20.3176 · Mozione · 2020-05-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare e/o precisare le basi legali che permettono di finanziare le cure a domicilio tenendo conto delle realtà territoriali. Si tratta in particolare di:
1. aumentare le tariffe dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) per le cure a domicilio, ridotte il 1° gennaio 2020, almeno fino al livello precedente e adeguarle, almeno ogni tre anni, in funzione dell'evoluzione dei costi delle cure;
2. permettere alle organizzazioni di cure a domicilio di fatturare le prestazioni di valutazione e di coordinamento per pazienti ospedalizzati in vista della loro dimissione programmata. Questo è un prerequisito per un'assistenza efficiente e di qualità; per la valutazione dei casi complessi esiste una raccomandazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
3. garantire il rimborso delle prestazioni di coordinamento telefoniche, indispensabili per organizzare l'assistenza interprofessionale, soprattutto per i pazienti che necessitano di una riabilitazione a domicilio;
4. assicurare il rimborso del tempo di coordinamento diretto con il paziente e gli attori sanitari nei casi complessi e incerti, in forte crescita nell'emergenza attuale;
5. provvedere a un'applicazione rapida delle disposizioni giuridiche sul finanziamento del materiale di cui all'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), come proposto nel testo oggetto della consultazione conclusasi nel febbraio del 2020.
Begründung
In Svizzera, 38 000 persone lavorano per organizzazioni di cure a domicilio senza scopo di lucro. L'emergenza sanitaria COVID-19 mette in risalto il loro ruolo di contenimento delle ospedalizzazioni, diventato un elemento strategico determinante per garantire la disponibilità delle risorse sanitarie e la loro efficienza. L'organizzazione dell'assistenza a domicilio presuppone un approccio interprofessionale in cui attori sanitari, pazienti e familiari curanti si coordinano per definire e organizzare il piano di cure.
Questo lavoro fondamentale, anche se poco valorizzato, permette di evitare migliaia di ospedalizzazioni e si dimostra ancor più cruciale in quest'emergenza, destinata a durare. Negli ultimi anni, tuttavia, le sue condizioni quadro finanziarie sono peggiorate, comportando un calo dell'efficienza o persino incentivi sbagliati e ripercuotendosi così più in generale sulle ospedalizzazioni e sulla rete sanitaria.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole delle sfide che devono affrontare le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, nonché tutto il personale di cura. Numerose revisioni volte a migliorare la situazione sono in corso di svolgimento o sono già state ultimate. Si tratta segnatamente del controprogetto all'iniziativa popolare "Per cure infermieristiche forti" e delle modifiche dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
Il Consiglio federale comprende le richieste della mozione, tuttavia ritiene che siano già state considerate o che non siano necessarie ulteriori misure.
L'ammontare dei contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) alle prestazioni di cura era applicabile dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento delle cure il 1° gennaio 2011. In seguito, l'adeguamento di questi contributi, eseguito dal DFI nell'ambito della modifica dell'OPre entrata in vigore il 1° gennaio 2020, è stato calcolato conformemente alla neutralità dei costi e al mandato legale. Ciò nonostante, per i contributi dell'AOMS alle prestazioni di cura, si esamina se e come tenere conto dell'evoluzione dei costi nel quadro del rapporto in adempimento del postulato CSSS-N 16.3352 "Ripartire l'aumento dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono".
Riguardo alle prestazioni relative ai pazienti ospedalizzati in previsione della loro dimissione, di per sé una soluzione è già stata trovata. Secondo le regole di applicazione di SwissDRG, le prestazioni dei medici di famiglia o di Spitex, ad esempio, dispensate durante la degenza stazionaria del paziente, sono rimunerate in principio con gli importi forfettari per caso, nel senso che questi fornitori di prestazioni presentano una fattura all'ospedale. Le fatture pagate confluiscono come costi ospedalieri nei dati relativi al caso e anche nel calcolo delle strutture tariffali (peso dei costi). A tal proposito l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) cerca il dialogo con SwissDRG AG.
Per le prestazioni fornite a distanza, la situazione attuale relativa alla COVID-19 permette, secondo le raccomandazioni emesse dall'UFSP, la loro rimunerazione quando si rivelano necessarie a causa dello stato di salute di determinati pazienti. Tuttavia, il quadro giuridico della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) resta valido. L'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24) non costituisce una base che permette di modificare la legge e le relative ordinanze di applicazione. La rimunerazione di nuove prestazioni a titolo definitivo dev'essere oggetto di una procedura ordinaria che prevede segnatamente la consultazione della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali.
Per quanto concerne la rimunerazione delle prestazioni per i casi complessi, il tempo supplementare necessario è preso in considerazione, visto che i contributi degli assicuratori-malattie per le prestazioni di cura nelle cure ambulatoriali sono versati secondo unità di tempo (scatti di 5 minuti). In questo modo possono essere presi in considerazione gli interventi più lunghi.
Riguardo alla rimunerazione del materiale di cura, nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio federale ha già fatto il possibile perché il progetto di modifica della LAMal e delle relative ordinanze d'applicazione concernenti la rimunerazione del materiale sanitario possa entrare in vigore il più rapidamente possibile. Tuttavia, l'adozione di questo progetto è di competenza del Parlamento. La sua entrata in vigore dipende quindi principalmente dalla durata della procedura legislativa a livello parlamentare e dal termine referendario previsto per ogni modifica di legge federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.