20.3082 · Postulato · 2020-03-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto in che modo si possano promuovere gli accordi settoriali transfrontalieri per lo scambio di beni e servizi. Il rapporto dovrà inoltre esaminare se le basi legali odierne siano sufficienti per accordare esenzioni doganali nei singoli casi e per assicurare il reciproco riconoscimento di norme sulla base di simili accordi di diritto privato.
Begründung
In un contesto caratterizzato da difficoltà politiche relative alla conclusione di nuovi accordi di libero scambio e da un crescente protezionismo, occorre chiedersi se accordi settoriali di diritto privato sugli scambi di beni e servizi possano rappresentare in futuro uno strumento per estendere le nostre attività di esportazione. A tal fine, tuttavia, i Paesi interessati dovrebbero accordare nei singoli casi un'esenzione doganale e assicurare il mutuo riconoscimento di norme per i prodotti in questione. Ciò potrebbe avvenire sulla base di un accordo tra i Governi e le associazioni di settore o le camere di commercio, senza la necessità di concludere accordi internazionali. Se le odierne basi legali non fossero sufficienti per promuovere tali accordi settoriali transfrontalieri, sarebbe interessante sapere quali modifiche andrebbero apportate a questo scopo alla legislazione svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Esenzioni doganali sulla base di accordi settoriali transfrontalieri
La riscossione di tributi doganali su merci introdotte nel territorio doganale svizzero è un compito sovrano, disciplinato nella legge sulle dogane (LD, RS 631.0) e nella legge sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). La definizione dei tributi doganali è in linea di principio un compito del legislatore, che in genere si basa su accordi internazionali relativi ai dazi. Conformemente alla legge sulla tariffa delle dogane, in casi eccezionali (per es. se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, secondo l'art. 4 LTD, o in uno stato di necessità, secondo l'art. 6 LTD) il Consiglio federale può ridurre o sospendere temporaneamente le aliquote di dazio, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale. Tuttavia, quanto disposto dal Consiglio federale tramite ordinanza ha carattere unicamente temporaneo: l'Esecutivo deve riferire ogni anno all'Assemblea federale in merito ai provvedimenti adottati; a sua volta l'Assemblea federale deve decidere in merito al mantenimento, al completamento o alla modifica dei provvedimenti (art. 13 LTD). Se è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, anche il DFF può, richiamandosi all'articolo 14 LD, abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi delle merci. Non sussiste pertanto una base legale che giustifichi un'agevolazione o un'esenzione doganale fondata solo su un accordo settoriale di diritto privato.
La concessione di esenzioni doganali in singoli casi a favore di un Paese o di un gruppo di Paesi in virtù di accordi settoriali violerebbe inoltre la clausola della nazione più favorita, in base alla quale la Svizzera si è impegnata, nel quadro dell'OMC, ad applicare in linea di principio aliquote di dazio unitarie per prodotti dello stesso tipo provenienti dagli Stati membri dell'OMC. Regimi doganali preferenziali possono essere concessi a singoli Paesi o gruppi di Paesi nell'ambito di accordi di libero scambio o di unioni doganali soltanto se questi soddisfano i requisiti degli articoli XXIV GATT e V GATS, ovvero se coprono un'ampia parte del commercio bilaterale e dei settori.
Con l'abolizione dei dazi doganali su prodotti industriali proposta dal Consiglio federale mediante il messaggio del 27 novembre 2019 (FF 2019 7073) potrebbe essere adempiuta la richiesta del postulato di eliminare i dazi doganali per l'importazione di prodotti industriali in un contesto caratterizzato da un crescente protezionismo.
Reciproco riconoscimento di norme sulla base di accordi settoriali transfrontalieri
Nello scambio di merci si fa una distinzione tra prescrizioni tecniche e norme. Le prescrizioni tecniche sono definite dal legislatore. Sono giuridicamente vincolanti e garantiscono che il prodotto soddisfi i requisiti essenziali, per esempio per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le norme vengono elaborate da organizzazioni private, spesso con il coinvolgimento di associazioni di settore, e non sono giuridicamente vincolanti. In materia di legislazione sui prodotti, molti testi applicano il cosiddetto "new approach", con il quale si presuppone che un prodotto sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute se è fabbricato secondo determinate norme tecniche. L'industria svizzera partecipa allo sviluppo di norme nazionali e transnazionali a livello europeo e internazionale. Le norme esistenti consentono già oggi di elaborare soluzioni settoriali transfrontaliere senza la necessità di concludere accordi internazionali. Il reciproco riconoscimento di prescrizioni tecniche è tuttavia possibile soltanto nel quadro di trattati tra Stati e a condizione che il livello delle prescrizioni tecniche degli Stati interessati sia equivalente. Gli accordi di diritto privato non possono sostituire tali accordi tra Stati.
Anche nello scambio di servizi il riconoscimento, per esempio, delle qualifiche professionali per l'esercizio delle libere professioni, si fonda su trattati internazionali o è soggetto all'approvazione da parte di un'autorità. Per quanto riguarda le professioni regolamentate - il cui esercizio in Svizzera è subordinato, in virtù di disposizioni legislative o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali - il riconoscimento dei titoli è disciplinato per gli Stati UE e AELS dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS. La SEFRI riconosce i titoli esteri di Paesi terzi e degli Stati UE e AELS sulla base degli articoli 69 segg. dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) e degli articoli 55 segg. dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU, RS 414.201), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: il livello e la durata di formazione sono uguali, i contenuti della formazione sono paragonabili, il ciclo di formazione estero comprende qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.
Di conseguenza, i poteri pubblici svizzeri non possono riconoscere norme estere nello scambio di merci o di servizi sulla base di un accordo transfrontaliero tra le associazioni di settore.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.