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19.4492 · Mozione · 2019-12-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ridurre i prezzi delle analisi di laboratorio a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Begründung

Nel novembre del 2019, la rivista per i consumatori "Bon à savoir" ha confrontato i prezzi delle analisi di laboratorio vigenti in Svizzera con quelli praticati in Francia, Austria e Germania giungendo alle seguenti conclusioni:

1. I prezzi dei laboratori svizzeri per la determinazione del livello di ferritina sono due volte e per piccoli esami del sangue 18 volte superiori a quelli dei Paesi limitrofi.

2. I laboratori svizzeri fatturano 95 franchi per l'analisi del test della clamidia. La stessa prestazione costa 25.92 franchi in Francia, 23,65 franchi in Germania e 18,11 franchi Austria.

Se in Svizzera venissero applicati gli stessi prezzi che nei Paesi limitrofi, il potenziale di risparmio per chi paga i premi dell'AOMS sarebbe di diverse centinaia di milioni di franchi l'anno.

Il Consiglio federale è incaricato di ridurre questi prezzi per sgravare chi paga i premi. Una differenza di prezzo così netta rispetto all'estero non può giustificarsi soltanto con i costi più elevati in Svizzera per il personale, l'affitto ecc. Urge agire.

Va inoltre rilevato che, secondo i dati dell'UFSP, nel 2018 le analisi di laboratorio sono costate 1,5 miliardi di franchi. Rispetto ai 700 milioni del 2010, questa cifra corrisponde a un aumento del 124 per cento in un periodo relativamente breve (8 anni). Urgono misure per frenare questa evoluzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ultima revisione generale dell'elenco delle analisi (EA) si è conclusa nel 2009. Considerata la rapida evoluzione della diagnostica di laboratorio, alla fine del 2017 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha iniziato una nuova revisione dell'EA in stretta collaborazione con le parti interessate. Per la revisione della tariffazione dell'EA vigono le stesse condizioni di tutte le altre tariffe, che, in virtù dell'articolo 43 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), devono essere stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) non procederà pertanto a una riduzione forfettaria, ma ricalcolerà la tariffa di ogni analisi. La base per la valutazione della tariffa di un'analisi è costituita dal costo di produzione per una fornitura efficiente della qualità necessaria.

Il Consiglio federale tiene tuttavia anche a precisare che, con la mozione 17.3969 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), il Parlamento lo ha incaricato di modificare l'articolo 52 LAMal in modo tale che in futuro, analogamente a quanto già avviene per TARMED e DRG, le tariffe delle analisi effettuate dai laboratori medici siano negoziate dai partner tariffali. L'UFSP sta elaborando una proposta di attuazione concreta. Dopo l'eventuale adempimento della richiesta della mozione citata, il DFI perderebbe la competenza di fissare le tariffe delle analisi di laboratorio.

Considerati il progresso tecnico e l'automazione, il Consiglio federale ritiene che il riesame differenziato di tutte le analisi sulla base delle disposizioni della LAMal comporterà complessivamente una riduzione delle tariffe dell'EA. Propone pertanto di accogliere la mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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