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20.3302 · Interpellanza · 2020-05-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha comunicato che il test a persone con sintomi lievi non appartenenti a categorie a rischio fa parte del controllo epidemiologico ed è quindi a carico dei Cantoni. L'UFSP lo motiva anche affermando che il risultato del test non ha alcuna conseguenza terapeutica per il paziente. Questo disciplinamento non è comprensibile né praticabile né dal punto di vista giuridico né da quello medico.

La legge sulle epidemie non prevede alcuna base legale che consenta di trasferire ai Cantoni il finanziamento di analisi di laboratorio e prestazioni mediche eseguite nel quadro di test se non sono stati i Cantoni stessi a disporle. Non vi è dunque neppure alcuna legittimazione ad addossare questi costi ai Cantoni in virtù del diritto di necessità. Il diritto di necessità conformemente all'articolo 185 capoverso 3 Cost. prevede unicamente provvedimenti "per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna". Il Consiglio federale non può appellarsi a questa disposizione per derogare al disciplinamento dell'assunzione dei costi previsto dalla legislazione ordinaria.

Per altro, una differenziazione delle modalità di finanziamento in funzione della gravità dei sintomi delle persone sottoposte al test non è fattibile nella pratica e implica assurde giravolte burocratiche, difficoltà nella categorizzazione dei casi e disparità di trattamento tra i pazienti. Inoltre, non si vede perché in caso di normale influenza i costi della visita medica e delle eventuali analisi di laboratorio debbano essere assunti dall'assicurazione malattie anche se il paziente presenta soltanto sintomi lievi e il risultato della consultazione non ha alcuna conseguenza terapeutica, in caso di infezione da COVID-19 invece no.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Perché in caso di infezione da COVID-19 i costi dei test a persone con sintomi lievi non sono coperti dall'assicurazione malattie, analogamente a quanto avviene per le analisi di laboratorio eseguite per una normale influenza?

2. La scheda informativa sull'assunzione dei costi del test vigente finora prevedeva che i test eseguiti secondo il piano previsto (laboratorio + medico) fossero coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (dedotte la franchigia e l'aliquota percentuale), a meno che non fossero stati disposti quale misura generale dal medico cantonale. In virtù di quali basi legali il Consiglio federale intende ora derogare da questo principio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In caso di COVID-19, fino al 24 giugno 2020 l'assunzione dei costi delle prestazioni mediche non si distingueva sostanzialmente da quella prevista in caso di "normale" influenza stagionale. Dopo aver fissato telefonicamente un appuntamento, le persone sintomatiche che necessitavano di un trattamento medico si recavano dal medico, il quale eseguiva e prescriveva gli esami (incluse le analisi di laboratorio) e i trattamenti (incluso l'isolamento) necessari. In questo caso, i costi che ne risultavano erano assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

La differenza sostanziale tra la "normale" influenza e l'infezione da Covid-19 è che per combattere la diffusione del SARS-CoV-2 tutte le persone sintomatiche devono sottoporsi al test, in particolare quelle persone che in condizioni normali non si recherebbero dal medico. In tal modo, chi è risultato positivo al test può mettersi in isolamento e chi è stato a stretto contatto con una persona malata di COVID-19 può essere rintracciato ed entrare in quarantena. In questo caso, l'indicazione dell'analisi non è la malattia della persona, ma la lotta alla pandemia. Secondo la legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), i Cantoni ordinano e attuano i provvedimenti nei confronti di singole persone (p. es. quarantena, isolamento, visita medica) e ne assumono le spese.

2. All'inizio della diffusione del SARS-CoV-2, l'assunzione dei costi delle analisi diagnostiche si fondava sulle basi legali vigenti. Parte delle analisi era rimunerata dai Cantoni secondo la LEp, parte tramite l'AOMS secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e parte secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) o la legge federale sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1). Prima del 24 giugno 2020 non è stato necessario adeguare le basi legali quanto piuttosto concretizzare i disciplinamenti fondamentali previgenti e semplificare l'attuazione delle disposizioni nei singoli Cantoni mediante l'articolo 10abis dell'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24).

Il 24 giugno 2020, il Consiglio federale ha completato l'ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020 con gli articoli 26 e 26a concernenti le spese delle analisi di biologia molecolare e sierologiche e la procedura per la loro assunzione. Dal 25 giugno 2020 la Confederazione assume i costi delle analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate per le persone che soddisfano i criteri della strategia dell'UFSP in materia di prelievo di campioni del 24 giugno 2020.

Risposta del Consiglio federale.