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20.3621 · Interpellanza · 2020-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La globalizzazione investe anche il settore agricolo. A vantaggio dell'economia, la Svizzera conclude continuamente nuovi accordi di libero scambio. Quello con gli Stati del Mercosur, ad esempio, suscita controversie legate all'alimentazione degli animali con piante foraggere geneticamente modificate, alle condizioni di detenzione degli animali da reddito e al disboscamento della foresta amazzonica con il fuoco. Mentre in quei Paesi i requisiti legali sono esigui e, se ci sono, sono poco severi e quasi per nulla rispettati, l'agricoltura svizzera deve fare i conti con costi di produzione elevati, dovuti tra l'altro ai requisiti in materia di metodi di produzione. L'arrivo di simili derrate alimentari a basso costo sul mercato del nostro Paese è iniquo e incoerente non soltanto nei confronti dei produttori, ma anche dei consumatori svizzeri. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, occorrono nuovi requisiti minimi per quanto concerne la dichiarazione obbligatoria della provenienza e dei metodi di produzione: in questo modo la dichiarazione garantirebbe una parità di trattamento. Anche se colpirebbe principalmente le importazioni, una tale soluzione sarebbe comunque conforme alle regole dell'OMC in quanto l'importazione rimarrebbe possibile e l'obbligo di dichiarazione varrebbe sia per i prodotti esteri sia per quelli nazionali.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica l'utilità e l'efficacia delle prescrizioni attuali in materia di dichiarazione? In che modo esse potrebbero essere rafforzate?

2. Ritiene equo che l'agricoltura svizzera debba soddisfare requisiti legali molto severi, mentre le importazioni ne sono invece esenti e non devono nemmeno dichiarare il ricorso a metodi di produzione vietati in Svizzera?

3. Come pensa di garantire rapidamente una migliore trasparenza dei requisiti di dichiarazione per i metodi di produzione vietati in Svizzera?

4. Quali ulteriori misure si potrebbero adottare per evitare l'importazione di derrate alimentari prodotte con metodi dubbi?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Il Consiglio federale considera l'informazione trasparente sulle derrate alimentari un aspetto importante. Nella legislazione federale esistono già diverse disposizioni che permettono ai consumatori di prendere una decisione d'acquisto consapevole (art. 12-13 e 18 della legge sulle derrate alimentari [RS 817.0], art. 18 della legge sull'agricoltura [LAgr, RS 910.1], art. 2-4 della legge federale sull'informazione dei consumatori [RS 944.0] e art. 17 della legge sull'ingegneria genetica [RS 814.91]). Gli obblighi di dichiarazione dettagliati sono stabiliti nella normativa d'attuazione: l'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr, RS 916.51), richiede ad esempio che alcuni prodotti esteri fabbricati con metodi vietati in Svizzera siano contrassegnati di conseguenza. Tali obblighi di dichiarazione si applicano ad esempio alle uova di gallina provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera, alla carne di coniglio proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera e alla carne prodotta con sostanze ormonali o non ormonali, come gli antibiotici, per aumentare le prestazioni degli animali.

Il 13 ottobre 2017 la CSEC-S ha incaricato il Consiglio federale di indicare in un rapporto le modalità per rafforzare l'obbligo di dichiarazione dei metodi di produzione di derrate alimentari non conformi agli standard svizzeri (postulato 17.3967 della CSEC-S Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari). Il rapporto sarà probabilmente disponibile alla fine dell'estate 2020 e illustrerà le possibilità in materia di ulteriori obblighi di dichiarazione e i relativi vantaggi e svantaggi, soprattutto in relazione agli ostacoli al commercio e alla compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.

2. La domanda dell'interpellante verte sul complesso rapporto tra politica agricola, protezione degli animali e dell'ambiente, protezione dei consumatori e diritto commerciale internazionale. In quest'ambito esistono interessi diversi, in parte divergenti, tra cui occorre trovare un punto di equilibrio. Come ricordato in precedenza, la legge prevede alcuni obblighi di dichiarazione per i prodotti esteri fabbricati con metodi vietati in Svizzera. Se lo desiderano, i produttori svizzeri hanno inoltre la possibilità di pubblicizzare gli aspetti positivi dei propri prodotti (ad es. "senza OGM", "dell'alpe", "detenzione con uscita regolare all'aperto secondo il programma URA"): le necessarie basi legali sussistono già (art. 14-16a Lagr; art. 12 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02).

4. Eventuali ulteriori misure, come il divieto di importazione o l'aumento dei dazi doganali per ridurre le importazioni di prodotti provenienti da una produzione discutibile dal punto di vista della Svizzera, sarebbero problematiche visti gli obblighi internazionali del nostro Paese. Se riguardano processi e metodi di produzione che non si ripercuotono sulle caratteristiche fisiche del prodotto e che, secondo il diritto dell'OMC, non costituiscono un valido criterio di differenziazione, tali misure potrebbero essere considerate discriminatorie. Il diritto commerciale internazionale giustifica simili restrizioni solo in casi eccezionali e in base a criteri severi: sono in particolare vietate discriminazioni arbitrarie e ingiustificate che perseguono un secondo fine protezionistico.

Grazie alla modifica del 27.9.2019, non ancora in vigore (FF 2019 5455), alla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), in futuro la Confederazione avrà ad ogni modo la possibilità di stabilire dei requisiti, ad esempio in materia di dichiarazione, per la messa in commercio di materie prime e prodotti o vietarne la messa in commercio se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull'ambiente o compromette notevolmente l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (cfr. art. 35e cpv. 3 LPAmb).

Risposta del Consiglio federale.