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20.3526 · Mozione · 2020-06-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie perché l'indegnità di cui all'art 540 del Codice Civile Svizzero venga estesa agli eredi dell'autore del reato, a meno che questi non siano eredi parenti della vittima ai sensi degli articoli 457, 458 e 459 del CC o abbiano avuto con essa un rapporto diretto, stretto e per un adeguato lasso di tempo.

Begründung

L'articolo 540 del codice civile svizzero regola l'indegnità. L'articolo si applica ad esempio a chi ha cagionato un danno alla vittima, che va dall'incapacità di disporre fino alla morte, o chi con minaccia e violenza la ha indotto a fare o revocare un testamento. Fatto salvo il perdono dell'indegno da parte del testatore, l'autore del reato è indegno di succedere ed ereditare.

L'articolo 541 sancisce che l'indegnità sia limitata all'indegno stesso, non si applica quindi agli eredi dello stesso, che ereditano dal defunto come se l'indegno fosse premorto.

Questo significa ad esempio, che nel caso di un omicidio di un coniuge l'eredità della vittima va ai discendenti dell'omicida. Una disposizione senz'altro giusta se gli eredi sono anche eredi della vittima ai sensi degli articoli 457 e seguenti del CC (figli comuni, nipoti, ecc.) o se hanno avuto con essa un percorso comune. Se invece non lo sono - ad esempio figli nati da un precedente matrimonio senza rapporti stretti con la vittima - la norma stride in maniera lampante con il senso di giustizia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Appare giusto, come chiede la mozione, che gli eredi di una persona indegna di succedere per aver avuto un comportamento illecito ai sensi dell'articolo 540 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) non succedano alla vittima di tale comportamento, a meno che non siano anch'essi suoi eredi.

Occorre tuttavia tenere presente che il diritto attuale è già soddisfacente a tale riguardo. In caso di indegnità, la successione è infatti liquidata come se l'indegno fosse premorto (art. 541 al. 2 CC). La quota dell'indegno spetta pertanto agli eredi legittimi del defunto e può trattarsi dei discendenti dell'indegno soltanto se questi sono anche eredi legittimi della vittima oppure sono stati favoriti con disposizione a causa di morte (Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Jungo, Erbrecht, 3a ed., Zurigo 2016, pag. 187). Anche se il tenore dell'articolo 541 capoverso 2 CC non lo precisa esplicitamente ("I suoi discendenti ereditano dal defunto come se l'indegno fosse premorto"), la sistematica della legge e le conseguenze legali della premorienza nel diritto successorio non lasciano alcun dubbio a tale proposito.

Per quanto riguarda l'esempio citato nella mozione, in cui una persona con figli nati da una precedente unione uccide il coniuge, il diritto attuale giunge a un risultato che non urta in alcun modo il sentimento di giustizia, anzi:

1. Il coniuge superstite omicida sarebbe indegno di ereditare o di acquisire con disposizione a causa di morte in applicazione dell'articolo 540 capoverso 1 numero 1 CC. Nella successione della vittima sarebbe considerato come premorto.

2. Non essendo eredi legittimi della vittima, i figli del coniuge omicida non avrebbero alcun diritto nella successione (i discendenti del coniuge non sono eredi ai sensi degli art. 457-466 CC).

3. La quota del coniuge indegno spetterebbe agli eredi legittimi del defunto.

Alla luce di quanto precede, l'obiettivo perseguito dalla mozione corrisponde al diritto attuale e l'articolo 541 CC non necessita di essere modificato o chiarito.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.