Lexipedia

Levatrici. Domanda di revisione del paragrafo 3.2 della scheda informativa relativa all'assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a distanza durante la pandemia di Covid-19

20.3317 · Interpellanza · 2020-05-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande sulle levatrici: Come si giustificano:

1. il mancato rimborso delle consultazioni a distanza per la preparazione alla nascita?

2. la limitazione a cinque delle consultazioni virtuali di accompagnamento durante la gravidanza e il periodo postnatale?

3. il fatto che le consultazioni a distanza siano rimunerate alla stregua di una telefonata, quindi la metà, pur essendo consultazioni a tutti gli effetti?

4. la limitazione della fatturazione dei costi supplementari del materiale a particolari condizioni di salute?

Begründung

- Le levatrici hanno rimediato senza indugio all'annullamento dei corsi di preparazione alla nascita da parte degli ospedali, garantendo la loro presenza, se indispensabile, o adottando dove possibile la modalità virtuale, ma non sono state rimunerate per questa prestazione a distanza!

- Con l'isolamento sociale imposto dalle direttive dell'UFSP, l'accompagnamento professionale in presenza e quello virtuale sono più importanti del solito. L'ordinanza limita questo accompagnamento a cinque consultazioni virtuali, mentre, in generale, alla posizione C1 della convenzione tariffale sono rimunerate dalle 10 alle 16 visite (a seconda delle condizioni della nascita). Questa limitazione rappresenta un rischio per la salute delle donne, dei neonati e delle famiglie.

- La qualità dell'accompagnamento professionale, che sia presenziale o virtuale, è la stessa. L'UFSP considera le visite di cui non può essere provata l'assoluta necessità un rischio sanitario, tratta però le consultazioni virtuali alla stregua di consultazioni telefoniche, sebbene abbiano elementi in comune con le consultazioni presenziali, quali l'anamnesi, l'osservazione, l'ascolto e la consulenza, e riservino ai genitori un lasso di tempo equivalente quando per la salvaguardia dello stato di salute di madre e neonato non è indispensabile la presenza della levatrice, ma sono necessarie le sue competenze. Le consultazioni virtuali sono rimunerate alla posizione C2 della convenzione tariffale, vale a dire in ragione della metà del valore stabilito per le consultazioni presenziali.

- Spesso le levatrici hanno dovuto procurarsi il materiale di protezione necessario all'espletamento della loro attività professionale (gel, mascherine, camici, occhiali) pagandolo di tasca propria, ma l'indennizzo del costo supplementare è autorizzato solo per visite "a rischio". Questo non rispecchia la realtà delle spese sostenute.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In base ai provvedimenti per combattere il coronavirus, alle strutture sanitarie era vietato effettuare esami, trattamenti e terapie (interventi) medici non urgenti dal 17 marzo fino al 26 aprile 2020 incluso. Pertanto le raccomandazioni della scheda informativa nella versione del 6 aprile 2020 concernente l'assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a distanza durante la pandemia di COVID-19 si riferivano unicamente alle prestazioni mediche urgenti. Dal 27 aprile 2020 possono essere fornite di nuovo tutte le prestazioni. Per il corso di preparazione al parto a distanza, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume un importo di 150 franchi (scheda informativa nella versione aggiornata del 20 maggio 2020); ricerca: www.ufsp.ch > Malattie > Malattie infettive > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Regolamentazioni dell'assicurazione malattie). Questo contributo corrisponde a quello previsto per i corsi di preparazione al parto con insegnamento presenziale (art. 16 cpv. 1 lett. b, i.c.d. con l'art. 14 dell'ordinanza sulle prestazioni [OPre; RS 832.112.31]).

2. /3. Le prestazioni delle levatrici rimunerate dall'AOMS sono disciplinate in modo esaustivo nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (art. 29 cpv. 2 lett. b e art. 29 cpv. 2 lett. a e c LAMal i.c.d. con l'art. 14 OPre). La rimunerazione delle prestazioni è stata convenuta dai partner tariffali nella struttura tariffale per le prestazioni ambulatoriali delle levatrici, che non prevede consultazioni a distanza. Con la scheda informativa summenzionata è stata data la possibilità alle levatrici di fornire determinate prestazioni a distanza rimunerate dagli assicuratori. Nonostante la pandemia di COVID-19, alcune prestazioni devono tuttavia essere fornite in presenza per garantirne l'efficacia, nel rispetto delle regole di igiene e di comportamento. Questo valeva anche nel periodo in cui le strutture sanitarie hanno dovuto rinunciare a effettuare esami, trattamenti e terapie (interventi) medici non urgenti.

Secondo l'OPre, nel caso di una gravidanza normale le levatrici possono eseguire sette esami a carico dell'AOMS. Questi esami prevedono, nella prima consultazione, anamnesi, esame clinico e vaginale, consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe, e nelle ulteriori consultazioni il controllo dello stato di salute generale, in particolare del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali, nonché la consulenza approfondita sulla gravidanza. Nell'ambito dell'assistenza durante il puerperio, dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare e dopo un taglio cesareo, le levatrici possono effettuare al massimo 16 e in tutti gli altri casi al massimo 10 visite a domicilio a carico dell'AOMS. Questa assistenza serve a curare e sorvegliare lo stato di salute della madre e del bambino (p. es. analisi del sangue nel bambino; sorveglianza e medicazione di piaghe e rimozione dei punti o agrafe di sutura nella madre), nonché a sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell'alimentazione del bambino. A distanza, la sorveglianza della gravidanza e l'assistenza durante il puerperio non possono essere svolte in modo così completo come durante le visite a domicilio e pertanto anche la loro rimunerazione è diversa. Per motivi di efficacia, le levatrici devono continuare a fornire queste prestazioni in presenza delle loro pazienti, ma spetta a loro decidere se, nel singolo caso, siano raccomandate 10 o 16 consultazioni post partum in presenza, oppure se cinque di esse possono essere fornite a distanza.

4. Riguardo al materiale di protezione, la scheda informativa menzionata nel titolo dell'interpellanza si rifà alle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sull'uso del materiale di protezione destinate alle organizzazioni e ai professionisti (della salute) operanti nel settore delle cure (www.ufsp.admin.ch > ricerca: Malattie > Malattie infettive > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Documenti per i professionisti della salute). La scheda spiega come utilizzare questo materiale e quali dispositivi impiegare a seconda dei casi. Riguardo all'ulteriore materiale necessario, oltre all'importo forfettario stabilito nell'accordo tariffale, è stata prevista una rimunerazione forfettaria di 5 franchi per consultazione se l'ente pubblico non può procurarsi il materiale. Queste raccomandazioni sono costantemente aggiornate alla situazione attuale.

Risposta del Consiglio federale.

Levatrici. Domanda di revisione del paragrafo 3.2 della scheda informativa relativa all'assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a distanza durante la pandemia di Covid-19 | Lexipedia | Lexipedia