20.3035 · Interpellanza · 2020-03-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'attuale sistema dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete non rispetta il principio di causalità: per l'energia elettrica importata il consumatore finale, infatti, paga tanto quanto per quella prodotta sul tetto del vicino di casa.
Si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Per quale motivo le tariffe per il trasporto (corrispettivi per l'utilizzazione della rete) dell'energia elettrica importata, o proveniente da una centrale indigena che immette elettricità al livello di rete 1 o 3, sono pari a quelle pagate per il trasporto dell'energia elettrica prodotta sul tetto del vicino di casa, che è prodotta e utilizzata allo stesso livello di rete? Come valuta la distorsione del mercato del sistema attuale, posto che l'energia elettrica prodotta e consumata a livello decentrato "paga", con le tariffe di rete, per i livelli di rete superiori, anche se questi non vengano nemmeno utilizzati?
2. In che misura, la potenza allacciata e la distanza percorsa dall'energia elettrica fornita influiscono sui corrispettivi di utilizzazione della rete? Qual è il fattore di costo principale per i corrispettivi di utilizzazione della rete?
3. In Svizzera, i costi per il trasporto ai livelli di rete 1-6 ammontano a più di 5 ct./kWh. Ciò corrisponde all'incirca all'aumento del valore di mercato dell'energia elettrica prodotta a livello decentrato, ad es. da impianti fotovoltaici, se i corrispettivi per l'utilizzazione della rete venissero imputati in base al principio di causalità (ossia, i livelli di rete 1-6 non verrebbero conteggiati nel caso di elettricità consumata localmente, le prestazioni di servizio relative al sistema sarebbero poste a carico di tutti i consumatori)?
4. In caso di introduzione di una normativa semplice, ossia se per il "trasporto interno", ad esempio al livello di rete 7, si conteggiasse solo questo livello ai fini del correspettivo per l'utilizzazione della rete, vi sarebbero da temere ostacoli tecnici? Oppure questo principio potrebbe essere attuato grazie alla tecnologia odierna?
5. Nella sua risposta alla mozione Grossen 19.4162, il Consiglio federale si dichiara disposto a proporre delle modifiche di legge nelle quali fissare i corrispettivi per l'utilizzazione della rete in funzione del carico di rete. Tuttavia, per motivi di tempo, ciò non sarebbe realizzabile nel quadro dell'attuale revisione della LAEl. Il Consiglio federale è disposto, nell'ambito di questa revisione, a proporre una soluzione transitoria che introduca il principio di causalità per la definizione delle tariffe di rete o, quantomeno, migliori la situazione? Come potrebbe configurarsi una simile soluzione transitoria?
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale ritiene importante che il sistema svizzero dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete rispetti il più possibile il principio di casualità.
Con l'attuale modello di utilizzazione della rete, i consumatori finali pagano i costi di rete. I costi non direttamente imputabili sono posti a carico di tutti i consumatori della rete, che rispondono solidalmente. Tra questi rientrano in particolare i costi del capitale e i costi di esercizio dell'infrastruttura di rete, nonché i compensi per l'utilizzo delle reti di livello superiore e le prestazioni di servizio relative al sistema del gestore della rete di trasporto Swissgrid. Quindi, il valore dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete nella zona di approvvigionamento di un gestore della rete di distribuzione è indipendente dalla distanza tra il punto di immissione e il punto di prelievo; in tal modo grazie all'attuale sistema si evita disparità di trattamento tra gli allacciamenti urbani e quelli rurali.
Il Consiglio federale concorda con il parere espresso nell'interpellanza secondo cui l'aumento dell'energia elettrica prodotta a livello decentrato solleva nuove questioni relative al principio di casualità. Pertanto ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di valutare, nell'ottica del principio di casualità e della fattibilità, nuovi modelli tariffari intesi a soddisfare le richieste dell'interpellanza. Con tali modelli, per esempio, alcuni costi dei livelli di rete superiori potrebbero non essere conteggiati per l'energia elettrica fornita al livello di rete 7.
Infine, già nel quadro dell'attuale revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), il Consiglio federale prevede considerevoli miglioramenti della regolazione di rete, i quali creano incentivi per un'utilizzazione più efficiente della rete, migliorando il rispetto del principio di casualità. I tariffari per i consumatori finali (livello di rete 7) non si baseranno più principalmente sull'energia acquistata (chilowattora), ma conterranno una maggiore componente legata alla potenza (centesimi per chilowatt). Allo stesso tempo si introdurrà una regolamentazione basata sulle flessibilità. Ciò crea un quadro entro il quale rendere accessibile in modo efficiente alla rete e al mercato, le flessibilità dei produttori, dei gestori di impianti di stoccaggio e dei consumatori finali. Gli offerenti di flessibilità, siano essi gestori di impianti fotovoltaici, di pompe di calore o di impianti di stoccaggio, saranno riconosciuti per legge come titolari delle proprie flessibilità e potranno metterle a disposizione laddove risultino più vantaggiose per il sistema (rete, mercato dell'energia elettrica, propria ottimizzazione). Riceveranno in compenso un'adeguata rimunerazione dai gestori di rete.
Risposta del Consiglio federale.