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20.3613 · Interpellanza · 2020-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale condivide la preoccupazione secondo cui le informazioni riguardanti il genoma umano, le quali appartengono all'essenza più intima di un individuo, possano tradursi in svantaggi per il cittadino?

2. Il Consiglio federale riconosce che occorre legiferare per vietare e sanzionare l'utilizzazione abusiva di dati sul genoma umano?

3. Il Consiglio federale si attiverà per sottoporre al Parlamento un quadro normativo, a livello costituzionale o nell'ambito di un disegno di legge, per l'utilizzo dei dati sul genoma umano?

Begründung

Il patrimonio genetico umano, denominato con il termine scientifico di genoma, contiene il numero incredibile di 2 x 3 270 000 000 componenti (nel gergo specialistico denominate "coppie di basi"). Queste componenti codificano circa 20 000 geni, che sono responsabili di tutte le caratteristiche di un essere umano, come aspetto esteriore, taglia, malattie o predisposizione a malattie, sino ai tratti caratteriali. Ogni individuo presenta differenze specifiche nella sequenza di queste componenti e, di riflesso, geni diversi. Un campione di sangue, uno striscio di saliva o persino un frammento dell'unghia del piede bastano per decodificare l'insieme delle componenti, poiché l'informazione genetica relativa a tutto il corpo di un individuo è contenuta in qualsivoglia cellula umana.

Già oggi la decodificazione completa del genoma umano è possibile grazie alle tecnologie più moderne (sequenziamento del genoma) e attualmente sono note le sequenze complete del genoma di circa un milione di persone. Questo numero aumenterà ulteriormente nel prossimo futuro. Non si sa ancora molto sulla funzione rivestita da ogni componente. Si stima che attualmente sia conosciuto soltanto il 5 per cento circa delle funzioni dei geni. La nuova bioinformatica (parola chiave: digitalizzazione e aumento delle prestazioni dei calcolatori) e alcuni algoritmi permettono di attribuire sempre più caratteristiche ai geni. In caso positivo, le conoscenze potranno essere impiegate nella ricerca, nella prevenzione e nella medicina a vantaggio della società e degli individui di cui sono note le sequenze genomiche (come avviene già oggi). Tuttavia, potrebbe anche succedere che queste conoscenze possano ripercuotersi in modo molto negativo per l'individuo. Ad esempio, le assicurazioni o i datori di lavoro potrebbero rifiutare una persona sapendo che presenta una predisposizione a una malattia. Oppure per determinate professioni potrebbero essere assunte soltanto persone con una determinata costellazione dei geni. L'interesse nei confronti di simili dati è pertanto molto grande e l'accesso agli stessi sempre più facile. In tale contesto i dati interessati sono dati relativi a un individuo e pertanto molto personali e sensibili. La loro utilizzazione a svantaggio degli individui è molto problematica dal profilo morale ed etico. L'esperienza ha mostrato che la protezione dei dati è insufficiente. È dunque indispensabile adottare, nell'ambito di una normativa di livello superiore o di una normativa di riferimento, una disposizione che tuteli l'individuo da un utilizzo penalizzante dei suoi dati strettamente personali riguardanti la sua vita. Una simile normativa potrebbe essere formulata come segue: le informazioni e le conoscenze acquisite dal sequenziamento del genoma non possono essere utilizzate a svantaggio dell'individuo. La normativa non deve ostacolare né la ricerca né la libertà economica, bensì unicamente limitare le conseguenze eticamente indesiderabili della medicina moderna e della biologia nel settore della genetica.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./3. Il Consiglio federale concorda con l'autore dell'interpellanza sulla necessità di un disciplinamento specifico per la gestione delle informazioni del patrimonio genetico umano, che tuteli la dignità umana e la personalità e impedisca gli abusi nell'esecuzione di esami genetici o nell'utilizzazione di dati genetici. A tale scopo la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) stabilisce le condizioni d'esecuzione degli esami genetici e di utilizzazione di dati genetici. Pertanto attua il quadro prescritto a livello costituzionale (art. 119 Cost.; RS 101) e disciplina gli esami genetici in ambito medico, lavorativo, assicurativo e della responsabilità civile.

Impedire gli abusi nell'esecuzione di esami genetici o nell'utilizzazione di dati genetici rappresenta uno degli scopi centrali della legge. I datori di lavoro possono esigere accertamenti sulla predisposizione a malattie prima della comparsa dei sintomi (esami genetici presintomatici) soltanto in casi eccezionali chiaramente definiti, per esempio a tutela della salute del lavoratore (art. 22 LEGU). In linea di principio gli istituti di assicurazione non possono esigere esami genetici presintomatici o prenatali. Solo nell'ambito molto limitato di determinate assicurazioni private non obbligatorie gli istituti di assicurazione possono esigere la rivelazione di precedenti esami genetici presintomatici (art. 28 LEGU). Le violazioni di queste prescrizioni possono essere perseguite penalmente.

La LEGU è stata recentemente sottoposta a una revisione totale, adottata nel giugno del 2018. Oltre a estendere il suo campo di applicazione al settore non medico, sono stati precisati anche i requisiti concernenti la gestione di campioni e dati genetici. L'avamprogetto della revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1) è in consultazione fino al 9 ottobre 2020. La LEGU e le sue ordinanze entreranno in vigore prevedibilmente nell'autunno del 2021.

Secondo l'articolo 32 della legge sulla ricerca umana (LRUm; RS 810.30), il materiale biologico e i dati genetici possono essere riutilizzati a scopo di ricerca soltanto se la persona interessata o il rappresentante legale vi ha acconsentito.

Il Consiglio federale ritiene che le basi legali vigenti garantiscano una protezione sufficiente dagli abusi.

Risposta del Consiglio federale.