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20.3503 · Mozione · 2020-06-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie per effettuare la seguente correzione dell'art. 113 del Codice penale svizzero: il riferimento alla passione deve essere eliminato nella versione italiana e francese a favore di un termine neutro, come già in essere nella versione tedesca nella quale si parla di "Totschlag".

Begründung

Il Codice penale svizzero (CP) definisce "passionale" l'omicidio commesso "cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda commozione" (art. 113 CP) e prevede per questo crimine una pena minima inferiore a quella dell'omicidio intenzionale. Per il CP l'omicidio passionale risulta quindi essere relativamente meno grave.

I media utilizzano spesso i termini omicidio "passionale" o delitto "passionale" per riferire di un omicidio tra (ex)partner dove spesso la vittima è la donna. Il movente è qualificato utilizzando lo stesso aggettivo presente nel CP, il cui uso può creare un effetto di attenuazione della responsabilità di chi compie l'atto omicida.

L'uso e abuso del termine "omicidio passionale" nella lingua corrente associa al crimine la passione quale agente scatenante, suscettibile di giustificare gesti di violenza grave fino alla soppressione della vita dell'altro. Ciò risulta in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210; Convenzione di Istanbul) entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018. Essa stabilisce all'art. 46 che occorre considerare come un'aggravante il fatto che il reato sia "commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità". Per eliminare ogni ambiguità e al tempo stesso conformarsi alla versione tedesca, dove il reato è designato con un termine neutro, si chiede che nelle versioni italiana e francese venga soppresso l'aggettivo "passionale" utilizzato per qualificare il reato codificato all'art. 113 del CP.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 113 del Codice penale (CP; RS 311.0) costituisce un caso particolare di omicidio intenzionale (art. 111 CP: omicidio intenzionale) commesso in presenza di una delle circostanze attenuanti enunciate all'articolo 48 lettera c CP: una violenta commozione dell'animo o uno stato di profonda prostrazione. Se ritiene una circostanza attenuante, il giudice deve attenuare la pena (art. 48 e 48a CP). Il legislatore ha tuttavia deciso di limitare il margine di apprezzamento del giudice rispetto alla normativa generale imponendogli, se gli elementi costitutivi dell'articolo 113 CP sono realizzati, una cornice edittale vincolante, ossia una pena detentiva da uno a dieci anni. Ogni caso di omicidio intenzionale, compresi quelli tra (ex) coniugi o (ex) partner, deve essere qualificato per sé stesso sulla base delle circostanze concrete (sia attenuanti che aggravanti) quale omicidio intenzionale (art. 111 CP), assassinio (art. 112 CP) o omicidio passionale (art. 113 CP). Il giudice commisura in seguito la pena secondo la colpa dell'autore (art. 47 CP). Questa normativa permette di sanzionare in maniera equa ogni omicidio, anche quelli di cui è vittima una donna, conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica conclusa a Istanbul l'11 maggio 2011 (RS 0.311.35).

La prima circostanza attenuante di cui all'articolo 113 CP ("violenta commozione dell'animo") risale all'adozione del CP da parte del Parlamento il 21 dicembre 1937 (FF 1937 I 1023). La seconda ("stato di profonda prostrazione") è stata aggiunta in occasione della riforma adottata dal Parlamento il 23 giugno 1989 (RU 1989 2449). Nell'avamprogetto di Codice penale dell'aprile 1908, la prima era stata formulata in tedesco come segue: "Tötet der Täter in leidenschaftlicher Aufwallung, ...", che in italiano si potrebbe tradurre con "Se l'autore uccide nell'impeto della passione, ..." e in francese con "Lorsque l'auteur tue dans l'emportement de la passion, ...". Anche se fu abbandonata nel seguito dei lavori legislativi a beneficio della versione tuttora in vigore, questa formulazione mostra la corrispondenza storica del tenore del reato con il titolo marginale della versione francese ("meurtre passionnel") e italiana ("omicidio passionale") dell'articolo 113 CP. La giurisprudenza ha definito la "violenta commozione dell'animo" ai sensi di questa disposizione come uno stato psicologico particolare, di origine emotiva e non patologica, caratterizzato dal fatto che l'autore è sopraffatto da un sentimento violento che in certa misura limita la sua facoltà di analizzare correttamente la situazione o di controllarsi (DTF 119 IV 202, 203 consid. 2a). Ciò corrisponde alla definizione dello "stato passionale" nel suo senso psicologico ("Affekt" in tedesco ed "état passionnel" in francese). Il titolo marginale delle versioni francese e italiana dell'articolo 113 CP appare dunque corretto. Il Consiglio federale ha pertanto ritenuto non vi fosse un motivo sufficiente per rivedere l'articolo 113 CP in occasione dell'esame della Parte speciale del CP e della trasmissione al Parlamento del suo disegno di legge federale sull'armonizzazione delle pene (FF 2018 2345 e FF 2018 2475). Una modifica del titolo marginale non sembra peraltro un mezzo adeguato per combattere un eventuale uso abusivo, nella Svizzera romanda e italiana, della nozione di "omicidio passionale" nel linguaggio corrente e nei media in particolare. Lo dimostra in particolare il fatto che questa nozione è regolarmente utilizzata in Francia, anche se è estranea al Codice penale francese.

Per questi motivi, il Consiglio federale ritiene che la questione sollevata dalla mozione non giustifichi una modifica legislativa. Se non condivide questa opinione, il Parlamento potrà attuare la mozione direttamente nel quadro dei dibattiti sul disegno di legge federale sull'armonizzazione delle pene attualmente in corso (18.043 Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni). Se del caso, occorrerà modificare anche il titolo marginale delle versioni francese e italiana dell'articolo 117 del Codice penale militare (RS 321.0; CPM).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.