Lexipedia

20.3354 · Interpellanza · 2020-05-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Come valuta il Consiglio federale

1. le possibilità/misure di promozione del vino svizzero per creare condizioni più favorevoli per i vini indigeni (svizzeri) rispetto a quelli esteri?

2. una riduzione temporanea o duratura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per la birra e i vini svizzeri dal 7.7 al 2.5 per cento (come per le derrate alimentari e le bevande analcoliche)?

3. la promulgazione di restrizioni doganali per i vini esteri che non sono prodotti in conformità delle norme di qualità e di produzione vigenti in Svizzera?

Begründung

La promozione dei prodotti indigeni e locali è importante in un'isola dai prezzi elevati come la Svizzera. Ciò vale anche per il vino svizzero. Gli elevati standard di qualità e produzione sono bene accetti, ma determinano prezzi maggiori rispetto ai prodotti esteri. È pertanto necessario promuovere in maniera mirata il vino svizzero. Per tale motivo il Consiglio federale è invitato a fare un quadro generale delle possibilità di promozione (incl. le misure vigenti o previste) e a valutare le proposte concrete (domande 2 e 3).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene che vi sia, in generale, un potenziale per aumentare la quota di mercato dei vini svizzeri. Per questo motivo la Confederazione sostiene in via sussidiaria il settore vitivinicolo attingendo ai fondi per la promozione dello smercio. Oltre ai fondi ordinari pari a circa 3 milioni di franchi, per il 2020 è stato stanziato un importo supplementare di 1 milione di franchi onde rafforzare i vini svizzeri rispetto a quelli esteri e incrementarne la quota di mercato, in particolare nel settore della ristorazione e in quello alberghiero.

2. Il Consiglio federale ritiene oggettivamente ingiustificato assoggettare vino e birra svizzeri all'aliquota d'imposta ridotta del 2,5 per cento, al fine di favorirli rispetto agli stessi prodotti d'importazione. Lo scopo dell'aliquota d'imposta ridotta è abbassare il prezzo dei cosiddetti beni essenziali. Anche per motivi di politica sanitaria non è opportuno ridurre l'imposta per vino e birra. Inoltre, la misura proposta non è compatibile con il diritto commerciale internazionale.

Secondo il principio del trattamento nazionale (art. III GATT), nel quadro dell'OMC e degli accordi di libero scambio, la Svizzera è tenuta a non riservare ai prodotti di un'altra parte contraente, relativamente all'imposizione interna, un trattamento meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale.

3. La maggior parte dei vini importati in Svizzera proviene dall'UE. La Svizzera e l'UE riconoscono reciprocamente l'equivalenza delle rispettive legislazioni. Inoltre, i requisiti relativi alla sicurezza delle derrate alimentari per quanto concerne i vini si applicano sia ai vini svizzeri sia a quelli importati. La promulgazione di restrizioni alle importazioni per i vini esteri che non sono prodotti in conformità delle norme di qualità e di produzione vigenti in Svizzera viola, in linea di principio, il diritto commerciale internazionale. Eventuali eccezioni sono possibili solo per determinati obiettivi restrittivi (p.es. protezione della salute o salvaguardia di risorse naturali) e andrebbero applicate senza discriminazioni arbitrarie e ingiustificate oppure obiettivi protezionistici occulti. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna possibilità giustificata ed efficace di promulgare restrizioni alle importazioni per i vini esteri che non sono prodotti in conformità delle norme di qualità e di produzione vigenti in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.