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20.3473 · Interpellanza · 2020-06-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Molte persone, tra cui anche spacciatori condannati, sono stati rilasciati dalla carcerazione in vista di rinvio coatto a causa della crisi del coronavirus.

1. Perché, nell'attuale situazione d'emergenza, le carcerazioni in vista di rinvio coatto non sono state e non sono tuttora prorogate?

2. Il Consiglio federale si rende conto che tutte queste persone passeranno alla clandestinità?

3. La scarcerazione di queste persone, tra cui figurano anche criminali condannati, non rappresenta forse un affronto nei confronti della polizia e della popolazione?

4. Che cosa intende intraprendere il Consiglio federale per contrastare queste liberazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./4. Dopo aver eseguito accertamenti congiunti, la Confederazione e i Cantoni sono giunti alla conclusione che non è necessario emanare, nel quadro del diritto di necessità, disposizioni in materia di carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri, anche perché al momento di questo esame, a fine marzo 2020, secondo il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) nessuna persona si trovava in carcerazione amministrativa da più di 15 mesi. Le autorità cantonali o all'occorrenza i competenti tribunali continueranno a decidere nel singolo caso in merito alla carcerazione amministrativa.

Inoltre, l'articolo 64e della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) permette alla competente autorità cantonale di obbligare le persone rilasciate dalla carcerazione amministrativa a presentarsi regolarmente a un'autorità. In applicazione dell'articolo 74 LStrI l'autorità cantonale può anche limitare la libertà di movimento di una persona senza permesso di dimora o di domicilio, in particolare se turba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Può infine imporre a uno straniero di non abbandonare un determinato territorio o di non accedere a un determinato territorio se è oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione e se elementi concreti fanno temere che non ha lasciato o non lascerà la Svizzera entro il termine impartito. Non è tuttavia possibile impedire completamente un passaggio alla clandestinità, fenomeno che si verifica anche al di fuori dei periodi di crisi.

In questo contesto il Consiglio federale rinvia al suo parere relativo alla mozione Bircher 20.3327, "Mantenimento della carcerazione amministrativa per gli stranieri che hanno commesso reati", nonché alla sua risposta all'interpellanza Quadri 20.3395, "Il coronavirus avvantaggia i delinquenti stranieri, che non vengono espulsi".

3. Il Consiglio federale sottolinea che la carcerazione amministrativa secondo gli articoli 75 e seguenti LStrI non è ordinata in seguito a un reato, bensì in vista di attuare una procedura di allontanamento o di garantire l'esecuzione di un allontanamento, un'espulsione o un'espulsione giudiziaria.

Conformemente agli articoli 80 capoverso 6 lettera a e 80a capoverso 7 lettera a LStrI nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale, uno straniero in carcerazione amministrativa va liberato anche se si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile o incerta per motivi giuridici o di fatto. La situazione era la medesima anche già prima della pandemia di COVID-19. Come indicato nella risposta alla prima domanda, l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accesso secondo l'articolo 74 LStrI permettono inoltre all'autorità cantonale di limitare la libertà di movimento di una persona priva di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio che non ha lasciato la Svizzera nonostante una decisione di allontanamento o espulsione passata in giudicato e turba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici.

Risposta del Consiglio federale.