19.484 · Iniziativa parlamentare · 2019-09-19
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Alla legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) viene aggiunto un nuovo articolo 3 capoverso 2 lettera d:
Art. 3
...
Cpv. 2
...
d. forniscono in Svizzera o all'estero prestazioni correlate direttamente a beni esportati sulla base della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI).
Begründung
Le imprese svizzere che sulla base della LBDI ottengono dalla Confederazione un'autorizzazione a esportare i propri beni necessitano di certezza giuridica. Questo implica anche che i contratti di prestazione correlati all'esportazione di beni a duplice impiego o di beni militari speciali non possano essere vietati dalla Confederazione sulla base della LPSP. I contratti di vendita di beni secondo la LBDI includono spesso diverse prestazioni (servizi, manutenzione, riparazioni ecc.) che sono parti integranti del contratto. Il divieto di queste prestazioni per le imprese svizzere equivale a un importante svantaggio concorrenziale sul piano internazionale. Per le imprese è inoltre incomprensibile e arbitrario che la Confederazione approvi l'esportazione di beni, ma ne vieti in seguito la manutenzione.