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Promuovere la restituzione dei prodotti fitosanitari, la cui l'autorizzazione è stata revocata senza un termine di utilizzo

19.4439 · Interpellanza · 2019-12-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è disposto a esaminare se la Confederazione, in qualità di autorità di omologazione, possa versare indennizzi al momento della restituzione dei prodotti fitosanitari, la cui autorizzazione è revocata a breve termine senza concedere un termine di utilizzo adeguato?

Begründung

Il clorotalonil è già il secondo principio attivo, la cui autorizzazione è stata revocata senza concedere un termine di utilizzo. È quindi lecito supporre che altri principi attivi seguiranno questo esempio. Tale procedura crea problemi alla pratica. Gli utilizzatori hanno acquistato questi prodotti in buona fede conformemente all'autorizzazione in vigore. Finora potevano fare affidamento sui termini di utilizzo disciplinati per legge. Ora a livello di omologazione si delinea un cambiamento di prassi. Affinché le scorte ancora presenti siano riportate ai punti vendita per essere smaltite, è opportuno creare un incentivo per la restituzione dei prodotti fitosanitari interessati.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 31 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161), in caso di revoca dell'autorizzazione o di non rinnovo a causa di preoccupazioni immediate concernenti la salute umana o animale o l'ambiente, i prodotti fitosanitari in questione sono ritirati immediatamente dal mercato. Non esiste un "termine di utilizzo disciplinato per legge" in base al quale gli utilizzatori possono agire in buona fede. Anche secondo l'articolo 67 OPF, in tale situazione l'impiego può essere vietato senza proroghe. È quanto è accaduto per il clorotalonil con la pubblicazione di una decisione generale nel Foglio federale del 17 dicembre 2019 (FF 2019 7030).

Il 29 luglio 2019 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha informato, mediante un comunicato stampa, in merito alla sua intenzione di revocare l'autorizzazione di questi prodotti. Gli agricoltori e i rivenditori erano quindi al corrente delle intenzioni dell'UFAG.

L'OPF non prevede di indennizzare coloro che avendo acquistato un prodotto prima che una simile decisione di divieto sia stata emessa non possono più utilizzarlo o smaltirlo conformemente alla legge. Tuttavia l'OPF prescrive l'obbligo per chi immette sul mercato prodotti fitosanitari di riprendere e smaltire in modo appropriato quelli che non possono più essere utilizzati.

Viste le disposizioni già in vigore relativamente alla ripresa dei prodotti, il Consiglio federale non ritiene necessario sviluppare la base legale in modo da indennizzare coloro che non possono più utilizzare un prodotto fitosanitario in seguito alla revoca dell'autorizzazione.

Risposta del Consiglio federale.