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Importazioni provenienti dalle colonie israeliane in Palestina. Una mancanza di trasparenza che favorisce la violazione del diritto internazionale.

20.3427 · Interpellanza · 2020-05-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

I beni agricoli o industriali prodotti nel territorio palestinese occupato da Israele vengono importati e commercializzati in Svizzera con l'indicazione di provenienza "Israele". Questa indicazione è inesatta.

In effetti ai sensi del diritto internazionale, e secondo la prassi consolidata del Consiglio federale (come riconfermato dalla risposta all'interpellanza 19.4399), i beni provenienti dal Golan occupato, dalle colonie di popolamento israeliane in Cisgiordania e dai settori della Gerusalemme Est annessi da Israele non vengono prodotti su territorio israeliano.

Per questa ragione, se il prodotto esportato proviene da territori palestinesi occupati il Consiglio federale non ammette l'indicazione "Israele" nei documenti doganali d'importazione. Gli importatori sono obbligati a menzionare nei documenti doganali il luogo preciso di provenienza o di produzione della merce, specificandone il codice postale. Tuttavia questa dichiarazione è destinata soltanto agli organi doganali, affinché stabiliscano se il prodotto in questione beneficia delle facilitazioni doganali previste dall'accordo di libero scambio AELS-Israele o dall'accordo tra Svizzera e Israele sui prodotti agricoli. Non viene invece utilizzata per etichettare i prodotti in vendita e informare i consumatori.

Perciò sotto il profilo dell'indicazione della provenienza la situazione è molto problematica.

Per i prodotti soggetti a etichettatura obbligatoria - cioè soltanto le derrate alimentari, la carne, i prodotti a base di carne e il pellame - la Svizzera non ammette l'indicazione di provenienza "Israele" per i prodotti importati che provengono da territori palestinesi occupati. L'indicazione suddetta deve essere precisata con indicazioni geografiche aggiuntive: "Golan", "Cisgiordania" o "Gerusalemme Est". I prodotti palestinesi, provenienti da Gaza ed esportati da Israele devono recare l'indicazione "Gaza".

Malgrado ciò, nessun prodotto in vendita di provenienza israeliana è munito di indicazioni come "Israele/Golan", "Israele/Cisgiordania", "Israele/Gerusalemme Est" o "Israele/Gaza". Perciò è lecito chiedersi se le indicazioni di provenienza fornite agli organi doganali svizzeri dagli operatori economici israeliani siano esatte e/o se le autorità svizzere preposte verifichino effettivamente che le indicazioni suddette - che compaiono sulle merci soggette a etichettatura - siano conformi a quelle dichiarate nei documenti doganali.

È evidente che le indicazioni di provenienza "Israele/Golan", "Israele/Cisgiordania", "Israele/Gerusalemme Est" o "Israele/Gaza" si prestano comunque a confusione: ad esempio, l'indicazione "Israele/Golan" non permette di sapere se si tratta di un bene prodotto da un agricoltore siriano - che vive e lavora legalmente sulle alture del Golan occupato - o invece di un prodotto proveniente da una colonia o un'azienda agricola israeliana illegale. Analogamente, l'indicazione "Israele/Cisgiordania" non dice se si tratta di un produttore palestinese o di un insediamento illegale israeliano in Cisgiordania.

Vista la mancanza di chiarezza sulla reale provenienza dei prodotti - e la conseguente impossibilità per i consumatori di scegliere consapevolmente - già nel 2015 la Commissione europea ha stabilito che i prodotti della Cisgiordania o delle alture del Golan esportati da Israele devono obbligatoriamente essere accompagnati da indicazioni che esprimano la condizione giuridica "prodotto originario delle alture del Golan (insediamento israeliano)" o "prodotto originario della Cisgiordania (insediamento israeliano)". Questa decisione è stata confermata il 12 novembre 2019 dalla Corte di giustizia dell'UE (Grande Sezione) (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&pageIndex=0&docid=220534&cid=1470115).

Fino ad ora il Consiglio federale si è rifiutato di seguire queste disposizioni in materia di indicazione della provenienza, a tutto vantaggio delle colonie israeliane nei territori palestinesi occupati, che sono totalmente illegali secondo il diritto pubblico internazionale e rappresentano il maggiore ostacolo alla pacifica soluzione dei due Stati, promossa dalla Svizzera.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali sono i prodotti - israeliani e non - venduti in Svizzera che sottostanno a un obbligo di indicazione della provenienza?

2. Per questi prodotti la Confederazione verifica realmente la conformità dell'indicazione di provenienza che compare sull'etichetta del prodotto importato con quella della dichiarazione doganale?

3. In particolare, la Confederazione ha verificato che i prodotti che non beneficiano di facilitazioni doganali in virtù di accordi con Israele non vengano commercializzati con l'indicazione scorretta "Prodotto in Israele" o "Prodotto d'Israele" senza indicazioni aggiuntive?

4. Il Consiglio federale come spiega che le etichette non riportino le indicazioni geografiche aggiuntive "Golan", "Cisgiordania", "Gerusalemme Est" o "Gaza"?

5. Il Consiglio federale è consapevole della confusione che si crea comunque in merito all'effettiva provenienza, se si utilizzano soltanto le indicazioni aggiuntive "Golan", "Cisgiordania", "Gerusalemme Est" o "Gaza", come rilevato anche dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia europea?

6. Il Consiglio federale non ritiene che la soluzione europea abbia il merito - nell'ottica dei consumatori - di eliminare la confusione che sussiste invece ancora in Svizzera riguardo alla provenienza esatta delle importazioni da Israele?

7. Anche nel contesto del conflitto israelo-palestinese il Consiglio federale si prefigge obiettivi di neutralità e imparzialità. Come si concilia questa posizione con il perdurare di una situazione ingannevole per i consumatori di derrate alimentari e altri prodotti importati, e invece chiaramente favorevole - sotto il profilo economico e politico - alla colonizzazione israeliana in contrasto con le risoluzioni dell'ONU e con il diritto internazionale?

8. Il Consiglio federale non è obbligato dal diritto internazionale ad agire come l'Unione europea, per contrastare l'aumento degli insediamenti israeliani che violano il diritto umanitario internazionale, in virtù del dispositivo del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 9 luglio 2004, secondo cui tutti gli Stati parte della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949, hanno l'obbligo, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, di far rispettare a Israele il diritto internazionale umanitario incorporato in questa convenzione?

9. In relazione alle importazioni, il Consiglio federale come giustifica la differenza di trattamento tra i beni russi provenienti dalla Crimea (annessa illegalmente dalla Russia), che sono esclusi dal mercato svizzero, e i prodotti israeliani degli insediamenti (annessi di fatto con il muro israeliano)? Perché il problema viene lasciato al settore della distribuzione?

10. Se in questo contesto il Consiglio federale intende proseguire con la politica attuale, non ritiene opportuno avviare una consultazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. La legislazione attuale rende obbligatoria l'indicazione del Paese di provenienza solo per determinati prodotti, come le derrate alimentari (art. 12 e 13 della legge sulle derrate alimentari; RS 817.0), il legno, i prodotti in legno (art. 3 dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno; RS 944.021) e le pellicce (art. 4 dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria; RS 944.022). La responsabilità della corretta dichiarazione è degli importatori e dei rivenditori al dettaglio; le autorità competenti in materia di esecuzione verificano questo aspetto nell'ambito delle loro attività. Nel settore delle derrate alimentari, i chimici cantonali hanno la competenza di controllare la documentazione di fornitura. Nei settori del legno e delle pellicce, gli organi di controllo federali hanno competenze simili. In questo modo è possibile stabilire in particolare se i prodotti riportano una dichiarazione differente rispetto ai documenti doganali.

4.-6. La regolamentazione svizzera sull'indicazione di provenienza delle derrate alimentari è una deroga al regolamento UE voluta dal Parlamento. Se una derrata alimentare proviene dal territorio di un Paese riconosciuto dalla Svizzera (p. es. Israele entro i confini del 1967), deve essere indicato questo Paese; se proviene dal territorio di un Paese non riconosciuto dalla Svizzera, deve essere indicata la zona in questione. Ciò significa che, secondo il diritto sulle derrate alimentari, i prodotti provenienti dal Territorio occupato da Israele non possono essere etichettati con la provenienza Israele, ma unicamente con la designazione del territorio corrispondente, per esempio "Gaza". Inoltre, vi è la possibilità di evidenziare volontariamente le caratteristiche particolari di un prodotto, indicando per esempio che un olio d'oliva della Cisgiordania è stato prodotto da produttori palestinesi. In generale, la denominazione di provenienza secondo la legislazione alimentare deve essere veritiera e non ingannevole. È il caso di indicazioni come "Golan" o "striscia di Gaza". Inoltre, in seguito alla domanda Sommaruga 17.5380 sugli insediamenti israeliani in Palestina e la richiesta di maggiore coerenza da parte della Svizzera, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha riesaminato la prassi in materia di etichettatura delle derrate alimentari provenienti dagli insediamenti israeliani. È emerso che i principali distributori in Svizzera o non importano merci da questi insediamenti, oppure dispongono di una direttiva interna che prevede una dichiarazione fatta sulla base della comunicazione interpretativa 2015/C 375/05 della Commissione europea relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele dal giugno del 1967 (GU C 375 del 12 novembre 2015, pag. 4).

7.-8. La Svizzera riconosce lo Stato di Israele sulla base dei confini vigenti prima della Guerra dei Sei Giorni (5-10 giugno 1967). Ha sempre affermato che i territori controllati o annessi da Israele situati al di fuori dei confini del 1967 (territorio palestinese occupato e alture del Golan) sono considerati territori occupati ai sensi del diritto internazionale umanitario. La Svizzera, in quanto Stato parte delle Convenzioni di Ginevra, invita regolarmente Israele a rispettare il diritto internazionale umanitario, non sostiene le attività economiche e finanziarie legate agli insediamenti e dissuade le persone fisiche o giuridiche dal partecipare in qualsiasi modo alla colonizzazione. Secondo il diritto internazionale, la Svizzera non ha l'obbligo giuridico di agire come l'Unione europea per ciò che riguarda la caratterizzazione dei prodotti provenienti dalle colonie israeliane.

9. Secondo l'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), i beni provenienti dalla Crimea o da Sebastopoli possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine. Tale misura è stata adottata sulla base della legge sugli embarghi (RS 946.231). Nel caso in questione, tuttavia, non sono in vigore sanzioni internazionali nei confronti di Israele. Il Consiglio federale ha spiegato in dettaglio le differenze tra le due situazioni nel suo parere in risposta alla mozione del Gruppo socialista 14.3784 "Svizzera e diritto internazionale. Applicare ai territori palestinesi occupati le regole adottate per la Crimea".

10. Il Consiglio federale continua a ritenere che non sia necessario adeguare le disposizioni in materia di caratterizzazione delle derrate alimentari e non prevede una consultazione sulla prassi attuale.

Risposta del Consiglio federale.

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