20.3483 · Mozione · 2020-06-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere le definizioni contenute nella legge (LStup) affinché:
1. la pianta della canapa non sia più proibita in quanto sostanza psicotropa;
2. la legge consideri soltanto il principio attivo dei prodotti e non più l'intera pianta;
3. l'articolo 8d sia modificato in modo tale da definire gli effetti psicotropi;
Begründung
In occasione di recenti dibattiti il Consiglio nazionale ha votato una modifica della legge sugli stupefacenti al fine di consentire l'organizzazione in Svizzera di sperimentazioni pilota. Vi è quindi una reale volontà di ridefinire la nostra politica in materia di droghe e a tal fine occorre provvedere alla necessaria precisione semantica nella legge sugli stupefacenti. La normativa attualmente vigente vieta la pianta di canapa in quanto stupefacente. Questa definizione è sbagliata perché non è la pianta ad essere uno stupefacente bensì il tetraidrocannabinolo, che viene liberato in seguito alle trasformazioni cui viene sottoposta la pianta. Alla stessa stregua i fiori di papavero non sono considerati stupefacenti, anche se possono essere utilizzati a fini psicotropi. La presente mozione si prefigge di correggere questo errore semantico che non considera la pianta di canapa come pianta versatile (p. es. per uso medicinale o decorativo), ma come un vero e proprio stupefacente.
La nostra normativa vigente utilizza nelle sue definizioni la nozione di "(definite nell'articolo 2c come materie prime)" (LStup, art. 2a), mentre in questo caso è la pianta di canapa ad essere trasformata in psicotropo e non il contrario. Occorre quindi modificare gli articoli interessati (art. 2, 4, 6 e 19) al fine di uniformare il nostro quadro legale e adeguarlo alla realtà. Non è possibile coltivare stupefacenti, ma sono le piante che possono o no essere trasformate in stupefacenti.
Da ultimo, l'articolo 8d contiene una formulazione sorprendente: "gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa". La pianta della canapa non ha di fatto alcun effetto psicotropo. Tale formulazione è maldestra e sbagliata perché anch'essa confonde la pianta con lo psicotropo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale comprende, sotto il profilo tecnico, la richiesta dell'autrice della mozione di definire nella legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) come stupefacente il principio attivo tetraidrocannabinolo (THC) invece che la pianta della canapa. Dal punto di vista scientifico, l'espressione "effetti del tipo della canapa" di cui all'articolo 2 lettera a LStup non è precisa, poiché la canapa comprende un elevato numero di principi attivi molto diversi tra loro (i cosiddetti cannabinoidi). Tuttavia, gli effetti psicotropi della canapa sono riconducibili unicamente al THC ed è per questo che sostanzialmente è l'espressione "effetti del tipo THC" a essere determinante dal punto di vista della legislazione sugli stupefacenti.
Tuttavia le definizioni nella LStup si orientano al diritto internazionale sovraordinato, in particolare alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0). Al momento dell'elaborazione di questa Convenzione si sapeva ancora molto poco sui principi attivi della canapa e il THC è stato isolato solo poco tempo dopo l'entrata in vigore della stessa. Questo spiega perché, dal punto di vista storico, in primo piano vi fosse il controllo internazionale della canapa in quanto pianta nel suo insieme e solo in un secondo tempo si è giunti a un divieto specifico del THC quale principio attivo psicoattivo.
Il divieto internazionale della canapa ha avuto come conseguenza di limitarne fortemente il potenziale economico. Solo con l'introduzione dei valori limite del THC nei disciplinamenti nazionali degli stupefacenti è stata creata una base chiara per l'utilizzazione di componenti della canapa in parte o completamente privi di THC. Mediante lo sviluppo delle relative colture è stato possibile creare tipi di canapa a basso tenore di THC e che oggi forniscono la materia prima, tra l'altro, all'industria farmaceutica, all'industria dei cosmetici e a quelle dei succedanei del tabacco.
In Svizzera le definizioni dei singoli stupefacenti sono precisate, in ordine alfabetico, nell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI; RS 812.121.11). Come auspicato dall'autrice della mozione, la canapa vi figura, con il suo principio attivo, dal 2011. Pertanto, solo le piante di canapa o parti delle stesse e preparati fabbricati a partire dalla canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all'1,0 per cento, sono considerate canapa ai sensi della legislazione sugli stupefacenti. In questo modo si garantisce la possibilità di sfruttare economicamente la pianta di canapa all'infuori del sistema di controllo della legislazione sugli stupefacenti.
In generale, un adeguamento terminologico a livello di legge non è né opportuno né necessario, poiché non manterrebbe più la coerenza con le definizioni del diritto internazionale. Inoltre, adeguamenti puntuali della LStup rischiano di creare contraddizioni e incertezze rispetto alla terminologia esistente. Pertanto, la modifica proposta dovrebbe dapprima essere verificata nel contesto generale della LStup e quindi eventualmente discussa nel quadro di una revisione generale della legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.