19.4302 · Interpellanza · 2019-09-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. In base al diritto vigente, a quanti giorni di congedo ha diritto una donna che perde un figlio durante la gravidanza, prima della ventitreesima settimana di amenorrea o subisce un aborto spontaneo prima dello stesso termine?
2. L'introduzione del diritto a un congedo in caso di perdita di un figlio prima della ventitreesima settimana di gravidanza permetterebbe di proteggere maggiormente le donne che subiscono un aborto spontaneo o il cui figlio nasce morto?
3. Se del caso, a quanti giorni di congedo potrebbe avere diritto una donna in una tale situazione?
Begründung
Secondo il diritto vigente, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali (art. 329 cpv. 3 CO).
Secondo la SECO, sono previsti, per esempio, un giorno per la nascita di un figlio (per il padre), per il trasloco o per il decesso di un familiare, due giorni per il matrimonio e tre giorni per il decesso di un figlio.
Dopo il parto, la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane (art. 329f CO). Anche la legge sul lavoro prevede che le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3 LL).
Inoltre, il diritto all'indennità in caso di maternità sussiste se la madre partorisce un neonato in grado di vivere e se la gravidanza è durata almeno 23 settimane (art. 16c cpv. 1 LIPG e art. 23 OIPG).
Il Tribunale federale ritiene che, nell'ambito del diritto civile, la gravidanza abbia inizio al momento della fecondazione dell'ovulo (concepimento del bambino; DTF 143 III 21 consid. 2.3).
Attualmente la legge non sembra accordare alcun giorno di congedo a una donna che perde un figlio prima del raggiungimento della ventitreesima settimana di gravidanza (o di amenorrea), lasciando la decisione alla discrezione del datore di lavoro, con riserva di un'eventuale decisione del medico curante.
Eppure è indubbio che partorire un figlio morto lascia un segno profondo. L'impatto fisico e psicologico di un aborto spontaneo sulla madre è sempre pesante, a prescindere dallo stadio della gravidanza.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), dopo il parto le lavoratrici hanno diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane (art. 329f CO). Il congedo inizia il giorno del parto se il neonato è in grado di vivere o, qualora sia nato morto, se la gravidanza è durata almeno 23 settimane (art. 23 dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.11). La soglia di 23 settimane complete di gravidanza definisce un limite a partire dal quale, dal punto di vista medico, le probabilità di sopravvivenza del bambino sono realistiche.
Dal punto di vista giuridico, un aborto spontaneo o il parto di un bambino nato morto prima della ventitreesima settimana di gravidanza sono considerati impedimenti al lavoro non dovuti a colpa della lavoratrice, ma a motivi inerenti alla sua persona (art. 324a cpv. 1 CO). Finché la prestazione lavorativa non può essere pretesa, la lavoratrice avrà diritto al versamento del salario durante l'intero periodo d'incapacità al lavoro. Tuttavia, la legge prevede una durata annua limitata del diritto al salario (art. 324a cpv. 2 CO): il periodo durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versarlo dipende dalle tabelle o dalle scale elaborate dai tribunali per migliorare la prevedibilità, che variano da un Cantone all'altro. Pertanto, se nell'anno in questione la durata prevista è già stata utilizzata per altri impedimenti, la lavoratrice non potrà beneficiare di questo diritto, a meno che non disponga di una copertura più ampia nel quadro di un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia.
Per altro, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, durante gli orari di lavoro ordinari, il tempo libero richiesto da determinati eventi (art. 329 cpv. 3 CO). Questa disposizione si applica a eventi non considerati impedimenti al lavoro inerenti alla persona del lavoratore. Lo svolgimento del lavoro è possibile ed esigibile, ma si ha diritto a un breve congedo per obblighi personali in virtù di un contratto collettivo di lavoro, di un altro tipo contratto o della consuetudine. Dal punto di vista giuridico, la morte di un figlio o di un familiare rientra in questa categoria. La durata del congedo riconosciuta può variare da uno a tre giorni. È stabilita equamente secondo le specificità dei singoli casi o può risultare da un accordo, nel qual caso deve essere superiore al minimo legale.
2./3. Il Consiglio federale è consapevole che un aborto spontaneo o il parto di un bambino nato morto prima della ventitreesima settimana sono eventi particolarmente dolorosi di cui il diritto vigente non tiene conto in maniera soddisfacente. Tuttavia, solo un esame approfondito permetterebbe di determinare se sia possibile prendere meglio in considerazione gli effetti di una tale perdita per la lavoratrice.
Risposta del Consiglio federale.