19.4539 · Mozione · 2019-12-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire che le PMI e i loro dipendenti possano continuare a scegliere liberamente il modello di rimunerazione per le soluzioni assicurative nel secondo pilastro. Deve inoltre essere assicurato che la ridistribuzione di circa 7 miliardi di franchi svizzeri nel sistema LPP venga trattata in via prioritaria, prima che sia esaminato come e a quale livello giuridico sia opportuno apportare modifiche nel settore dell'intermediazione assicurativa, oggi già ampiamente regolamentato.
Begründung
Viste la complessità della LPP e la varietà delle offerte, soprattutto per le PMI è troppo oneroso avere costantemente una visione d'insieme del mercato e informarsi sulla soluzione migliore per i prodotti assicurativi e previdenziali. Ne consegue una perdita di trasparenza. L'esclusione dei broker dal settore del secondo pilastro porterebbe probabilmente a uno spostamento della concentrazione del mercato verso i servizi esterni delle imprese di assicurazione. Se così fosse, in futuro queste ultime sarebbero esposte a una minore concorrenza e questo avrebbe anche un'incidenza sui premi.
La trasparenza è attualmente assicurata dall'articolo 48k capoverso 2 OPP 2. I broker sono vincolati al datore di lavoro e ai lavoratori e, al primo contatto, devono informare il cliente sul genere e la provenienza delle indennità percepite. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre alla commissione di previdenza del personale (composta in modo paritetico da lavoratori e datori di lavoro). Gli intermediari assicurativi devono inoltre eliminare eventuali conflitti d'interesse mediante provvedimenti adeguati. In linea con la normativa dell'UE, il disegno di modifica della LSA prevede per altro che, se non è possibile escluderli, i conflitti d'interesse devono essere resi noti prima di stipulare il contratto di assicurazione. Non deve essere possibile rinunciare con troppa facilità a eliminare un conflitto d'interesse. Le commissioni sono rimunerazioni di base e non rimunerazioni complementari. Gli intermediari assicurativi sono infine soggetti all'obbligo di registrazione e al controllo dei comportamenti abusivi da parte della FINMA. La regolamentazione in materia è quindi già particolarmente fitta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I datori di lavoro di dipendenti soggetti alla previdenza professionale obbligatoria devono costituire un istituto di previdenza proprio o affiliarsi a un istituto esistente. Senza conoscenze approfondite della previdenza professionale, la scelta di un istituto di previdenza è complessa e dispendiosa in termini di tempo. Per questo motivo i datori di lavoro incaricano sovente un intermediario assicurativo (broker) di assisterli nella ricerca di un istituto di previdenza adeguato. Attualmente, però, spesso l'intermediario assicurativo non è pagato dal datore di lavoro che gli ha conferito il mandato, ma percepisce un'indennità dall'istituto di previdenza con cui il datore di lavoro alla fine stipula il contratto di affiliazione. In tal caso vi è un conflitto d'interessi, in quanto non si può capire se l'intermediario assicurativo scelga la soluzione migliore per il suo mandante o quella che gli garantisce la rimunerazione più elevata.
Il Consiglio federale ritiene che questa prassi sia problematica. Versare indennità agli intermediari assicurativi prelevandole dal proprio patrimonio di previdenza non è nell'interesse degli assicurati ed è incompatibile con lo scopo della previdenza. Nella risposta all'interpellanza Reynard 19.3329 "Meccanismo di retribuzione degli intermediari", ha di conseguenza riconosciuto la necessità di legiferare in materia. Nel messaggio del 20 novembre 2019 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; FF 2020 1), ha quindi inserito una disposizione di legge che gli conferisce la competenza di disciplinare a livello di ordinanza le indennità versate per attività d'intermediazione. Con questa disposizione il Consiglio federale non intende vietare l'attività degli intermediari assicurativi che assistono i datori di lavoro nella ricerca di un istituto di previdenza adeguato per i loro dipendenti. Bisogna però stabilire in quali situazioni il versamento agli intermediari assicurativi di indennità prelevate dal patrimonio di previdenza o addebitate al conto d'esercizio per la previdenza professionale debba essere ammesso.
Il messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza è stato adottato e sottoposto al Parlamento il 20 novembre 2019. La richiesta della mozione può quindi essere ripresa e discussa nel quadro dei dibattiti parlamentari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.