20.3431 · Mozione · 2020-05-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato d'innalzare il reddito massimo per l'accesso alle indennità di perdita di guadagno (IPG) per i lavoratori indipendenti, affinché l'indennità giornaliera massima di 196 franchi possa essere versata anche a quelli che hanno un reddito AVS compreso tra 90 001 e 120 000 franchi (anziché fino a 90 000 franchi).
Begründung
L'Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 consente a molti lavoratori indipendenti di mantenere la loro attività con, in certi casi, alcune limitazioni, come per i professionisti della salute, autorizzati a curare soltanto i casi urgenti.
Il 27 aprile 2020 alcune restrizioni sono state tolte. Tuttavia, questa non può essere considerata una ripresa al 100 per cento, poiché i pazienti - ancora restii a ricorrere a questi servizi - continuano a scarseggiare. Questo comportamento è in linea con le raccomandazioni della Confederazione, che invita la popolazione ad evitare gli spostamenti non indispensabili.
Non essendo stati obbligati a chiudere, questi lavoratori indipendenti sono stati esclusi dalle prime misure per la concessione delle IPG, riservate a coloro che sono stati costretti a interrompere la loro attività.
Per fortuna, il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di estendere la concessione delle IPG ai lavoratori indipendenti che non sono stati costretti a interrompere la loro attività. Tuttavia, ha limitato l'estensione del diritto agli indipendenti con un reddito annuo AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi.
Secondo molte fonti, questa situazione escluderebbe di fatto circa un terzo dei diretti interessati, considerati tutti i settori, da qualsiasi sostegno. Da un sondaggio condotto in aprile tra 465 fisioterapisti indipendenti risulta che il 40 per cento non ha diritto alle IPG a causa dei criteri stabiliti dal Consiglio federale e in particolare a causa del limite di 90 000 franchi fissato per il salario AVS.
Per coprire una parte più ragionevole dei lavoratori indipendenti duramente colpiti dalla crisi ed evitare così numerose cessazioni di attività, chiediamo pertanto che l'indennità giornaliera massima di 196 franchi sia concessa anche ai lavoratori indipendenti con un reddito AVS compreso tra 90 001 e 120 000 franchi (anziché fino a 90 000 franchi).
Chiediamo inoltre che questa modifica sia applicata con effetto retroattivo dal 16 marzo 2020, data in cui è entrata in vigore l'Ordinanza 2 COVID-19.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha predisposto una serie di misure per attenuare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus. Tra queste rientra anche l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, volta in particolare a sostenere i lavoratori indipendenti che hanno dovuto chiudere la propria struttura o interrompere la propria attività in seguito al divieto di svolgere manifestazioni (lavoratori indipendenti direttamente colpiti). Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha esteso il diritto all'indennità ai lavoratori indipendenti la cui attività non è stata vietata (p. es. i taxisti e i fisioterapisti), ma che subiscono comunque una riduzione della loro cifra d'affari e costituiscono quindi un caso di rigore (lavoratori indirettamente colpiti) che richiede un aiuto d'emergenza complementare. Per la definizione dei casi di rigore, è determinante il reddito dell'attività indipendente soggetto all'AVS. Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti il cui reddito soggetto all'AVS si situa tra i 10 000 e i 90 000 franchi. Il limite di 90 000 franchi corrisponde al reddito massimo che si può compensare con l'importo massimo dell'indennità di perdita di guadagno in caso di maternità.
Il Consiglio federale è cosciente del fatto che il limite di reddito di 90 000 franchi può generare un effetto soglia. Tuttavia, aumentarlo a 120 000 franchi non cambierebbe nulla, in quanto oltre il 10 per cento dei lavoratori indipendenti, considerando tutte le categorie, consegue un reddito superiore a questo importo. Inoltre, bisogna anche tener conto del fatto che nel periodo in questione è stato comunque possibile realizzare guadagni, poiché l'attività non è stata del tutto vietata, ma soltanto ridotta.
Il Consiglio federale ritiene che i lavoratori indipendenti che dispongono di redditi più elevati possano affrontare una riduzione temporanea delle entrate, potendo anche ricorrere ad altre misure di sostegno proposte da Confederazione, Cantoni o parti sociali. A livello federale, i lavoratori indipendenti hanno beneficiato di misure supplementari quali l'aiuto immediato sotto forma di crediti transitori specifici, la dilazione di pagamento per i contributi sociali, l'agevolazione per le riserve di liquidità in ambito fiscale e la sospensione delle procedure d'esecuzione e di fallimento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.