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19.4167 · Mozione · 2019-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di definire le basi legali affinché le iniezioni di acido ialuronico e di Botox possano essere praticate soltanto da medici adeguatamente formati e dotati di un'assicurazione di responsabilità civile.

Begründung

Le iniezioni di acido ialuronico e di Botox sono sempre più diffuse non soltanto tra le persone anziane, ma anche tra i giovani. Queste iniezioni sono effettuate sempre più spesso in saloni di bellezza con conseguenze in parte disastrose per la salute. I medici si vedono quindi sempre più spesso costretti a trattare gravi complicazioni come infezioni, infarti cutanei e addirittura casi di cecità dovuti a iniezioni eseguite da persone non specializzate.

Il trattamento di queste gravi complicazioni è a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e deve essere finanziato dalla comunità solidale delle persone che pagano i premi.

Queste iniezioni non sono semplici trattamenti cosmetici, ma un vero e proprio intervento sul corpo che presuppone solide conoscenze mediche. Il filler è iniettato mediante ago o microcannula nella cute oppure attraverso il tessuto adiposo e muscolare negli strati medi o anche più profondi. La persona che inietta la sostanza deve pertanto conoscere la struttura degli strati cutanei, la configurazione regolare e atipica dei vasi sanguigni, nonché l'anatomia dei comparti del tessuto adiposo, i vari muscoli del viso e le interazioni in caso di patologie cutanee.

Le iniezioni antirughe, l'ingrandimento delle labbra e altri trattamenti sono tuttavia eseguiti da estetiste e altre persone senza formazione medica. Questo nonostante Swissmedic vieti in un promemoria a questa categoria professionale di iniettare sostanze che permangono nel corpo per oltre 30 giorni. A parte il fatto che il periodo di 30 giorni non rappresenta un riferimento per i danni alla salute, stando agli esperti sul mercato svizzero non sono disponibili prodotti a base di acido ialuronico che permangono nel corpo per meno di 30 giorni, come riportato nella descrizione del prodotto prescritta da Swissmedic. L'iniezione di questi prodotti da parte di persone senza formazione medica contravviene alle prescrizioni ed è pertanto necessario definire regole chiare. Questi trattamenti rischiosi devono essere eseguiti soltanto da medici e devono essere previste sanzioni in caso d'infrazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In base alla loro composizione e indicazione, i prodotti iniettabili impiegati per il trattamento delle rughe sono considerati medicamenti o dispositivi medici. Le disposizioni legali applicabili variano in base alla classificazione dei prodotti.

I preparati contenenti tossina botulinica omologati come medicamenti possono essere dispensati esclusivamente su prescrizione medica e utilizzati solo da specialisti del settore medico.

Le sostanze iniettabili immesse in commercio come dispositivi medici sono disciplinate nell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213). Di norma le sostanze che rimangono nel corpo per più di 30 giorni possono essere utilizzate esclusivamente da un medico. Estetiste ed estetisti possono utilizzare questi cosiddetti dispositivi a lunga permanenza solo sotto il controllo e la responsabilità di un medico e a condizione che dispongano di una formazione supplementare come infermieri diplomati e di un perfezionamento nel settore dell'iniezione di dispositivi a lunga permanenza. Poiché i medici non hanno sempre esercitato in maniera sufficiente la loro funzione di controllo, le disposizioni saranno ulteriormente precisate con la revisione in corso dell'ODmed la cui entrata in vigore è prevista il 26 maggio 2020. Secondo il disegno di ordinanza, l'utilizzo di questi dispositivi medici dovrebbe essere consentito solo sotto il controllo diretto e la responsabilità dei medici, cioè in loro presenza.

I prodotti che, in base alle evidenze oggettive, rimangono nel corpo per meno di 30 giorni possono essere utilizzati da estetiste ed estetisti sotto la propria responsabilità. Secondo l'obbligo di diligenza vigente, tuttavia, gli utilizzatori sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica affinché la salute dei pazienti non sia messa in pericolo.

La legislazione svizzera vieta dunque già alle estetiste e agli estetisti l'uso della maggior parte di questi prodotti, o perlomeno lo limita considerevolmente.

Il controllo della dispensazione e dell'utilizzo dei prodotti citati negli istituti di bellezza spetta alle autorità cantonali. Visto che rientra nelle loro competenze anche il rilascio delle autorizzazioni d'esercizio, i Cantoni possono inoltre determinare se e quali prodotti le estetiste e gli estetisti possono utilizzare a titolo professionale.

La legislazione sulle professioni mediche prevede che i medici debbano stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale. Per estetiste ed estetisti valgono le norme cantonali: nel Canton Ticino, per esempio, vige l'obbligo d'assicurazione.

Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni vigenti del diritto federale sopra descritte e/o le nuove norme previste tutelino in modo adeguato i pazienti. Il controllo e di conseguenza le sanzioni delle infrazioni sono, tuttavia, di competenza dei Cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.