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20.3314 · Mozione · 2020-05-05

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure affinché, anche in tempi di crisi, siano garantiti la capacità di agire dello Stato e l'esercizio dei diritti democratici a tutti i livelli statali, nel rispetto del federalismo. Il Consiglio federale adotterà misure in particolare nei seguenti ambiti:1. la sospensione dei termini per l'esercizio dei diritti politici e il rinvio di votazioni popolari ed elezioni saranno regolati da una legge federale ordinaria;2. il Consiglio federale promuoverà la competenza digitale dei tre poteri dello Stato e assicurerà inoltre l'esercizio della democrazia diretta.

Begründung

Durante la pandemia del COVID-19 il nostro sistema democratico ha subito un'improvvisa battuta d'arresto. Il Consiglio federale governa tramite ordinanze di necessità, le elezioni e le votazioni sono state rimandate, i termini sospesi e la raccolta di firme vietata. Questo divieto ostacola la formazione dell'opinione pubblica a tutti i livelli politici. Data la gravità della situazione, le misure adottate sono comprensibili, ma ora è necessario trovare al più presto una soluzione per garantire nuovamente l'esercizio dei diritti democratici a tutti i livelli. Oggetti importanti o urgenti devono poter essere trattati in particolare dal Parlamento e dalle commissioni in ogni momento in modo vincolante e nel rispetto della legge, il che deve valere in particolar modo in situazioni eccezionali in cui sussiste il divieto assoluto di assembramento. Per questo motivo promuovere la competenza e la prontezza digitali (e-readiness) del sistema politico e dell'amministrazione pubblica può essere una valida soluzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. È compito del Consiglio federale stabilire quali testi porre in votazione ed emanare le pertinenti norme organizzative (art. 10 della legge federale sui diritti politici, LDP; RS 161.1). Per le votazioni popolari vi sono "date in bianco" definite dalla legge (art. 10 cpv. 1 LDP in combinato disposto con art. 2a dell'ordinanza sui diritti politici, ODP; RS 161.11): se "motivi preponderanti" lo richiedono, il Consiglio federale può differire una votazione oppure può stabilire ulteriori date (art. 2a cpv. 2 ODP). Quale suprema autorità direttiva ed esecutiva, il Consiglio federale è responsabile del regolare svolgimento delle votazioni popolari e nell'ambito delle sue competenze può, se necessario, annullare una votazione già fissata, come ha fatto con quella del 20 maggio 2020. In considerazione delle conseguenze che ne derivano per gli attori politici e le collettività a tutti i livelli, la cancellazione di una votazione presuppone severe condizioni.Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio nazionale, le possibilità di differimento stabilite per legge sono limitate dal profilo costituzionale: l'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) fissa la durata della legislatura a quattro anni; una riduzione è prevista soltanto in caso di revisione totale della Costituzione federale (art. 193 cpv. 3 Cost.). Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LDP, le elezioni per il rinnovo ordinario del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre.Lo stesso vale per i termini di raccolta delle firme per le iniziative popolari federali e i referendum facoltativi disciplinati nella Costituzione federale (art. 138 cpv. 1, 139 cpv. 1 e 141 cpv. 1 Cost.). Per poter rispettare i termini stabiliti dalla Costituzione, l'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali (RU 2020 847) prevedeva che durante la sospensione dei termini non si potessero raccogliere firme. Questa limitazione del diritto di iniziativa e di referendum costituisce una forte ingerenza, che è stata giustificata dalla necessità di far fronte a un grave turbamento dell'ordine pubblico. È tuttavia legittimo chiedersi se un peggioramento della situazione epidemiologica e provvedimenti più severi adottati dalle autorità giustifichino una nuova sospensione dei termini. Nel frattempo, sia le autorità sia gli attori politici hanno potuto adeguarsi e prepararsi alle incertezze legate all'epidemia di COVID-19. Se il Parlamento è atto a deliberare, anche i diritti popolari devono poter essere esercitati.Nell'immediato, il Consiglio federale non ravvisa la necessità di un intervento legislativo nel campo dell'esercizio dei diritti politici. È però indispensabile poter contare su processi democratici in grado di funzionare anche in periodo di crisi. I processi esistenti relativi allo svolgimento di votazioni popolari ed elezioni nonché l'esercizio dei diritti popolari devono quindi essere rivisti alla luce dell'epidemia di COVID-19. A tal fine vanno tenute in considerazione le pertinenti competenze e responsabilità dei Cantoni e dei Comuni.2. Un alto livello di competenza in ambito digitale di tutte le autorità a tutti i livelli statali è essenziale. Ogni ente pubblico o autorità deve pertanto provvedervi autonomamente nell'ambito della propria organizzazione. La Confederazione si è già impegnata a promuovere la digitalizzazione a livello orizzontale e verticale favorendo approcci comuni, per esempio nell'ambito dell'"Amministrazione digitale" o della "giustizia elettronica". Per sviluppare ulteriormente la digitalizzazione dell'Amministrazione federale, il Consiglio federale ha deciso di recente di procedere a una riorganizzazione: per il 1° gennaio 2021 verrà istituito il settore "Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT)", aggregato alla Cancelleria federale.