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19.4301 · Interpellanza · 2019-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il testo riveduto della legge sul materiale bellico (LMB) è in vigore dal 1° febbraio 2013. I suoi articoli 8b e 8c vietano di finanziare direttamente o indirettamente lo sviluppo, la fabbricazione o l'acquisto di materiale bellico vietato, ossia munizioni a grappolo, armi ABC o mine antiuomo.

Nella sua interpellanza del 22 marzo 2013, la consigliera nazionale Evi Allemann ha posto al Consiglio federale alcune domande sull'attuazione della nuova legge. In una delle sue risposte, il Consiglio federale affermava che "se vi sono gli indizi di una violazione, le autorità competenti effettuano controlli mirati al fine di far rispettare il divieto di finanziamento". Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere anche alle seguenti domande:

1. Quanti controlli sono stati effettuati dalle autorità da quando è entrata in vigore la nuova legge?

2. Quante infrazioni sono state effettivamente sanzionate dal Tribunale penale federale da quando è entrata in vigore la nuova legge?

3. Da quando è entrata in vigore questa legge, diversi rapporti, fra cui il rapporto "Don't Bank on the Bomb" della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), che nel 2017 ha vinto il Premio Nobel per la pace, hanno rivelato che un certo numero di imprese svizzere partecipa ancora al finanziamento di imprese che fabbricano armi nucleari. Il Consiglio federale ha adottato apposite misure per verificare queste informazioni e per assicurarsi che queste imprese rispettino il divieto di finanziamento sancito agli articoli 8b e 8c della LMB?

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 8b e 8c della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) vietano il finanziamento diretto (p. es. attraverso la concessione di crediti), ma anche il finanziamento indiretto (p. es. attraverso l'acquisto di prodotti di investimento) se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto. Il rispetto di queste due disposizioni spetta alla responsabilità degli operatori economici.

1./3. La SECO si è basata sull'edizione 2015 del rapporto "Don't bank on the bomb - a global report on the financing of nuclear weapons producers" per valutare come viene attuato il divieto di finanziamento. Ha quindi controllato tutte le banche e le filiali bancarie svizzere citate nel rapporto secondo un programma elaborato con l'aiuto di esperti esterni indipendenti. Il controllo, concluso nel 2018, ha evidenziato che tutte le banche esaminate dispongono di norme di conformità efficaci, che contribuiscono a garantire il rispetto dei divieti di finanziamento previsti agli articoli 8b e 8c LMB.

2. Le violazioni del divieto di finanziamento citate agli articoli 8b e 8c sono punibili con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (art. 35b LMB). Inoltre rischiano di danneggiare la reputazione delle aziende in questione. Il perseguimento di queste violazioni compete alla giurisdizione federale. Finora non è però stata registrata alcuna procedura penale in relazione all'articolo 35b LMB.

Risposta del Consiglio federale.