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20.1075 · Interrogazione · 2020-12-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale nella sua risposta alla mozione 20.3920, che ha proposto di accogliere dando risposta nel prossimo rapporto quadriennale, scrive "Tuttavia, è necessario precisare che per "Cantone di provenienza" si intende il "Cantone di domicilio", in quanto solo quest'ultimo è indicato nella documentazione di candidatura."

Rendiamo attenti il lodevole Consiglio federale che l'indicazione del cantone di domicilio non è una risposta adeguata alla problematica sollevata nella mozione della CIP-N. Si tratta infatti di sapere quale è l'area culturale di provenienza e appartenenza (lingua madre effettiva e formazione primaria) di chi si candida per un posto di lavoro nell'amministrazione federale. Data la mobilità odierna, il cantone di domicilio non rispecchia infatti necessariamente la sua provenienza culturale. L'obiettivo della mozione sarebbe così eluso e lo sforzo profuso darebbe un risultato incompleto e in parte fuorviante.

La 'documentazione di candidatura', schedata negli atti dell'AF, fortunatamente, non è però eterna e immutabile, bensì frutto di una scelta che può essere in ogni momento rivista, ampliata e modificata.

Alla luce di quanto sopra siamo a chiedere al lodevole Consiglio federale se è disposto a risolvere la questione in maniera consona nell'ambito del nuovo sistema SAP, che permetterà di introdurre nuove variabili. Si tratterà in particolare di trovare i criteri più adeguati per bilanciare la provenienza e il domicilio (per esempio: provenienza = domicilio fino almeno agli studi liceali) e registrare queste informazioni nella documentazione di candidatura.

Se questo, per motivi che invero non possiamo immaginare, non dovesse essere possibile, il Consiglio federale è disposto a raccogliere appositamente il dato sulla provenienza dei candidati, senza considerare i limiti della documentazione di candidatura come è strutturata attualmente?

Stellungnahme des Bundesrates

In seno all'Amministrazione federale esistono solo pochi posti che richiedono requisiti speciali in materia di nazionalità/provenienza di un candidato. La restrizione dell'accesso ai posti è definita nell'ordinanza sul personale federale (art. 23; RS 172.220.111.3) e si riferisce alle persone di nazionalità svizzera. Per tutti gli altri compiti non vengono posti requisiti in materia di nazionalità/provenienza di un candidato.

Per garantire la rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale (art. 7 dell'ordinanza sulle lingue; RS 441.11), nel processo di reclutamento del personale si utilizza il criterio della prima lingua per determinare l'appartenenza di un candidato a una delle comunità linguistiche.

Il Consiglio federale è consapevole che la provenienza di una persona non consente di determinarne l'appartenenza a una comunità linguistica ai sensi della legislazione sulle lingue. Questo criterio non è perciò considerato rilevante per raggiungere l'obiettivo della rappresentanza delle comunità linguistiche in seno all'Amministrazione federale.

Inoltre, l'assegnazione di un posto secondo criteri di provenienza senza una motivazione legata direttamente ai compiti contravviene al principio di non discriminazione dell'Amministrazione federale e, fondamentalmente, alla Costituzione.

Nell'ambito di una procedura di candidatura sono richiesti a scopo amministrativo solo i dati personali necessari ad assicurare la corrispondenza in sede di candidatura. In questo modo, come ha menzionato il Consiglio federale nella sua risposta del 19 agosto 2020 alla mozione 20.3920 della CIP-N, è possibile trarre conclusioni in merito al Cantone di domicilio e alle competenze linguistiche per il rapporto di valutazione sulla promozione del plurilinguismo.

Il rilevamento di informazioni sulla provenienza non è rilevante per la corrispondenza in sede di candidatura. Nell'interesse della protezione dei dati, non vengono quindi raccolti sistematicamente dati personali particolarmente sensibili senza uno scopo immediato. Il rilevamento del luogo di provenienza come richiesto dall'interrogazione sarebbe quindi problematico anche da questo punto di vista.

Per i motivi menzionati, il Consiglio federale rinuncia a richiedere l'indicazione della provenienza regionale dei candidati nell'ambito dei processi di occupazione dei posti.

Risposta del Consiglio federale.