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19.4640 · Interpellanza · 2019-12-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per quanto riguarda l'equità della composizione della Commissione LPP si constata quanto segue:

- La statistica delle casse pensioni dell'Ufficio federale di statistica (UST) rileva un incessante processo di concentrazione, che si traduce in una costante diminuzione del numero di casse e un continuo aumento dell'importanza degli istituti collettivi e comuni.

- Secondo il rapporto sulla trasparenza della FINMA, gli assicuratori sulla vita amministrano circa un quinto di tutti i patrimoni di previdenza (per un importo complessivo di 1104 miliardi di franchi), assicurano i rischi di quasi la metà dei 4,18 milioni di assicurati attivi (incluse le persone assicurate esclusivamente per i rischi) e versano prestazioni a circa un quinto degli 1,14 milioni di beneficiari di rendita, soddisfacendo così prevalentemente la domanda di soluzioni di assicurazione completa delle PMI.

- Per quanto concerne la fissazione del tasso d'interesse minimo, l'anno scorso la Commissione LPP ha scelto consapevolmente una formula che causa problemi di finanziamento alle casse che offrono prestazioni vicine alla soglia LPP e agli assicuratori sulla vita (v. punto 3.3 del rapporto della Commissione LPP del 15 maggio 2018 sul tasso d'interesse minimo).

Considerato quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come giudica in generale la composizione della Commissione LPP?

2. Dato il summenzionato processo di concentrazione, gli assicuratori sulla vita e gli istituti collettivi e comuni non sono sottorappresentati?

3. Perché la FINMA, nella sua qualità di autorità di vigilanza sugli assicuratori sulla vita, non è rappresentata nella Commissione LPP?

4. Come risponde alla critica che gli assicuratori sulla vita e gli istituti collettivi e comuni sono sottorappresentati nella Commissione LPP e che per questo motivo la loro vicinanza alla soglia LPP non è stata presa in considerazione quando è stata stabilita la nuova formula per il calcolo del tasso d'interesse minimo e continua a non esserlo nella sua applicazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Fatta eccezione per la mancata rappresentanza della regione linguistica italofona, la composizione della Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) è conforme alle prescrizioni dell'articolo 57e della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e degli articoli 8c e 8cbis dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), secondo le quali nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse. L'articolo 85 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) stabilisce inoltre che la Commissione LPP deve essere composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza. Per il periodo 2020-2023 la Commissione conta 16 membri. Il Consiglio federale ritiene che tutti i gruppi d'interesse siano adeguatamente rappresentati.

2. Il Consiglio federale è del parere che sia gli assicuratori sulla vita che gli istituti collettivi e comuni siano adeguatamente rappresentati nella Commissione LPP. Quest'ultima è una commissione consultiva e non una commissione decisionale e ha quindi il compito di dare pareri e preparare progetti (art. 8a OLOGA). La sua composizione è tale da garantire che tutti i gruppi d'interesse possano avere voce in capitolo. I membri della Commissione non vengono pertanto scelti in base a blocchi politici o d'interesse, in vista di eventuali votazioni.

3. La persona che rappresenta l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) partecipa attivamente alle sedute della Commissione, ma senza diritto di voto. Soprattutto su temi concernenti gli assicuratori sulla vita (p. es. regolamentazione delle eccedenze, quota minima) la FINMA è finora sempre stata coinvolta nel processo preparatorio e questo modo di procedere ha dato buoni risultati.

4. Il Consiglio federale non ritiene che gli assicuratori sulla vita e gli istituti collettivi e comuni siano sottorappresentati nella Commissione LPP. Gli interessi degli istituti vicini alla soglia LPP sono difesi da più parti. A questo proposito va menzionato che alcuni rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori fanno parte anche del consiglio di fondazione dell'Istituto collettore LPP e conoscono quindi perfettamente il problema specifico degli istituti vicini alla soglia LPP. Il 4 settembre 2018 la Commissione LPP ha adottato un rapporto (disponibile in tedesco e in francese) in cui espone i principi sulla cui base elabora la sua raccomandazione per la fissazione del tasso d'interesse minimo (www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Divisione: Commissioni del DFI > Temi: Opere sociali > Data: 04.09.2018 > La Commissione LPP raccomanda al Consiglio federale un tasso d'interesse minimo dello 0,75 per cento). In questo rapporto ha rilevato che vi è un ampio consenso sull'utilità e sullo scopo del tasso d'interesse minimo e che per la sua fissazione occorre tenere conto non soltanto della formula di calcolo ma anche di altri aspetti, in particolare del problema specifico degli istituti vicini alla soglia LPP. Nel formulare la sua raccomandazione, la Commissione LPP tiene pertanto conto della loro situazione. Lo stesso vale per il Consiglio federale, che prende la decisione finale riguardo al tasso d'interesse minimo.

Risposta del Consiglio federale.