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19.4231 · Interpellanza · 2019-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

È difficile capire la strategia perseguita dal Consiglio federale per le sostanze a rischio (ad es. idrocarburi policiclici aromatici, perturbatori endocrini, nanoparticelle ecc.) contenute nei cosmetici e negli oggetti d'uso. È stato istituito soltanto un gruppo di lavoro interdipartimentale sui perturbatori endocrini, ma i risultati si fanno attendere.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Ha una strategia per ridurre i rischi di esposizione della popolazione alle sostanze pericolose?

2. In caso affermativo, quale dipartimento è responsabile del coordinamento e dell'attuazione?

3. Quando saranno pubblicati i risultati del gruppo di lavoro?

4. Quali misure intende adottare per evitare che le fasce di popolazione più vulnerabili siano esposte alle sostanze a rischio?

5. La Svizzera partecipa alle discussioni a livello europeo e intende adeguare la sua legislazione (divieto di sostanze, migliore informazione dei consumatori ecc.) a quella dell'Unione europea, qualora quest'ultima adotti provvedimenti in materia?

6. L'Unione europea e alcuni Stati membri, per esempio la Danimarca, hanno promosso campagne di informazione sulle sostanze a rischio come gli idrocarburi policiclici aromatici negli oggetti d'uso. Il Consiglio federale è disposto a informare meglio la popolazione, come stanno facendo i Paesi vicini?

7. È disposto a fissare come priorità la riduzione della presenza di sostanze a rischio nei cosmetici e negli oggetti d'uso al fine di proteggere la salute?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. In Svizzera, i cosmetici e gli oggetti d'uso sono disciplinati dalla legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. La responsabilità in materia è del Dipartimento federale dell'interno (DFI). I rischi di esposizione della popolazione alle sostanze pericolose contenute nei cosmetici e negli oggetti d'uso sono già presi in considerazione nella legislazione, al fine di proteggere la salute dei consumatori. Sul mercato svizzero possono essere immessi soltanto cosmetici e oggetti d'uso che soddisfano i requisiti di legge e sono quindi considerati sicuri. Il fabbricante, l'importatore o il rivenditore è tenuto al controllo autonomo. Le autorità cantonali di esecuzione controllano la corretta applicazione delle prescrizioni legali con il sostegno dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, che mette a loro disposizione, all'occorrenza, le proprie competenze e coordina le loro attività.

3. Per garantire lo scambio di informazioni tra i diversi uffici federali e il coordinamento delle loro attività, nel 2015 è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale (Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e DFI) che si occupa dei perturbatori endocrini. Questo gruppo mette a disposizione della popolazione informazioni coordinate sui perturbatori endocrini (www.ufsp.admin.ch>Vivere in salute>Ambiente & salute/Prodotti chimici>Prodotti chimici da A-Z>Perturbatori endocrini>Scheda informativa "Perturbatori endocrini"). La regolamentazione dei perturbatori endocrini è tuttavia gestita su base settoriale, a seconda dell'utilizzazione di queste sostanze, da parte dei vari uffici.

4. Le sostanze a rischio contenute nei cosmetici e negli oggetti d'uso sono sottoposte a regolare valutazione per proteggere la popolazione. Alcune sostanze con potenziali proprietà di interferenti endocrini come il triclosan (conservante) o il 4-metilbenzilidene-canfora (4-MBC, utilizzato come filtro UV) sono attualmente esaminate nell'Unione europea dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori. Sulla base dei risultati di queste valutazioni sarà adeguata anche la legislazione svizzera. Inoltre, nel valutare l'esposizione a sostanze a rischio si applica un margine di sicurezza molto più ampio per i cosmetici destinati specificamente ai bambini piccoli rispetto a quelli destinati soltanto agli adulti.

5. La Svizzera partecipa a un gruppo di esperti della Commissione europea sui cosmetici in cui si discutono i futuri adeguamenti della legislazione europea. In Svizzera le disposizioni sulle sostanze ammesse nei cosmetici sono in linea di principio armonizzate con il diritto dell'Unione europea (art. 54 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02). Tuttavia, la Svizzera ha sempre la possibilità di emanare prescrizioni più restrittive rispetto all'UE (p. es. per le furocumarine nei cosmetici).

6./7. Il Consiglio federale ritiene che il quadro legale in materia di cosmetici e oggetti d'uso sia sufficiente a garantire la protezione della salute della popolazione. Attualmente non prevede di condurre campagne di informazione su vasta scala, ma continuerà ad adeguare la legislazione federale alle più recenti conoscenze scientifiche. In ogni modo, la Confederazione dispone delle basi legali e degli strumenti necessari per fornire, all'occorrenza, informazioni mirate ai fabbricanti e agli organi di esecuzione.

Risposta del Consiglio federale.