Obbligo di dichiarare con chiarezza il pane e i prodotti di panetteria di origine straniera anche nella vendita sfusa
19.4263 · Mozione · 2019-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti basi giuridiche in modo che l'origine degli ingredienti principali del pane, dei prodotti di panetteria e simili debba essere dichiarata in modo chiaro e trasparente ai consumatori. Ciò dovrebbe valere anche per la vendita sfusa, prevedendo tuttavia una dichiarazione semplificata o l'esenzione dall'obbligo per i prodotti di origine svizzera.
Begründung
Le importazioni di pane, prodotti di panetteria e simili sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni, mentre la produzione interna, nel migliore dei casi, segna il passo. Ciò può essere dovuto anche al fatto che i consumatori, a causa della mancanza di dichiarazioni, spesso non sono consapevoli di acquistare e consumare prodotti di produzione estera o con ingredienti di base stranieri. Oggi l'origine di pane, prodotti di panetteria e simili in vendita sfusa deve essere resa nota solo su richiesta. Dichiarando l'origine degli ingredienti principali, ai consumatori sarà data l'opportunità di prendere decisioni di acquisto con cognizione di causa. Per limitare l'onere che ne seguirebbe, la dichiarazione dei prodotti di origine svizzera potrà continuare a essere omessa o presentata in forma semplificata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole della maggiore concorrenza dovuta all'aumento delle importazioni e ai cambiamenti strutturali nella produzione di pane e di prodotti di panetteria e dell'importanza di un'indicazione trasparente della provenienza dei prodotti. La legislazione sulle derrate alimentari prescrive che il Paese di produzione venga indicato con chiarezza. Concretamente, tutte le derrate alimentari devono recare la menzione del Paese di produzione (art. 12 cpv. 1 lett. a della legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0, art. 36 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr; RS 817.02 e art. 3 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari, OID; RS 817.022.16). Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato (p. es. il pane in una panetteria) questa informazione deve avvenire per scritto od oralmente (art. 39 cpv. 1 ODerr). È compito delle imprese garantirla.
È considerato Paese di produzione il Paese in cui avviene la trasformazione principale di una derrata alimentare (art. 15 cpv. 1 OID). Nel caso del pane precotto importato, ad esempio, il semplice fatto che la cottura abbia luogo nel nostro Paese non basta per poterlo dichiarare come prodotto in Svizzera. Un prodotto del genere deve quindi recare l'indicazione corretta del Paese di produzione da cui è importato oppure, per i prodotti immessi sfusi sul mercato, questa informazione deve essere ottenibile a voce.
Oltre al Paese di produzione, il consumatore deve anche conoscere la provenienza degli ingredienti di base di una derrata alimentare se la sua omissione lo potrebbe indurre in errore. È il caso degli ingredienti la cui parte nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento (20 per cento per gli ingredienti di origine animale) se la presentazione del prodotto induce a pensare che abbiano un'origine diversa. Un'indicazione scritta obbligatoria dell'origine dei principali ingredienti per la vendita sfusa andrebbe invece nettamente oltre quanto prescritto dal diritto vigente. Inoltre l'origine può variare in base alla disponibilità degli ingredienti o dei prezzi di mercato, il che accrescerebbe la difficoltà di una dichiarazione scritta.
Le panetterie artigianali e i ristoranti possono del resto promuovere e valorizzare i loro prodotti mediante informazioni facoltative (produzione locale, pane artigianale ecc.) o creare un marchio a tale scopo. L'argomento del "made in Switzerland" può essere utilizzato a scopi pubblicitari purché siano rispettate le disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) e, in particolare, dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1). Secondo il Consiglio federale, il diritto svizzero offre dunque già sufficienti possibilità per valorizzare l'origine svizzera dei prodotti di panetteria. Un'esenzione dalla dichiarazione o una dichiarazione semplificata per i prodotti di origine svizzera sarebbe discriminatoria e potrebbe essere contestata presso l'OMC.
La legislazione vigente è il risultato di un compromesso negoziato a lungo dal Parlamento in occasione dell'ultima revisione della LDerr, entrata in vigore nel 2017. L'indicazione scritta obbligatoria del Paese di produzione per la vendita sfusa è stata discussa e respinta dal Parlamento, soprattutto a causa del lavoro amministrativo e dei costi che avrebbe comportato per i commercianti e i ristoranti. Un obbligo di dichiarare per scritto l'origine dei principali ingredienti andrebbe ancora oltre.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.