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19.4299 · Interpellanza · 2019-09-27

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dell'oggetto 18.067, "Disparità economiche e sociali nell'UE allargata. Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE", il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di introdurre la seguente disposizione all'articolo 1 capoverso 1bis dei decreti federali relativi al credito quadro "coesione" e al credito quadro "migrazione":

"Non verranno presi impegni sulla base del credito quadro se e fintantoché l'UE emanerà misure discriminatorie nei confronti della Svizzera."

A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Cosa intende il Consiglio federale con "misure discriminatorie"?

2. Quali sarebbero le conseguenze per il Collegio se il decreto federale con l'aggiunta sopraindicata venisse approvato da entrambe le Camere?

a. Non sarebbero effettuati pagamenti senza la concessione, da parte dell'UE, dell'equivalenza borsistica alla Svizzera?

b. Anche il mancato adeguamento degli accordi bilaterali esistenti da parte dell'UE costituirebbe una misura discriminatoria?

c. Anche altre misure prese dall'UE nei confronti della Svizzera (p. es. relative ai programmi Orizzonte, all'MRA, agli standard sulla protezione dei dati ecc.) potrebbero impedire l'erogazione dei pagamenti?

Begründung

È presumibile che il Parlamento approverà il decreto federale modificato solo se l'Esecutivo prenderà una posizione chiara e univoca sul modo in cui interpreta e applica l'espressione "misure discriminatorie". Pertanto la risposta del Consiglio federale rappresenta una base fondamentale per la decisione delle Camere.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Spesso le diverse forme che può assumere la disparità di trattamento vengono definite correntemente come "discriminazione". Quando il Parlamento ha integrato i due progetti di decreti federali con il passaggio summenzionato, l'espressione "misure discriminatorie" è stata intesa come un concetto giuridico. Dal punto di vista giuridico, una discriminazione è il risultato di una disparità di trattamento (qualificata) in situazioni comparabili. Tuttavia, nelle relazioni tra Stati non esiste un divieto generale di discriminazione, che deve invece essere previsto in una norma specifica di diritto internazionale. Per esempio, gli accordi dell'OMC vietano la discriminazione in ambito commerciale.

La Svizzera non può quindi far valere un divieto generale di discriminazione nelle sue relazioni con l'UE, ma può denunciare una discriminazione nel caso in cui venga violato uno specifico divieto di discriminazione. Questo criterio potrebbe aiutare il Consiglio federale nell'interpretazione del passaggio in questione.

2. La Svizzera assume obblighi giuridici solo a partire dalla conclusione, con i Paesi partner, degli accordi bilaterali sull'attuazione del secondo contributo, che costituiscono la base per i pagamenti. Se il Parlamento decidesse di adottare i due decreti federali con il suddetto passaggio, prima della firma degli accordi bilaterali dovrebbe valutare la presenza o meno di una misura discriminatoria da parte dell'UE. In caso affermativo, il Consiglio federale non li firmerebbe. Per decidere se firmare oppure no, il Consiglio federale terrebbe anche conto del contesto politico europeo generale e prenderebbe la decisione dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti.

a-c. Secondo il Consiglio federale, il rifiuto dell'UE di prorogare l'equivalenza borsistica è una misura discriminatoria. Vi sono buone ragioni per cui questo rifiuto potrebbe costituire una violazione del principio di parità di trattamento dell'OMC. Il Consiglio federale non ha ancora deciso se, nel caso in esame, l'avvio di una procedura di composizione delle controversie dell'OMC sia appropriato.

Invece, misure come il rifiuto di aggiornare gli accordi bilaterali di natura statica (p. es. l'Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, MRA) o di concludere nuovi accordi bilaterali non possono essere qualificate - dal punto di vista giuridico - come discriminanti. Non vi è alcun obbligo specifico dell'UE al riguardo, né nel diritto internazionale generale né nei pertinenti trattati bilaterali. Il Consiglio federale si aspetta però dall'UE che vengano portati avanti i lavori nell'ambito degli accordi bilaterali e dei dossier negoziali attuali e respinge i collegamenti politici inopportuni in quanto controproducenti. Tuttavia, l'obbligo giuridico di aggiornare gli accordi di accesso al mercato sarebbe valido solo con la conclusione dell'Accordo istituzionale (cfr. art. 5 della bozza dell'Accordo).

Risposta del Consiglio federale.