19.4456 · Interpellanza · 2019-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La ricerca pubblicata recentemente dalla Protezione svizzera degli animali ("Tierschutzprobleme in der Schweizer Zierfischhaltung", collana STS-Recherche(1)) evidenzia diverse criticità relative alla protezione degli animali nell'acquaristica privata. Centinaia di migliaia di pesci sono detenuti in condizioni precarie, se non addirittura crudeli, e/o considerati meri articoli ornamentali. Spesso sono venduti senza la designazione della specie su portali Internet svizzeri. Il rispetto o l'inosservanza delle esigenze specifiche delle specie pare quindi essere del tutto casuale. Questa situazione riguarda centinaia di specie ittiche. Un altro aspetto problematico è che, spesso, i pesci sono detenuti in vasche di dimensioni molto piccole: in questi contenitori, con un volume ridotto di acqua, i parametri idrici sono molto instabili, il che può comportare un forte stress (spesso addirittura eccessivo) per gli occupanti. Per quanto riguarda le forme estreme di allevamento, inoltre, si riscontrano tipi di pesci che, per lo sviluppo eccessivo di alcune loro caratteristiche, vanno considerati il prodotto di una selezione "contro natura".
Sulla scorta di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure possono essere adottate per evitare che, in Svizzera, siano commercializzati e venduti pesci senza la designazione della specie? Un divieto di vendere esemplari di cui si ignora la specie ittica di appartenenza sarebbe una misura efficace?
2. Sarebbe opportuno definire una dimensione minima degli acquari per la detenzione permanente dei pesci (p. es. 54 litri)? In Germania sono state emanate raccomandazioni al riguardo (si veda p. es. la perizia sui requisiti minimi per la detenzione di pesci ornamentali, commissionata dal Ministero federale tedesco per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste BMVEL).
3. Sarebbe opportuno, nel quadro di una revisione dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento, elencare ulteriori forme estreme di allevamento e vietare almeno queste?
4. Quali misure prevede il Consiglio federale per evitare che, in futuro, centinaia di migliaia di pesci vengano detenuti in acquari privati in condizioni crudeli?
(1) http://www.tierschutz.com/wildtiere/zierfische/recherche_aquaristik.html
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il principio di base della legge federale sulla protezione degli animali stabilisce che chi si occupa di animali deve tener conto dei loro bisogni e provvedere al loro benessere (art. 4 cpv. 1 LPAn, RS 455). La responsabilità primaria per il benessere degli animali è del detentore; per questo il legislatore ha posto l'accento sull'informazione e la formazione delle persone a contatto con gli animali (art. 111 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali OPAn, RS 455.1). Inoltre, il venditore di un acquario è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per i pesci nonché sulle basi giuridiche corrispondenti (art. 111 cpv 2 OPAn). È pertanto vietato vendere a titolo professionale pesci senza specificarne la specie e le esigenze.
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha del resto informato le aziende svizzere che gestiscono siti Internet di vendita di animali che queste disposizioni legali si applicano alla loro attività. I Cantoni eseguono controlli a campione. In pratica, nell'autorizzazione che rilascia per la vendita di animali tra privati l'ufficio veterinario cantonale richiede anche la dichiarazione obbligatoria delle specie, se la vendita avviene nell'ambito delle borse di settore. La Confederazione non ha invece alcuna base legale per disciplinare la vendita di pesci tra privati - a differenza di quanto avviene per le persone che agiscono a titolo professionale - o gli acquisti su siti Internet con sede all'estero.
2. I parametri essenziali per la qualità della detenzione sono la densità di pesci per metro cubo di acqua, il tipo di specie tenute nello stesso acquario, la qualità dell'acqua (ad es. ossigeno, ammoniaca, pH, temperatura ecc.), le infrastrutture interne ecc. La regolamentazione delle sole dimensioni dell'acquario non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo desiderato. La qualità della detenzione dipende anche dalle conoscenze dei detentori e dalle informazioni fornite dai venditori. In questo contesto, l'USAV pubblica sul suo sito Internet informazioni sulla detenzione e la cura dei pesci, sull'allestimento dell'acquario ecc. (www.usav.admin.ch > Animali > Detenzione di animali da compagnia e animali selvatici > Pesci). Inoltre, collabora strettamente con le associazioni specializzate per informare il pubblico (art. 5 cpv. 2 LPAn), in particolare tramite opuscoli.
3. L'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (RS 455.102.4) stabilisce già criteri precisi che definiscono le pratiche di allevamento estremo vietate perché incompatibili con la protezione degli animali. Non è quindi necessario specificare ulteriormente le basi legali.
4. Le misure già adottate sono riassunte nelle risposte alle domande da 1 a 3. In Svizzera vige una delle legislazioni sulla protezione degli animali più severe e precise al mondo, che consente di adottare misure sia amministrative sia penali in caso di violazione e di prevenire le violazioni attraverso l'informazione e la formazione. Il Consiglio federale esamina regolarmente anche nel caso dei pesci se la legislazione in materia di protezione degli animali debba essere adeguata alle nuove conoscenze.
Risposta del Consiglio federale.