Pari trattamento sul mercato del lavoro. La cittadinanza svizzera per ufficiali dello stato civile non è più al passo con i tempi
20.3046 · Postulato · 2020-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se occorra mantenere nell'ordinanza sullo stato civile (OSC) il requisito della cittadinanza svizzera per l'esercizio della professione di ufficiale dello stato civile.
Begründung
Ai fini del pari trattamento sul mercato del lavoro degli stranieri domiciliati in Svizzera occorre evitare qualsiasi tipo di discriminazione. Il fatto che la cittadinanza svizzera costituisca un requisito per l'esercizio della professione di ufficiale di stato civile non è più accettabile. I requisiti posti agli ufficiali di stato civile sono elevati. La loro attività è impegnativa dal punto di vista sia tecnico che umano. L'esame professionale federale garantisce il soddisfacimento dei requisiti.
La varietà rende forti le squadre. L'eterogeneità è fortemente auspicabile per quanto riguarda numerosi criteri, tra cui la nazionalità. Un passato migratorio sommato a un'ottima integrazione sociale possono essere molto utili per la variegata attività a contatto con i diversi abitanti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli ufficiali dello stato civile esercitano funzioni pubbliche nel settore della documentazione di eventi di stato civile. A questo titolo, prendono in maniera sovrana e indipendente decisioni importanti che determinano lo status giuridico della persona interessata. Tra queste decisioni rientrano ad esempio, nel caso delle nascite, la constatazione e la documentazione della cittadinanza svizzera nel registro dello stato civile. Pertanto, conformemente all'ordinanza sullo stato civile soltanto i cittadini svizzeri sono ammessi all'esercizio della funzione di ufficiale dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. a OSC; RS 211.112.2). Una tale restrizione negli impieghi dell'amministrazione pubblica è ammessa anche dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (si veda l'art. 10 dell'Allegato I ALC; RS 0.142.112.681).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.