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19.4641 · Interpellanza · 2019-12-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 6 dicembre 2010 il Consiglio federale ha approvato le nuove direttive per l'analisi d'impatto della regolamentazione, che consentiranno di chiarire per tempo i costi di importanti regolamentazioni per le aziende coinvolte e di illustrare eventuali alternative. Attualmente la Svizzera sta lavorando a pieno ritmo per attuare il più recente dispositivo normativo del Comitato di Basilea ("Basilea Ill finale"). La riforma, che attualmente viene portata avanti sotto l'occhio dell'opinione pubblica dal gruppo di lavoro nazionale, ha grandi ripercussioni non solo per la piazza bancaria ma per l'intera economia nazionale. Nello specifico, banche di piccola e media entità orientate al mercato interno rischiano di far fronte a ingenti costi, mentre il beneficio economico che trarrebbero dalla riforma sembra eccessivamente basso (cfr. il dibattito del Consiglio degli Stati in merito all'interpellanza Germann 19.3240 del 21.3.2019). Inoltre in altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, resta del tutto incerta l'effettiva attuazione della riforma. Secondo gli esperti, nelle importanti piazze concorrenti si starebbe delineando una densità normativa nettamente inferiore.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. benefici: i benefici apportati da Basilea Ill finale alla stabilità del sistema in Svizzera sono stati messi in discussione a più riprese, soprattutto perché gli oneri attuativi sono elevati e le esigenze di capitale restano invariate. Il Consiglio federale come giudica i benefici di questa regolamentazione in relazione alla limitazione dei rischi di mercato e di sistema nel Paese? Sono state prese in considerazione alternative e, in caso affermativo, quali?

2. Distorsione della concorrenza: il settore bancario teme elevati costi di attuazione in particolare per quanto attiene alla concessione delle ipoteche nonché una crescente disparità di trattamento dei partecipanti al mercato nell'ambito ipotecario. Il Consiglio federale come valuta questi timori? È probabile che le banche nazionali risultino indebolite rispetto alle banche estere o agli offerenti non regolamentati nel mercato svizzero?

3. Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR): il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha confermato l'importanza dell'AIR e a tal fine ha rilasciato nuove direttive. Il Consiglio federale ritiene che anche Basilea Ill finale sia un "progetto importante" da sottoporre a un'approfondita AIR? È già stata eseguita un'AIR per Basilea Ill finale? In tal caso è stata resa pubblica? E quali sono i risultati relativi ai costi a carico delle diverse categorie di banche? Altrimenti, quando sarà effettuata un'AIR? In che misura verranno adottati gli elementi stabiliti il 6 dicembre 2019 ("quick-check")? Chi definirà nel dettaglio i quesiti a cui rispondere?

4. Piano internazionale: per quanto riguarda la concretizzazione di Basilea Ill finale, il Consiglio federale è informato sullo stato dei lavori e sulla posizione di altre legislazioni importanti per la Svizzera? A tal proposito qual è la situazione in altri Paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Unione europea? Il Consiglio federale dispone di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori in altri Paesi? L'esecutivo allinea gli elementi attuativi della riforma in Svizzera a quelli stabiliti nelle piazze concorrenti?

5. "Swiss finish": il Consiglio federale come garantisce che, nell'attuazione della riforma, la Svizzera non si spinga troppo oltre e, in confronto ad altre piazze finanziarie rilevanti, non scelga un approccio che indebolisca la concorrenzialità delle banche in Svizzera orientate al mercato nazionale e internazionale rispetto a offerenti esteri?

6. Regime per le piccole banche: il Consiglio federale condivide il parere che nell'attuazione di Basilea Ill finale occorra applicare sistematicamente e accuratamente il principio del regime per le banche piccole, ovvero concedere semplificazioni normative come controprestazione per una capitalizzazione superiore alla media e un'elevata liquidità? Ritiene che tale principio si possa applicare anche a banche di media grandezza (categoria 3)?

7. Pari condizioni: il Consiglio federale reputa sia possibile ricorrere al principio "same risk same rules" ed escludere le banche orientate al mercato interno dalle disposizioni di Basilea Ill finale che il Comitato di Basilea ha stabilito allo scopo di ridurre i rischi per la stabilità finanziaria internazionale principalmente per le banche attive a livello internazionale e con una forte esposizione all'estero?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Con Basilea Ill finale le esigenze in materia di fondi propri vengono ponderate ancora di più in base ai rischi effettivi delle singole banche. Una dotazione di fondi propri in funzione del rischio finalizzata, ad esempio, a coprire crediti ipotecari è di rilevanza anche per istituti orientati al mercato svizzero come lo dimostrano gli esempi storici di banche cantonali che hanno dovuto essere salvate dallo Stato o che sono andate in fallimento. In quanto alle alternative, sono segnatamente oggetto di verifica tutte le opzioni nazionali previste dallo standard di Basilea e, laddove opportuno, vengono applicate soluzioni adeguate alle peculiarità della Svizzera.

2. Al momento il Consiglio federale non vede nessun rischio di aumento della disparità di trattamento. Finora non vi sono offerenti importanti non regolamentati nel mercato ipotecario svizzero. A prescindere da ciò, il Consiglio federale prende molto sul serio l'aspetto dei costi di attuazione, che devono essere mantenuti al più basso livello possibile.

3. I lavori riguardanti l'AIR per l'attuazione di Basilea Ill finale sono stati avviati e si svolgono parallelamente ai lavori di regolamentazione del gruppo di lavoro nazionale. Le conclusioni tratte dai lavori riguardanti l'AIR vengono quindi considerate costantemente. Insieme alle banche coinvolte si ambisce in particolare a una quantificazione esaustiva dei costi. I risultati verranno esposti nel rapporto esplicativo che accompagna il progetto di regolamentazione. Conformemente alle nuove direttive concernenti l'AIR, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elaborerà inoltre un "quick-check" concernente l'impatto della regolamentazione. Su tale base il Consiglio federale valuterà la rilevanza economica (in particolare rispetto ad altri progetti) e deciderà se s'impone una cosiddetta AIR approfondita.

4. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'UE e numerosi altri Stati stanno attualmente elaborando proposte per la concretizzazione di Basilea III finale a livello nazionale. Se queste giurisdizioni non dovessero essere in grado di attuare gli standard nei termini previsti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), il Consiglio federale ne terrebbe conto al momento di fissare la data dell'entrata in vigore. Inoltre, in caso di divergenze riguardanti gli ambiti rilevanti per la concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria svizzera, si valuterà la possibilità di allineare il contenuto della regolamentazione svizzera.

5. Vedi numero 4).

6. Gli istituti sottoposti al regime per le piccole banche non devono calcolare i fondi propri necessari secondo le disposizioni di Basilea Ill finale attuate in Svizzera. Nel quadro del progetto di modifica dell'ordinanza sui fondi propri del 2019, il Consiglio federale ha infatti rinunciato a sottoporre le banche di categoria 3 al regime per le piccole banche.

7. Basilea III finale deve essere attuato secondo il principio "same risk same rules". Il Consiglio federale ritiene che a tal fine sia necessario trattare allo stesso modo i rischi legati a una determinata attività bancaria (ad es. concessione di crediti in Svizzera), indipendentemente dal fatto che una banca sia principalmente attiva a livello nazionale o internazionale. L'accento è posto sulla protezione dei creditori e sulla stabilità del sistema finanziario svizzero che comprende tutte le banche. In questo modo viene rafforzata la fiducia dei clienti svizzeri ed esteri nell'intero settore e garantita durevolmente la competitività e la capacità di affrontare le sfide future della piazza finanziaria svizzera.

Risposta del Consiglio federale.