20.1002 · Interrogazione urgente · 2020-03-05
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
1. Fino al 2018 la Crypto SA era in mano alla CIA, i servizi segreti statunitensi. La CIA sfruttava il territorio della Svizzera per raccogliere informazioni in danno di numerosi altri Stati. Il Consiglio federale ha intenzione di sporgere denuncia penale contro ignoti sulla base dell'articolo 301 del Codice penale affinché le responsabilità possano essere chiarite anche sotto il profilo penale? Quali sono i termini di prescrizione?
2. Le basi legali esistenti sono sufficienti per impedire che i servizi informazioni di altri Stati sfruttino il territorio svizzero per esercitare attività di spionaggio di ogni genere? In Svizzera è giuridicamente vietato ai servizi informazioni esteri acquisire, controllare o cooperare (segretamente o apertamente) con un'impresa che sviluppa, produce e diffonde a livello mondiale tecnologie o servizi sensibili sotto il profilo militare, informativo e dei diritti dell'uomo? Anche nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e di sorveglianza?
3. Sono sufficienti le possibilità d'intervento contro le imprese come Wavecom Elektronik SA di Bülach, specializzate nell'intercettare e nel decifrare qualsiasi tipo di comunicazione elettronica e che gestiscono centri di distribuzione in Paesi come la Cina, la Russia, la Turchia e gli Emirati arabi uniti e che impiegano inoltre, secondo il Tribunale amministrativo federale (B-7184/2017), apparecchi Wavecom sul proprio territorio nazionale e all'estero contro avversari politici e quindi potenzialmente anche in Svizzera? Esistono le basi legali per vietare che queste aziende forniscano prestazioni di servizi (formazioni ecc.) a servizi informazioni esteri?
4. Quali misure adotta il Consiglio federale affinché il controspionaggio della Svizzera non fallisca ancora come nel caso della Crypto, per il quale né il Servizio delle attività informative dalla Confederazione, né l'Ufficio federale di polizia (fedpol), né il Ministero pubblico della Confederazione né tantomeno altre autorità non hanno mai tirato il campanello d'allarme? Come contrasta l'impressione che si ha della Svizzera, ossia che è assimilabile a un parco giochi per i servizi informazioni esteri?
5. Il Consiglio federale intende rafforzare la vigilanza indipendente sul servizio informazioni per minimizzare in futuro il rischio di panne come nel caso della Crypto SA?
6. Quanto è dipendente la Svizzera - ad esempio nell'esecuzione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego - dalle informazioni di intelligence degli Stati Uniti? Cosa fa il Consiglio federale per garantire la sua capacità d'azione sul piano informativo anche quando gli interessi della Svizzera non collimano con gli interessi vitali degli Stati Uniti?
Stellungnahme des Bundesrates
Osservazioni generali
Il 21 febbraio 2020 la Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DelCG) ha comunicato al Consiglio federale la sua intenzione di revocare la sua autorizzazione riguardo al proseguimento delle indagini da parte dell'ex giudice federale Niklaus Oberholzer e di voler assumere la direzione dei chiarimenti nel caso Crypto SA. Tale decisione è stata pubblicata il 26 febbraio 2020.
Il Consiglio federale è in attesa del rapporto della DelCG. Non adotterà decisioni suscettibili di pregiudicare le indagini o influenzare conclusioni o eventuali raccomandazioni nel quadro dell'alta vigilanza parlamentare.
Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:
1. Il Consiglio federale vuole attendere i risultati delle indagini della DelCG prima di decidere eventuali misure. Nel caso Crypto SA, il 25 febbraio 2020 la SECO ha già sporto denuncia contro ignoti presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) per possibili infrazioni contro il diritto in materia di controllo delle esportazioni. In considerazione di ciò, il Consiglio federale non può esprimersi sui termini di prescrizione.
2. Le basi legali esistono. Le attività di spionaggio da parte di servizi esteri in Svizzera possono essere punite penalmente. Secondo gli articoli 271 segg. CP (RS 311.0) gli atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero costituiscono un reato come pure lo spionaggio politico, lo spionaggio militare e lo spionaggio economico. È punito "chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce" (art. 301 CP). Il Codice penale militare (CPM; RS 321.0) punisce inoltre la violazione proditoria di segreti militari e la violazione di segreti militari, permettendo di perseguire anche le persone di condizione civile o i militari stranieri (art. 3 cpv. 1 n. 7 in combinato disposto con gli art. 86 e 106 CPM). Inoltre la legge sulle attività informative (LAIn; RS 121) e la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20) permettono al SIC di adottare misure preventive adeguate contro queste attività illegali e indesiderate (come ad es. mediante colloqui nell'ambito del programma Prophylax e richieste di divieto d'entrata contro agenti esteri).
3. L'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM; RS 946.202.3) disciplina l'esportazione e l'intermediazione all'estero dei beni elencati nell'allegato per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili, tra cui anche equipaggiamenti per la decodifica. Oltre alle merci e ai software, l'allegato all'OICoM contempla anche le tecnologie, tra cui il supporto tecnico come ad esempio i corsi. L'autorizzazione specifica è rifiutata se vi sono ragioni di supporre che il bene oggetto dell'esportazione o dell'intermediazione venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione. L'autorizzazione specifica secondo l'articolo 6 OICoM è rifiutata anche in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) o dell'articolo 6 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1). Per le prestazioni di servizi, possono essere applicate a determinate circostanze anche le disposizioni della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP; RS 935.41).
4./5. Il Consiglio federale non intende anticipare i risultati dell'indagine della DelCG (cfr. osservazioni generali). Inoltre il 21 febbraio 2020 la DelCG ha respinto una verifica da parte dell'AVI-AIn nell'ambito del caso Crypto SA poiché interessa fatti e persone che rientrano nelle indagini della DelCG.
6. In linea di principio la Svizzera non dipende da informazioni di intelligence di un singolo Paese. Dipende tuttavia da una collaborazione con servizi partner. Nell'ambito dell'esecuzione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego è importante soprattutto i contatti con i Paesi che hanno aderito ai relativi accordi internazionali in materia di controlli alle esportazioni. Ciò richiede un ampio consenso della Svizzera quale partner in materia di esecuzione e una collaborazione con tutti i partner sulla base di questi accordi. Questo aspetto è sempre stato centrale per la Svizzera e non gli interessi specifici di singoli Paesi.
Risposta del Consiglio federale.