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19.4246 · Interpellanza · 2019-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Per quanto riguarda l'introduzione della 5G, le antenne adattative sono al centro di critiche perché condurranno a valori di picco più elevati. Infatti, le nuove antenne cambiano le loro caratteristiche di radiazione nel corso di unità di tempo molto brevi, e ne consegue quindi anche una variazione dell'esposizione. Questo processo implica ai fini della trasmissione dei dati una forte concentrazione dei raggi in direzione di un apparecchio attivo, mentre i segnali di comando sono trasmessi ovunque attraverso impulsi. In tale contesto si crea uno stato di esposizione molto più dinamico rispetto alla telefonia mobile precedente. A seguito della modifica dell'ORNI da parte del Consiglio federale, dal 1° giugno 2019 per la valutazione dell'esposizione alle antenne adattative occorre tenere conto anche della variabilità delle direzioni di trasmissione e dei diagrammi d'antenna. Mancano tuttavia i relativi aiuti all'esecuzione.

In considerazione di quanto sopra invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Le autorità esecutive sanno come attuare questa nuova esigenza dell'ORNI?

a. In caso affermativo, come possono saperlo visto che non esistono aiuti all'esecuzione?

b. In caso negativo, è ammissibile autorizzare queste antenne?

2. La sostituzione di un'antenna con una di tipo adattativo può essere considerata di lieve entità se dà origine a un'esposizione di tipo differente?

3. Se l'autorizzazione riguarda solo un esercizio fisso, come si può garantire che un'antenna non venga utilizzata in modo diverso?

4. Una futura soluzione che prevede per le antenne adattative un livello di protezione inferiore a quello per le antenne non adattative sarebbe sostenibile sul piano giuridico?

5. L'ORNI garantisce la protezione degli apparecchi elettronici da interferenze anche nel caso delle antenne adattative, benché limiti solo i valori RMS (valori medi) e non i picchi di segnale (peak), rilevanti per la protezione degli apparecchi da interferenze?

6. Chi è responsabile nel caso in cui il funzionamento di apparecchi elettronici quali contatori energetici, stimolatori cardiaci, comandi rilevanti per la sicurezza o altri dispositivi dovesse essere disturbato dai picchi delle antenne adattative?

7. Un futuro monitoraggio RNI non dovrebbe rilevare anche i valori di picco per ottenere non solo una migliore base di dati sugli effetti biologici atermici ancora inesplorati, ma anche per riconoscere i pericoli legati a disfunzioni in apparecchi sensibili?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Attualmente l'Ufficio federale dell'ambiente non ha ancora pubblicato nessun aiuto all'esecuzione per le antenne adattative. Finché l'Ufficio non avrà elaborato alcun aiuto, le antenne adattative saranno trattate applicando lo scenario più sfavorevole possibile, in cui l'irradiazione è valutata come per gli impianti tradizionali alla massima potenza. L'irradiazione effettiva è pertanto sotto controllo; i valori limite dell'ordinanza sono in ogni caso rispettati.

2. L'autorizzazione e il controllo degli impianti di telefonia mobile rientrano nella competenza dei Cantoni e dei Comuni. Poiché il diritto edilizio differisce secondo i Cantoni e i Comuni, anche le procedure possono essere diverse. La Confederazione non dà in merito alcuna direttiva ai Cantoni. I valori limite dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) devono comunque essere rispettati in ogni caso, indipendentemente dalla procedura.

3. Se, come descritto nella risposta alla domanda 1, un'antenna adattativa è valutata, in analogia a un'antenna tradizionale, in base alla massima potenza, questo non significa che l'autorizzazione sia valida solo per un esercizio fisso. I valori limite dell'ordinanza devono essere rispettati in ogni caso.

4. La futura valutazione delle antenne adattative deve tenere conto del principio di precauzione e deve essere applicabile nella pratica; tuttavia, non deve impedire l'introduzione di dette antenne. La nuova norma prevista dall'ORNI è conforme al diritto. L'aiuto all'esecuzione si baserà su quest'ultima.

5./6. La protezione degli apparecchi elettrici da interferenze non rientra nell'ambito di applicazione dell'ORNI, il cui scopo è proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) dannose o moleste. Le apparecchiature che possono provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato da tali interferenze sono disciplinate nell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5).

7. Il 15 dicembre 2015 il Consiglio federale, nell'ambito del rapporto in adempimento del postulato Gilli 09.3488, ha deciso il piano di monitoraggio dei campi elettromagnetici. Il monitoraggio delle RNI su tutto il territorio nazionale ha in primo luogo l'obiettivo di ottenere indicazioni rappresentative sull'esposizione della popolazione svizzera alle RNI e sul suo sviluppo nel tempo. Il monitoraggio non contempla gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sulle apparecchiature elettriche.

Risposta del Consiglio federale.