciuti. Già solo le 27 tonnellate di oro importate da Dubai nell'agosto del 2019 sottolineano l'importanza di una precisa dichiarazione dell'origine per migliorare la tracciabilità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come esposto nell parere sulla mozione 19.3523 Mazzone, "Adottare le misure necessarie per determinare l'origine reale dell'oro importato in Svizzera e combattere l'oro sporco", la statistica del commercio estero svizzero si fonda sugli standard metodologici definiti dall'ONU. Questi prevedono che ai fini della statistica del commercio l'origine dell'oro si trovi nel Paese d'estrazione o nel Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale. L'oro estratto dal suolo ed esportato verso un Paese terzo ai fini di una trasformazione sostanziale, come la fusione in barre o lingotti, la lavorazione a graniglia o la presentazione sotto altre forme grezze, acquisisce quindi la sua origine in tale Paese terzo. L'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno traspone questa prescrizione a livello nazionale. L'applicazione di una definizione diversa non solo violerebbe standard internazionali, bensì altererebbe anche la statistica del commercio estero svizzero rispetto alle statistiche internazionali.

Al contempo il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di una tracciabilità trasparente e affidabile nel commercio dell'oro. Negli ultimi anni sono stati depositati vari interventi parlamentari relativi alle violazioni dei diritti umani (p. es. il postulato von Graffenried 12.3503, Una strategia Ruggie per la Svizzera, o il postulato Recordon 15.3877, Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani). Nel suo parere sul postulato 15.3877, il Consiglio federale ha spiegato che l'industria dell'oro ha adottato standard volontari, sottoposti a controlli indipendenti, per garantire la tracciabilità dell'oro trattato nonché il rispetto dei diritti umani ed evitare di alimentare i conflitti. Il rapporto del 14 novembre 2018 del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.3877, al numero 5 lettera a punto 1 precisa: "Migliorare la raccolta e la pubblicazione di informazioni relative all'origine dell'oro importato in Svizzera." In questo paragrafo il rapporto indica che attualmente le raffinerie dispongono di indicazioni esatte relative all'origine dell'oro minerario, contrariamente a ciò che viene indicato nelle dichiarazioni doganali. Nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.3877, l'Amministrazione federale sta esaminando in collaborazione con il settore, le organizzazioni settoriali internazionali e altri gruppi di interesse le possibilità di ottenere una maggiore trasparenza sull'origine (Paese d'estrazione) dell'oro importato in Svizzera. Ciò, tenendo conto degli standard internazionali rilevanti e dell'incentivazione delle migliori pratiche a livello internazionale nonché garantendo, al contempo, condizioni concorrenziali paritetiche per le imprese, in particolare le raffinerie, in tutti gli Stati ("level playing field").

In tale contesto viene esaminata anche l'introduzione di un obbligo di dichiarazione supplementare dell'origine dell'oro richiesta nella mozione. Questa opzione aumenterebbe tuttavia l'onere amministrativo delle imprese. Inoltre, un obbligo di dichiarazione è sensato soltanto se integrato in un sistema in cui tale informazione verrebbe effettivamente esaminata e impiegata.

Al fine di evitare parallelismi e viste le attività già avviate che tengono conto della richiesta dell'autore della mozione, il Consiglio federale è del parere che la mozione debba essere respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.