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20.3445 · Interpellanza · 2020-05-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale può pubblicare informazioni sulle aziende e sui settori che hanno beneficiato dei crediti COVID, al fine di garantire la trasparenza sull'assegnazione dei crediti transitori?

Se non è in possesso di queste informazioni, il Consiglio federale è disposto a intervenire presso le organizzazioni di fideiussione per garantire la trasparenza richiesta dalla legge?

Queste informazioni dovrebbero includere:

1. i nomi delle aziende che hanno beneficiato del sostegno, il loro settore di attività, gli importi richiesti e assegnati;

2. i nomi delle aziende a cui è stato negato il sostegno, il loro settore di attività e la motivazione del rifiuto.

Dovranno essere pubblicate le somme stanziate per settore di attività secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA).

Begründung

La legge federale sulla trasparenza mira a garantire l'informazione del pubblico assicurando l'accesso ai documenti ufficiali. Questo obiettivo deve essere garantito anche per le misure adottate durante la pandemia, in particolare per quanto riguarda i crediti transitori.

Gli aiuti sono stati stanziati in una fase di emergenza per sostenere l'economia, che si trova ad affrontare le conseguenze del confinamento. Per garantire la trasparenza e assicurare il corretto utilizzo dei fondi pubblici, è essenziale fare chiarezza sulle aziende e sui settori di attività che hanno beneficiato degli aiuti di emergenza. La SECO deve coordinarsi con le organizzazioni di fideiussione per rendere pubbliche le informazioni di cui sopra.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261) non prevede alcuna fideiussione diretta di crediti bancari da parte della Confederazione. La fideiussione avviene tramite le apposite organizzazioni riconosciute dalla Confederazione.

La Confederazione si assume la copertura del 100 per cento per le fideiussioni solidali secondo l'articolo 3 e dell'85 per cento per le fideiussioni secondo l'articolo 4 della suddetta ordinanza, nonché tutte le spese amministrative annesse comprovabili (art. 9).

I dati relativi agli accordi creditizi stipulati nell'ambito dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 sono in possesso delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione che concedono fideiussioni. In seguito ad alcune richieste, si sta attualmente valutando se queste organizzazioni di diritto privato sono contemplate dalla legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).

Secondo il Consiglio federale, le informazioni sull'identità delle aziende che ottengono i crediti COVID-19 e l'entità degli importi concessi o negati nei singoli casi sono subordinate per principio al segreto d'affari (art. 7 cpv. 1 lett. g LTras). Di solito queste informazioni non vengono pubblicate né rese accessibili a tutti. Inoltre all'azienda che ottiene il credito preme che queste informazioni non diventino di dominio pubblico; ciò potrebbe infatti arrecarle un danno se i concorrenti o i clienti venissero a sapere che ha bisogno di un credito transitorio per insufficienza di liquidità.

Secondo il Consiglio federale, inoltre, l'azienda che ottiene il credito ha diritto alla tutela della propria sfera privata per i suddetti motivi e ciò prevale sull'interesse pubblico all'accesso (art. 7 cpv. 2 LTras e art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 1bis LPD). Indubbiamente, sussiste un interesse pubblico a sapere come la Confederazione impiega i suoi mezzi finanziari, ma è anche vero che secondo l'ordinamento svizzero le informazioni che vertono sui rapporti d'affari tra clienti e istituti bancari sono considerate particolarmente riservate. Queste informazioni toccano la sfera privata economica, che in virtù del segreto bancario (art. 47 LBCR, RS 952.0) gode di una protezione particolare.

Nella misura del possibile vengono effettuate analisi statistiche, pubblicate sul sito Covid19.easygov.swiss, che tengono conto dell'interesse pubblico e creano trasparenza. Non appena sarà disponibile una suddivisione dei crediti concessi per settori economici, saranno pubblicate anche le rispettive analisi. La SECO e le organizzazioni che concedono fideiussioni non dispongono di informazioni sulle richieste respinte dalle banche, né di eventuali motivazioni al riguardo.

Risposta del Consiglio federale.