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Trattamento semplificato delle domande concernenti provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali tesi a conseguire obiettivi ecologici

19.4612 · Interpellanza · 2019-12-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'estate del 2019, nell'UE l'autorizzazione del prodotto inibitore della germinazione clorprofam non è più stata rinnovata. Si sospetta che influisca sul sistema ormonale, nuoccia al feto e causi il cancro. Nell'UE può essere venduto fino all'inizio del 2020 ed entro l'autunno 2020 devono essere utilizzate le ultime scorte. Il clorprofam è impiegato in particolare per evitare la germinazione delle patate.

In Svizzera è tuttora autorizzato. A gennaio l'UFAG vuole inserire il pesticida nel cosiddetto "elenco di rivalutazione". Successivamente prenderà avvio un processo della durata di sei mesi. Infine si deciderà in merito alla revoca dell'autorizzazione.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Il ministero tedesco per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL) sconsiglia già oggi l'utilizzo di questo prodotto. Che cosa fanno concretamente il Consiglio federale e l'UFAG per proteggere da eventuali rischi i contadini e le persone che lavorano a contatto con patate trattate mediante clorprofam nonché i consumatori?

2. Secondo il BVL, alcuni magazzini in Germania presentano livelli di contaminazione tali che anche a distanza di anni dall'ultimo utilizzo del clorprofam possono compromettere la merce e mettere in pericolo le persone. Come documentato dalla trasmissione Rundschau della SRF, in Germania si ipotizza che a causa della contaminazione debbano essere demoliti interi magazzini. È possibile che qualcosa di analogo avvenga anche in Svizzera?

3. Se sì, a quanto potrebbero ammontare i costi per la demolizione e lo smaltimento dei detriti?

4. Se in Svizzera sarà necessario bonificare questi magazzini o addirittura demolirli e smaltire correttamente i detriti, chi dovrà assumersi i costi?

5. Come riportato da Rundschau, dal 2001 in Germania è necessario un permesso speciale per l'acquisto del clorprofam. In Svizzera, invece, il prodotto inibitore della germinazione è accessibile a chiunque, persino ai non professionisti. Secondo la trasmissione, su certi imballaggi non sono nemmeno riportate le indicazioni di pericolo. Perché?

6. Sia dal caso del clorotalonil sia da quello del clorprofam risulta che i pesticidi sono autorizzati dalle autorità e usati dagli utilizzatori in base alle analisi dei produttori. Si applica pertanto la responsabilità per danno da prodotti?

7. Se no, perché?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera è stata avviata la procedura per la revoca del principio attivo clorprofam. Quest'ultima è prevista verso la metà del 2020, a condizione che l'industria non depositi una domanda di rivalutazione, poiché in tal caso sarebbe necessario procedere a un esame complementare. Nell'UE, Germania compresa, tale sostanza potrà essere utilizzata nello stoccaggio delle patate fino all'8 ottobre 2020.

2. e 3. Stando alle informazioni del ministero tedesco per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare (BVL), una pulizia approfondita degli impianti di stoccaggio e di condizionamento delle patate è necessaria per evitare la presenza di residui sulle patate che vi saranno immagazzinate in seguito. Dalle informazioni del BVL non risulta che sia necessaria la demolizione dei magazzini.

4. I costi della pulizia dei magazzini sono a carico dei gestori.

5. I prodotti contenenti clorprofam non sono autorizzati per un utilizzo da parte di non professionisti. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica l'elenco dei prodotti autorizzati per un utilizzo di questo genere; in esso non figura alcun prodotto contenente questo principio attivo. Nel quadro del piano d'azione sui prodotti fitosanitari, la vendita ai non professionisti di prodotti fitosanitari destinati ai professionisti sarà formalmente vietata. Sono in elaborazione le modifiche necessarie dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. La classificazione dei pericoli che deve figurare sugli imballaggi è disciplinata dall'ordinanza sui prodotti chimici e dipende dal tenore e dalla tossicità delle varie componenti. Secondo tali disposizioni, non occorre una classificazione per i prodotti contenenti meno dell'1 per cento di clorprofam.

6 e 7. La legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (RS 221.112.944) sancisce il principio della responsabilità del produttore in caso di danni cagionati da un suo prodotto difettoso. Tale legge si applica anche ai prodotti fitosanitari. La revoca di questi due principi attivi è correlata ai risultati del loro riesame. Le esigenze relative all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono state inasprite in questi ultimi anni. I prodotti che potevano essere autorizzati 20 anni fa, oggi non lo sono più forzatamente. A priori, non si può quindi parlare di difetti per tali prodotti, che peraltro adempivano le esigenze al momento della loro prima immissione nel mercato. Tuttavia, nel caso venisse avviata una procedura giudiziaria spetterebbe al giudice decidere in merito.

Risposta del Consiglio federale.