19.454 · Iniziativa parlamentare · 2019-06-19
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare che propone di istituire una base costituzionale per vietare qualsiasi copertura della testa nelle scuole pubbliche del nostro Paese.
Begründung
Il 15 dicembre 2017 il Gran Consiglio vallesano ha dichiarato irricevibile l'iniziativa popolare cantonale presentata in forma generica "Pour des élèves tête nue dans les écoles publiques valaisannes" che chiedeva l'elaborazione di una legge che vietasse qualsiasi modalità di copertura del capo nelle scuole pubbliche vallesane.
Il 20 agosto 2018 il Tribunale federale ha respinto il ricorso dei membri del comitato d'iniziativa, confermando quindi l'irricevibilità dell'iniziativa (DTF 1C_76/2018). Nella sua decisione ha inoltre rilevato che una disposizione che avesse come obiettivo o come effetto l'istituzione di un divieto di portare il velo per le allieve delle scuole pubbliche comporterebbe una violazione sproporzionata del principio della libertà religiosa garantita dall'articolo 15 della Costituzione federale.
Eppure né il titolo né il testo di quella iniziativa popolare e neppure il testo della presente iniziativa parlamentare comportano discriminazioni di carattere religioso e neanche discriminazioni che toccano gruppi di persone e in particolare gli allievi di sesso femminile o maschile.
La presente iniziativa parlamentare persegue unicamente l'obiettivo di fornire alle scuole pubbliche del nostro Paese e ai loro insegnati i mezzi necessari per combattere alcune forme di comunitarismo, un fenomeno tendenzialmente in progressione in una direzione esattamente contraria al processo d'integrazione perseguito dall'articolo 15 della Costituzione (come pure dall'articolo 41 capoverso 1 lettera g Cost.). Addirittura si può anche affermare che questo fenomeno ostacola l'integrazione, ad esempio quando il fatto di indossare determinati capi di abbigliamento (uno sweat con cappuccio o un berretto messo di traverso) ha per effetto o persino per scopo di consentire ai rappresentanti di determinati gruppi, bande o comunità di identificare i propri appartenenti e di spingerli a rimanere all'interno del gruppo.
Inoltre in Svizzera e più in generale nella civiltà occidentale, liberare il capo dagli indumenti quando si entra in uno spazio chiuso come l'aula di una classe scolastica è un segnale generalmente condiviso di buona educazione e di rispetto e ciò vale anche per ogni genere di indumento irriverente o audace. Questo comportamento che dovrebbe essere considerato una regola da rispettare non prende di mira specificamente una persona o un gruppo in particolare, ma si applica generalmente nei confronti di chiunque, senza distinzioni di alcun genere (Journal des Tribunaux 2016 I 67 consid. 8.2.1 pag. 82).
Per quanto concerne il velo islamico (hijab), rileviamo che oltre ad assumere un valore religioso di tipo soggettivo, a dipendenza della prassi individuale seguita dalle singole donne o ragazze, esso costituisce prima di tutto un elemento politico. In questo contesto il professore onorario di diritto costituzionale Etienne Grisel ha scritto che il velo è solo lontanamente connesso con la religione e quindi la questione non deve essere decisa in base al principio della libertà religiosa" ("Le Temps" del 30 settembre 2010). Quindi secondo questo costituzionalista, quando hanno un influsso sulla convivenza civile, le modalità con cui le persone si presentano esteriormente possono essere regolamentate, in particolare se esse sono correlate in modo unicamente soggettivo con le convinzioni abbracciate sul piano spirituale. Sui motivi che giustificano tale regolamentazione il professor Grisel affermava che con il tempo si è diffusa sempre più la convinzione che, perlomeno in alcune sue forme estreme, il velo islamico abbia qualcosa di sconcertante e quindi di asociale. Detto in altre parole, in un contesto scolastico la necessità di una regolamentazione si riallaccia alla componente negativa della libertà religiosa di cui beneficiano anche gli altri allievi e i loro genitori, che comprende anche la libertà di tenersi a distanza da un credo che non condividono (JdT 2016 I 67 consid. 8.2.2 p. 82). L'hijab solleva inoltre altre importanti questioni per quanto concerne la parità dei sessi (art. 8 cpv. 2 e 3 Cost.) e, dato che riguarda persone minorenni e talvolta anche bambini, la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost. e art. 5 CEDU).
Numerosi insegnanti e responsabili di istituti scolastici che operano a favore della coesione sociale, in particolare all'interno delle loro classi e dentro il loro istituto, non possono fare altro che accettare che i regolamenti scolastici che già vanno nella direzione proposta nella presente iniziativa parlamentare rimangano oggi lettera morta. Essi attendono quindi che lo Stato colmi tale lacuna istituendo la base costituzionale qui proposta.