19.468 · Iniziativa parlamentare · 2019-06-21
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La legge verrà adattata in modo che le rendite AVS siano esenti da imposta in Svizzera se il contribuente dichiara un reddito imponibile inferiore ai 48 000 franchi svizzeri annui. Se il reddito imponibile è superiore ai 48 000 franchi svizzeri all'anno, sarà tassata la parte della rendita AVS che supera questo importo. L'eventuale valore locativo non sarà considerato nel calcolo del reddito, a condizione che l'immobile sia abitato dal contribuente stesso.
Begründung
L'onere fiscale sta diventando sempre più un problema per molti pensionati. Date le circostanze, è necessario sgravare fiscalmente i pensionati che, accanto alla rendita AVS, dispongono di un reddito esiguo. Molti contribuenti si trovano in una situazione finanziaria insostenibile soprattutto a causa dell'obbligo d'imposizione del valore locativo.
Se la presente iniziativa verrà approvata in una prima fase, si tratterà di definirne i dettagli. È possibile che, a quel momento, sarà stata introdotta l'imposizione individuale e soppressa l'imposizione del valore locativo.
Ovviamente, l'intento dell'autore della presente iniziativa non è di non tassare i redditi annui imponibili inferiori ai 48 000 franchi svizzeri e di tassare invece completamente le rendite superiori ai 48 000 franchi. Occorre piuttosto mettere in atto un sistema di imposizione scaglionata per la fascia di reddito imponibile immediatamente superiore ai 48 000 franchi svizzeri. Se l'imposizione individuale non sarà ancora stata introdotta quando la presente iniziativa verrà messa in atto, occorrerà anche valutare se sia opportuno applicare un limite di 72 000 franchi svizzeri per le coppie sposate (48 000 franchi svizzeri per 1,5).