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19.4607 · Postulato · 2019-12-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare le conseguenze socioeconomiche di:

1. un divieto generale di trasportare valori in Svizzera nelle ore notturne, indipendentemente dalla categoria di veicolo utilizzato;

2. un limite massimo del valore del carico per veicolo.

Begründung

Negli ultimi mesi gli assalti a furgoni portavalori nel Cantone di Vaud sono aumentati drasticamente. Pertanto, l'11 dicembre 2019 il Consiglio di Stato del Cantone ha emanato disposizioni specifiche con decorrenza immediata: il trasporto valori sul territorio vodese è consentito soltanto tra le 5.00 e le 22.00 e con veicoli blindati di peso superiore a 3,5 tonnellate. Il valore del carico, inoltre, non deve superare i dieci milioni di franchi svizzeri per veicolo.

A livello federale l'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC), nella forma attuale, vieta l'utilizzo di blindati di oltre 3,5 tonnellate nella fascia notturna, ovvero tra le 22.00 e le 5.00. Nonostante numerosi interventi parlamentari, il Consiglio federale non intende considerare l'ipotesi di modificare l'ONC onde autorizzare l'impiego notturno di suddetti automezzi per il trasporto valori.

In questo contesto c'è addirittura chi sembra favorevole al divieto assoluto a livello federale di trasportare valori di notte, a prescindere dal peso dei mezzi, e starebbe valutando anche l'opportunità di limitare il valore del carico consentito per veicolo.

Provvedimenti così drastici avrebbero molto probabilmente conseguenze non trascurabili per gli addetti del settore e i loro clienti (sistema bancario, commercio al dettaglio, industria dei metalli preziosi e orologiera ecc.), nonché per i consumatori e l'economia in generale. Ai fini di un dibattito politico aperto, costruttivo e documentato è fondamentale analizzare con attenzione tali ripercussioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il divieto generale di circolazione notturna per autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è stato introdotto in particolare per motivi legati all'impatto acustico. I veicoli e i trasporti esenti dalla normativa (cfr. art. 2 cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01] e art. 91 segg. dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]) sono autorizzati a circolare di notte e tra questi rientrano i portavalori blindati di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

Il Consiglio federale ritiene che un divieto generale di circolazione notturna applicato al trasporto valori a prescindere dal peso del mezzo non si imponga, perché la sicurezza del personale impiegato può essere garantita anche senza modificare il diritto vigente (cfr. parere del Consiglio federale in merito alla mozione Feller [19.3425, Autorizzare la circolazione notturna per gli autoveicoli di oltre 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di denaro]). Gli operatori del settore stessi sono liberi di adottare provvedimenti per aumentare la sicurezza.

Inoltre risulterebbe praticamente impossibile mettere in atto un divieto di circolazione notturna per veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, che a differenza dei mezzi di massa superiore non sono soggetti al divieto generale per tale fascia oraria.

L'analisi delle ripercussioni socioeconomiche richiesta non è pertanto necessaria.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.