Il Consiglio federale è disposto ad attuare il suo mandato di riduzione dei rischi derivanti dall'applicazione dei pesticidi?
19.4209 · Interpellanza · 2019-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha risposta alla mia domanda 18.5303, affermando che chi immette sul mercato prodotti fitosanitari, deve "riprendere ed eliminare in modo appropriato i prodotti fitosanitari forniti a un utilizzatore che non intende più farne uso" (cfr. art. 70 OPF). La regolamentazione non deve essere completata, bensì attuata.
Recentemente "Le Matin" ha scritto che le autorità svizzere dovrebbero decidere prossimamente, se il clorotalonil continuerà a essere omologato. A tal proposito sarà anche stabilito, se potranno essere concessi i termini, come di consueto, di un anno per la vendita e di due anni per l'utilizzo.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quante omologazioni di pesticidi sono state revocate negli ultimi vent'anni? In quali casi a causa di un effetto considerato inaccettabile, potenzialmente pericoloso? E in quali per altri motivi?
2. A tal proposito quando sono stati concessi i termini massimi menzionati, al posto di scadenze più brevi?
3. Quando è stato disposto che era necessario interrompere immediatamente la vendita e l'utilizzo e riportare i pesticidi acquistati al punto vendita?
4. Negli ultimi vent'anni quante volte non è stata rinnovata l'omologazione di pesticidi perché i produttori non avevano presentato una richiesta di rinnovo?
5. In quali di questi casi la richiesta di rinnovo non avrebbe avuto possibilità di successo, poiché nel frattempo si era venuti a conoscenza di un effetto considerato inaccettabile, potenzialmente pericoloso del principio attivo?
6. In quali casi sono stati concessi i termini massimi menzionati, al posto di scadenze più brevi?
7. Non è incomprensibile anche per il Consiglio federale che un principio attivo, per cui, per esempio a causa del suo effetto nocivo sulla salute, l'omologazione non è stata prorogata oppure è stata persino revocata, possa essere venduto ancora per un anno e utilizzato per altri due?
8. Il Consiglio federale è disposto ad attuare le disposizioni vigenti (art. 31 OPF) e, nel caso di principi attivi non autorizzati, a provvedere affinché questi siano immediatamente ritirati dal mercato, conformemente al mandato per la riduzione dei rischi derivanti dall'applicazione di pesticidi di una determinata percentuale affidatogli, per esempio, con la mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 13.3367?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La revoca delle autorizzazioni può avere varie ragioni. Dal 2005 sono stati stralciati dall'allegato 1 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) 149 principi attivi. In 147 casi l'industria non ha depositato alcuna domanda di rivalutazione; negli altri due i dati forniti erano insufficienti per procedere alla rivalutazione dei rischi. Anche il riesame mirato dei vecchi prodotti può determinare la revoca delle autorizzazioni. Esso ha lo scopo di assicurare che le esigenze attuali per l'autorizzazione siano ancora soddisfatte. Dall'introduzione del riesame mirato nel 2010, è stata revocata l'autorizzazione di 44 prodotti e altri 533 sono stati oggetto di adeguamenti per quanto concerne le condizioni d'uso, con la conseguente revoca in 194 casi.
2./3. Su 44 prodotti ritirati nell'ambito del riesame mirato, 29 lo sono stati senza che fosse concesso un termine di vendita e di utilizzo o con scadenze inferiori a un anno. Negli altri casi è stato concesso un termine di un anno per la vendita delle scorte e di un ulteriore anno per l'utilizzo.
4.-6. Dal 2016 sono stati ritirati dal mercato 157 prodotti per mancanza di una domanda di rinnovo. Il servizio di omologazione non dispone di statistiche precedenti a queste informazioni. Come in questi casi, se non vengono forniti dati che consentono di rivalutare il rischio, non è possibile stimare se questi prodotti presentino un effetto potenzialmente pericoloso. In tal caso si concede un termine di un anno per la vendita delle scorte e di un ulteriore anno per l'utilizzo.
7./8. In virtù dell'articolo 31 OPF non può essere concesso alcun termine di vendita e di utilizzo in caso di preoccupazioni immediate concernenti la salute umana o l'ambiente. In virtù dell'articolo 67 l'impiego può essere vietato anche senza fissare alcun termine in questo genere di situazione.
Il Consiglio federale non vede alcun motivo per revocare sistematicamente le autorizzazioni senza concedere un termine per la vendita delle scorte e per l'utilizzo dei prodotti. Ciò violerebbe il principio di proporzionalità. Il piano d'azione dei prodotti fitosanitari stabilisce come obiettivo il dimezzamento dei rischi connessi all'utilizzo di prodotti fitosanitari, assicurando una protezione efficace delle colture dalle malattie e dai parassiti al fine di consentire una produzione di derrate alimentari di qualità in Svizzera. Molte misure consentono di raggiungere questo obiettivo; il ritiro di alcuni prodotti fitosanitari non è che una di queste.
Risposta del Consiglio federale.