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Dopo il Covid-19 si tornerà all'invasione dei padroncini nell'economia ticinese a danno di PMI e artigiani ticinesi? Si attivi un blocco dei permessi

20.3541 · Interpellanza · 2020-06-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

I padroncini (aziende italiane che vengono in Svizzera per eseguire generalmente commesse nell'ambito dell'edilizia) sono un fenomeno molto conosciuto nel Canton Ticino. Ogni anno molti milioni di franchi in commesse vengono attribuite a queste aziende, che di fatto sottraggono cifra d'affari alle aziende ticinesi, che nel Cantone creano occupazione, formano apprendisti, investono e pagano tasse e imposte.

Lo stesso non si può affermare per i padroncini, che notoriamente entrano in Svizzera con un permesso di lavoro facilmente accessibile, forniscono prestazioni - spesso in nero - e poi tornano in Italia non lasciando alcun valore aggiunto sul territorio.

Per le Autorità preposte al controllo è praticamente impossibile verificare che il salario pagato ai collaboratori sia corretto, che i contributi sociali vengano realmente corrisposti e che le prestazioni offerte vengano correttamente imposte dallo Stato.

Molte aziende ticinesi soffrono la concorrenza sleale di queste aziende che, proprio in ragione dell'impossibilità di controllo da parte delle Autorità, beneficiano di un vantaggio competitivo sul prezzo determinante.

Il periodo di chiusura delle dogane ha impedito ai padroncini e ai lavoratori distaccati di venire a lavorare in Ticino, molte PMI e artigiani ticinesi hanno ricevuto moltissime richieste d'offerta e pure molte commesse, che in passato venivano invece assegnate ai padroncini.

È verosimile ipotizzare che quando le restrizioni alle frontiere cadranno e soprattutto quando i controlli puntuali alle dogane spariranno, si tornerà in breve tempo alla situazione precedente il Covid - 19.

Si chiede al Consiglio federale:

1. È a conoscenza del fenomeno spiegato in entrata?

2. Le altre regioni di confine della Svizzera hanno registrato le stesse dinamiche?

3. Cosa intende fare per impedire che milioni di franchi di commesse vengano nuovamente assegnate ai padroncini al posto che alle PMI e agli artigiani svizzeri?

4. Quali sono gli strumenti aggiuntivi che il Consiglio federale intende adottare per limitare il fenomeno, o quantomeno controllare che vi sia parità di concorrenza tra padroncini, PMI e artigiani svizzeri?

5. Considerando il difficile momento per l'economia di frontiera, ritiene possibile attivare un periodo di blocco, o quantomeno limitazione, dei permessi per padroncini?

Stellungnahme des Bundesrates

1-3) Il Consiglio federale conosce la situazione specifica del Canton Ticino, legata in particolare alla sua posizione geografica. Nel 2019, a livello svizzero, i lavoratori distaccati per prestazioni di servizi fino a 90 giorni per anno civile hanno effettuato 1 491 606 giorni di lavoro (ossia lo 0,15 % del volume lavorativo) mentre i fornitori indipendenti di servizi ne hanno effettuati 810 680 (ossia lo 0,05 % del volume lavorativo). Per il Canton Ticino, le cifre ammontano a rispettivamente 122 795 e 72 039 giorni. A titolo di confronto: nel Canton Zurigo i lavoratori distaccati hanno effettuato 231 631 giorni lavorativi e i fornitori indipendenti di servizi 244 172 giorni lavorativi, mentre nel Canton Ginevra i primi ne hanno effettuati 183 755 e i secondi 74 762.

Per quanto concerne l'accesso al mercato svizzero del lavoro da parte di fornitori di servizi domiciliati nell'Unione europea (UE) o in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), occorre distinguere, da una parte, in base alla durata della prestazione di servizi e, dall'altra, all'applicabilità di accordi specifici relativi alla prestazione di servizi.

Quanto alle prestazioni di servizi di una durata massima di 90 giorni per anno civile, sono applicabili le disposizioni relative alla notifica (Legge sui lavoratori distaccati [LDist; RS 823.20] e art. 9 dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone [OLCP, RS 142.203]) nonché all'obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche professionali.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni per anno civile alle quali non è applicabile alcun accordo sui servizi tra la Svizzera e l'UE (neppure la Convenzione AELS), l'attività deve servire gli interessi economici del Paese e i permessi di dimora sono contingentati. Sono applicabili le disposizioni relative al rispetto delle condizioni di lavoro e salario nonché alle qualifiche professionali. La competente autorità cantonale dispone di un margine discrezionale per accordare o rifiutare un permesso di dimora.

Quando è applicabile l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) o la Convenzione AELS (Allegato R), le prestazioni di servizi non sono limitate a 90 giorni e non sono previsti contingenti. Le autorità cantonali competenti esaminano invece le condizioni di lavoro e salario usuali nella località e nella professione.

4) Al fine di garantire condizioni di concorrenza eque nel contesto della libera circolazione delle persone e di assicurare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali per tutti i lavoratori sul mercato svizzero del lavoro, nel 2004 sono state introdotte misure di accompagnamento, particolarmente pertinenti nelle regioni di confine. Dalla loro introduzione, sono state rivedute e ottimizzate a più riprese. Tra le altre cose, dal 2014 gli organi d'esecuzione in settori o regioni particolarmente esposti possono chiedere alla Confederazione un aumento limitato nel tempo dei controlli indennizzati. Il Ticino, che ha fatto ricorso a questa possibilità, è attualmente il Cantone con la maggior densità di controlli a livello nazionale. Anche la lotta contro il lavoro nero è molto intensa.

Inoltre, la modifica del 1° gennaio 2018 della legge sull'IVA (RS 641.20) ha permesso di eliminare le distorsioni della concorrenza tra imprese svizzere ed estere dovute all'imposta sul valore aggiunto. Infine, non appena entrerà in vigore l'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (RS 0.351.926.81 - manca ancora la ratifica dell'Irlanda), la Svizzera e l'Italia si accorderanno reciprocamente l'assistenza amministrativa e giudiziaria in caso di infrazioni importanti, segnatamente nel settore dell'imposte indirette. La Svizzera potrà allora avviare una procedura in vista della riscossione degli importi IVA sottratti da imprese italiane.

5) Il Consiglio federale ha adottato numerose misure per attutire lo shock economico causato dalla pandemia, ma ritiene che restrizioni in materia di permessi di lavoro sarebbero controproducenti. Sarebbero contrarie all'ALC senza essere nell'interesse dell'economia svizzera, che dipende fortemente dalla manodopera straniera. Rammenta infine che spetta anche alle imprese e ai privati in Svizzera adottare un comportamento responsabile nei confronti delle piccole e medie imprese e degli artigiani locali.

Risposta del Consiglio federale.

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