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È ancora necessaria la situazione particolare? Da adesso non si potrebbe fronteggiare l'emergenza coronavirus con il diritto ordinario?

20.1016 · Interrogazione urgente · 2020-06-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Vista l'evoluzione epidemiologica, nella sua seduta del 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di porre fine il 19 giugno 2020 alla situazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge sulle epidemie (LEp) e di tornare alla situazione particolare di cui all'articolo 6 LEp. Questa decisione, resa possibile dal netto calo dei casi di infezione, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma ha generato anche una certa incertezza. Specialmente le persone e le aziende direttamente interessate si chiedono, per esempio, che effetti avrà nelle prossime settimane e quali sono gli ostacoli per un ritorno alla completa normalità. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di rispondere, in procedura urgente, alle domande impellenti seguenti:

1. Quali delle condizioni previste per la situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LEp sono ancora date attualmente?

2. Vista l'evoluzione epidemiologica, ritiene che a breve termine dovrà avvalersi nuovamente delle competenze conferitegli dall'articolo 6 capoverso 2 LEp?

3. A quali condizioni farebbe eventualmente uso della competenza conferitagli dal diritto di necessità secondo l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.), una volta che saremo passati dalla situazione particolare di cui all'articolo 6 LEp a quella normale?

4. L'applicazione dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. non sarebbe contraddittoria in una situazione normale?

5. A partire da quando, una volta ritornati alla situazione normale, l'ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale perderebbe la sua base legale e quindi la sua validità?

6. Quali sono le condizioni per un ritorno alla situazione normale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In una situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) il Consiglio federale può, in virtù del capoverso 2, ordinare autonomamente, sentiti i Cantoni, determinati provvedimenti che normalmente rientrano nella competenza dei Cantoni stessi. In questo caso il margine di manovra del Consiglio federale si estende ai provvedimenti stabiliti negli articoli 31-38 e 40 LEp. Tuttavia anche nella situazione particolare è previsto che l'esecuzione rimanga di competenza dei Cantoni.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 LEp, vi sono due presupposti alternativi che definiscono una situazione particolare. Da un lato, è data una situazione particolare se in determinate situazioni gli organi esecutivi ordinari non sono (più) in grado di adottare provvedimenti idonei (lett. a) e inoltre è soddisfatto uno dei presupposti di cui alla lettera a numeri 1-3 (rischio elevato di contagio e di propagazione, particolare pericolo per la salute pubblica, gravi conseguenze per l'economia o per altri settori vitali). Dall'altro, vi è una situazione particolare se l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato, nel quadro del regolamento sanitario internazionale del 23 maggio 2005 (RSI; RS 0.818.103), l'esistenza di una situazione sanitaria d'emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera (lett. b).

L'OMS classifica ufficialmente la propagazione del nuovo coronavirus come situazione sanitaria d'emergenza (pandemia); inoltre la pandemia rappresenta anche in Svizzera una minaccia per la salute pubblica, come hanno dimostrato gli ultimi mesi. Pertanto vi sono i presupposti di cui alla lettera b. Ciò vale anche per i presupposti alternativi di cui alla lettera a: la situazione epidemiologica è ancora critica. È necessario che diversi provvedimenti restino in vigore, poiché i provvedimenti di polizia sanitaria devono continuare a vigere in tutta la Svizzera in modo uniforme e devono essere adeguati alla situazione di rischio in modo flessibile. Ciò riguarda in particolare il rispetto dei piani di protezione per manifestazioni e strutture, ai quali è correlata anche la registrazione dei dati personali da parte degli organizzatori, dei gestori ecc. allo scopo di trasmetterli ai servizi dei medici cantonali per il tracciamento dei contatti. Infine, è ancora necessario il divieto di grandi manifestazioni.

2. Con il ritorno alla situazione particolare il 24 giugno 2020, è necessario che restino in vigore determinati provvedimenti nei confronti della popolazione, i quali, in virtù dell'articolo 6 LEp, sono pertanto trasferiti in un'ordinanza del Consiglio federale. Come detto, tuttavia, i provvedimenti sono chiaramente descritti nella LEp ed è possibile adottarli anche in una situazione particolare (cfr. risposta alla domanda 1).

3. / 4. Le condizioni alle quali il Consiglio federale può ricorrere alle competenze conferitegli dal diritto di necessità sono stabilite nella Costituzione federale (Cost.). L'articolo 185 capoverso 3 Cost. prevede che possa ricorrervi soltanto per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna e soltanto se non è ragionevole ritardare e in particolare attendere l'emanazione delle necessarie basi legali nel quadro di una procedura legislativa ordinaria (incl. la legislazione d'urgenza secondo l'articolo 165 Cost. e l'accelerazione della procedura parlamentare p. es. ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento [LParl; RS 171.10]). Le condizioni costituzionali dell'urgenza oggettiva e temporale e della sussidiarietà impongono elevate esigenze alle competenze conferite al Consiglio federale dal diritto di necessità. A determinare se il Governo possa adottare provvedimenti fondandosi sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. sono esclusivamente queste condizioni.

5. L'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) si applica per un periodo di sei mesi al massimo, ossia fino al 13 settembre 2020. Per alcune disposizioni è prevista una durata di validità più breve. Il Consiglio federale abrogherà l'ordinanza (o sue singole disposizioni) prima del 13 settembre 2020 se i provvedimenti in questione non saranno più necessari.

La durata limitata tiene conto del fatto che, secondo l'articolo 7d capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), un'ordinanza di necessità emanata in virtù dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. decade se sei mesi dopo la sua entrata in vigore il Consiglio federale non ha sottoposto al Parlamento un messaggio per un disegno di legge federale o un'ordinanza di necessità (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.). Dato che continua a ritenere necessari determinati provvedimenti dell'ordinanza 2 COVID-19 e di altre ordinanze per far fronte all'epidemia di COVID-19, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento in un messaggio il disegno di una pertinente legge federale (legge COVID-19). In questo modo diventerà possibile anche prorogare le ordinanze fintanto che i provvedimenti continueranno a essere necessari.

6. La situazione torna normale soltanto quando non sussiste più nessuna delle condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LEp. Dal punto di vista epidemiologico, si ha una situazione normale quando la situazione epidemiologica si è regolarizzata e non vi è più alcun rischio elevato di contagio e di propagazione o particolare pericolo per la salute pubblica. Occorre sempre tenere conto anche della capacità degli organi esecutivi ordinari di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.

Quando la pandemia non comporta più alcun pericolo per la salute pubblica in Svizzera o se gli organi esecutivi ordinari sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili, non è più necessario ordinare provvedimenti a livello nazionale ed è possibile ritornare alla situazione normale.

Risposta del Consiglio federale.

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