20.3298 · Interpellanza · 2020-05-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Quali soluzioni propone il Consiglio federale per la sopravvivenza dei sans-papiers, che rientrano tra i lavoratori più toccati dalla crisi COVID e non hanno diritto all'aiuto sociale?
2. Il Consiglio federale non dovrebbe perlomeno istituire un fondo cofinanziato dai Cantoni per sostenere le associazioni sul campo che aiutano questa parte della popolazione (sul modello del Cantone di Zurigo, che il 9 aprile scorso ha presentato un pertinente "pacchetto d'aiuto")?
Begründung
Tutte le strutture sociali di bassa soglia sono attualmente sommerse dalle domande di persone che non beneficiano delle assicurazioni sociali o alle quali queste ultime versano importi insufficienti. Si tratta di una parte della popolazione decisamente esclusa dagli aiuti statali: i sans-papiers.
Sono persone che lavorano perlopiù nei settori dell'economia domestica, della ristorazione, dell'edilizia, settori duramente toccati dalla crisi dovuta al coronavirus. A causa del loro status non hanno tuttavia diritto all'aiuto sociale. Attualmente, l'aiuto a queste persone in situazione di precarietà è organizzato essenzialmente dalle associazioni e dalle ONG. Il Cantone di Zurigo ha reagito istituendo un fondo volto in particolare ad aiutare i sans-papiers tramite le associazioni. Il Consiglio federale potrebbe prevedere di creare un fondo simile cofinanziato dai Cantoni, che coprirebbe tutto il territorio svizzero, visto che i sans-papiers esistono in tutti i Cantoni.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera sono in linea di principio tenute a lasciare il territorio. I Cantoni sono competenti per l'esecuzione dell'allontanamento. Se quest'ultimo non è possibile, come ad esempio durante la crisi del coronavirus, gli interessati possono beneficiare del soccorso d'emergenza previsto dalla Costituzione (art. 12 Cost.; RS 101), che garantisce loro il diritto di essere aiutati e assistiti e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. La concessione del soccorso d'emergenza compete ai Cantoni, che mettono a disposizione alloggio, cibo, vestiti e cure mediche di base.
Per quanto riguarda l'assistenza medica, anche i sans-papiers sono obbligati ad assicurarsi contro le malattie (DTF 129 V 77) e possono di conseguenza beneficiare delle prestazioni mediche previste dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Possono pure domandare una riduzione dei premi (art. 65 cpv. 1 LAMal) secondo le disposizioni cantonali. Il citato accesso al soccorso medico d'emergenza non dipende invece da un'assicurazione malattie. I sans-papiers possono pertanto accedere, a seconda del Cantone, a strutture di cura specifiche. Inoltre, la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) prevede la possibilità di rilasciare un permesso di dimora per casi di rigore, se le condizioni sono adempiute. La particolare situazione risultante dalla pandemia può essere presa in considerazione nel quadro dell'esame di un'eventuale domanda.
2. L'esecuzione degli allontanamenti e la concessione del soccorso d'emergenza competono in primo luogo ai Cantoni. Il Consiglio federale non vede pertanto motivo di creare un fondo. Ciò sarebbe inoltre contrario alla politica del Consiglio relativa alla lotta contro il lavoro nero e il soggiorno illegale. Nel suo rapporto in adempimento del postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (18.3381) "Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers", il Consiglio federale illustrerà in particolare gli obblighi di assicurazione che incombono alle persone in situazione illegale in Svizzera e le soluzioni ipotizzabili.
Risposta del Consiglio federale.