Lavoro ridotto. 100 per cento di indennità per i redditi fino a 4000 franchi
20.3364 · Mozione · 2020-05-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'obiettivo dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) non è quello di garantire il sostentamento dei lavoratori. L'ILR è concepita unicamente per evitare che i lavoratori il cui lavoro è temporaneamente ridotto o sospeso si ritrovino in disoccupazione totale; le aziende possono così mantenere i loro collaboratori. In questo l'ILR si distingue dall'aiuto sociale, strumento impostato invece sul principio del bisogno e finalizzato a garantire in ogni caso un minimo esistenziale.
Per le persone in cerca d'impiego che percepiscono un reddito particolarmente basso le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e quelle dell'aiuto sociale devono potersi integrare a vicenda.
A causa della pandemia e delle misure sanitarie imposte per contenere la diffusione del virus, le aziende svizzere hanno dovuto fare ampio ricorso all'ILR per evitare il licenziamento dei loro collaboratori. Il Consiglio federale ha tenuto conto della situazione straordinaria estendendo fino al 31 agosto 2020 il diritto all'ILR e semplificando la procedura di domanda fino al 31 dicembre 2020. L'Esecutivo ha tra l'altro deciso che le entrate da occupazioni provvisorie svolte durante il periodo di riscossione dell'ILR non devono essere dedotte. Con un'occupazione provvisoria tutti i beneficiari dell'ILR hanno quindi la possibilità di percepire un reddito nettamente più elevato, addirittura superiore al loro stipendio abituale. Attuare la mozione significherebbe favorire singole classi di reddito a scapito di altre e creare così disparità di trattamento all'interno dei gruppi di beneficiari.
Adottando la misura chiesta dall'autrice della mozione, le spese per l'ILR crescerebbero del tre per cento circa.
La partecipazione della Confederazione, aumentata di sei miliardi di franchi in virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033), non basta a coprire tutti i costi supplementari dell'AD. Per evitare di attivare il freno all'indebitamento (secondo l'art. 90c cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0]), il Consiglio federale ha sottoposto alle due Camere ad agosto 2020 una revisione della LADI che prevede un finanziamento supplementare dell'AD per la copertura dei costi dell'ILR. In questo modo potranno essere coperti i costi risultanti dalla forte domanda di ILR e dalla sua estensione a ulteriori gruppi di beneficiari nel corso del 2020.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.