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19.4467 · Mozione · 2019-12-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'archiviazione in modo che l'esercito non sia più tenuto a versare fondi all'Archivio federale.

Begründung

L'Archivio federale considera numerosi dati delle formazioni dell'esercito fonti importanti per la storia militare, sociale e culturale della Svizzera. Per questo, conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b della legge federale sull'archiviazione, l'esercito è tenuto a versargli fondi. Questo significa tuttavia che attraverso l'Archivio federale le unità e i corpi di truppa, scaduto il termine di protezione, devono rendere accessibili al pubblico dati personali sensibili non anonimizzati (p. es. i registri delle punizioni disciplinari). Il versamento dei registri delle punizioni disciplinari costituisce però una violazione dell'articolo 205 del Codice penale militare, che prescrive la distruzione dei documenti trascorsi cinque anni. Con il versamento di dati all'Archivio federale, i militari possono diventare persone d'interesse pubblico senza saperlo e senza il loro esplicito consenso. Nessun militare può controllare quali dati sono versati all'Archivio federale né difendersi dai danni eventualmente comportati dalla loro pubblicazione. Inoltre la raccolta indiscriminata di dati mina l'attrattività del sistema di milizia, in quanto i militari si sentono giustamente discriminati rispetto a chi non presta servizio e non deve dunque nemmeno subire la pubblicazione di dati personali. Per altro, molti documenti raccolti (p. es. i libretti di servizio) non rappresentano certo un plusvalore per gli storici. Infine, il rapporto tra onere e utilità della raccolta sfrenata di dati contraddice il principio di proporzionalità. I quadri di milizia di unità e corpi di truppa devono dedicare a compiti d'archiviazione tempo di servizio, sottraendolo alle proprie attività di condotta. Con il risultato che si vedono sempre più costretti a svolgerli gratuitamente al di fuori dell'orario di servizio.

Contrariamente a quanto affermato dal Consiglio federale nel suo parere del 22 novembre 2019 in risposta alla mozione 19.4237, l'archiviazione di documenti dell'esercito non aumenta la trasparenza nei confronti dei cittadini, ma la trasparenza dei cittadini che prestano servizio militare e s'impegnano particolarmente per la società. In questo modo, un candidato al Consiglio federale può, per esempio, trovarsi improvvisamente confrontato con la pubblicazione di un registro delle punizioni disciplinari dell'epoca in cui ha svolto la scuola reclute. Poiché i documenti a livello di corpi di truppa sono archiviati sistematicamente soltanto dal 2018, il diluvio dei dati versati dalle Grandi Unità all'Archivio federale è appena iniziato. Inoltre, il Consiglio federale non si è espresso sulla citata contraddizione tra la legge federale sull'archiviazione e il Codice penale militare né sulla crescente burocratizzazione dell'esercito. Il fatto che l'oggetto primario della ricerca storica sia "l'evoluzione nel tempo" non cambia nulla alla sostanziale inutilità di molti documenti per l'analisi dei principi ispiratori e dell'agire della truppa. In primo luogo si stanno piuttosto immagazzinando riserve di dati mettendo così il turbo a una burocratizzazione spinta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che l'archiviazione dei documenti dell'Amministrazione federale e dell'esercito sia un pilastro essenziale dello Stato di diritto e un presupposto necessario per la ricerca storica poiché permette di verificare le decisioni delle autorità e di renderne così trasparente l'operato per i cittadini. Senza l'obbligo d'offerta, cioè senza un corpus di fonti, non sarebbe più possibile scrivere una storia militare svizzera rispondente a standard scientifici. Per questo, l'obbligo di offerta è previsto nella legge federale sull'archiviazione (LAr, RS 152.1; combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 1 cpv. 1) e, per i dati personali, anche nella legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1; art. 21).

Come già esposto nel parere in risposta alla mozione Salzmann 19.4237 "Stop alla raccolta sfrenata di dati attuata dall'esercito!", nella legislazione sull'archiviazione la protezione dei dati riveste grande importanza: secondo l'articolo 11 LAr, i dossier classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali o profili della personalità degni di particolare protezione sono soggetti a un termine di protezione prorogato di 50 anni. Consultare documenti di questo tipo è possibile soltanto a condizioni severe (art. 13 e 14 LAr e art. 16 dell'ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione [OLAr, RS 152.11]). Si deve dunque presupporre che i diritti della personalità di chi presta o ha prestato servizio siano garantiti.

Non vi è del resto alcun conflitto di norme tra il Codice penale militare e la LAr o la LPD. In questo contesto, "cancellare" i documenti significa infatti "cancellare dai documenti" dell'amministrazione competente. Secondo il combinato disposto dell'articolo 6 LAr e dell'articolo 21 LPD, questi dati devono tuttavia essere offerti all'Archivio federale. L'articolo 14 LAr garantisce però che anche i servizi versanti possano consultarli soltanto in misura molto limitata.

Dal 1998 il principio giuridico dell'obbligo d'archiviazione dell'esercito non è mutato. Dal 2018 i documenti dell'esercito sono trasmessi per via elettronica. In seguito a questo cambiamento, l'esercito non prepara più periodicamente ma costantemente i documenti destinati all'archiviazione. È cambiato il ritmo, ma non l'onere lavorativo.

Per altro, le attuali circostanze sono la migliore dimostrazione di quanto sia appropriato archiviare i documenti della Confederazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.