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20.3692 · Mozione · 2020-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sull'imposta alla fonte come segue:

Articolo 10

1 La persona assoggettata all'imposta alla fonte può presentare all'autorità fiscale competente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. I contribuenti possono presentare una richiesta motivata di proroga del termine. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.

Begründung

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte e le pertinenti ordinanze. Le persone assoggettate all'imposta alla fonte con domicilio in Svizzera avranno così maggiori possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore. Potranno fare lo stesso anche le persone assoggettate all'imposta alla fonte che non hanno il domicilio fiscale in Svizzera, ma che vi conseguono la maggior parte dei loro proventi mondiali.

La revisione introduce altresì la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. Le persone assoggettate all'imposta alla fonte che non soddisfano le condizioni tuttora vigenti per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria potranno essere tassate successivamente, su richiesta, secondo la procedura ordinaria. La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. In questo caso, la tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Tale situazione comporta l'obbligo di consegnare, entro il 31 marzo 2022, le dichiarazioni relative ai diritti d'opzione. Per le persone interessate, questo può avere notevoli ripercussioni finanziarie anche negli anni successivi.

La richiesta di tassazione ordinaria dovrebbe essere presentata entro il 31 marzo, termine di perenzione fissato per legge. Nel concreto, la decisione se optare o meno per la tassazione ordinaria implica la preparazione di una dichiarazione fiscale simulata, che rimane l'unico modo per valutare se mantenere l'imposta alla fonte o passare a una dichiarazione fiscale effettiva. Spesso è difficile definire una base decisionale già nel primo trimestre dell'anno, tanto più che in quel periodo i documenti necessari non sono ancora disponibili nella loro totalità. Considerate le notevoli e definitive ripercussioni finanziarie che il passaggio alla tassazione ordinaria comporta negli anni successivi, sarebbe opportuno fissare il termine al 30 giugno. Inoltre, alle persone assoggettate all'imposta deve essere data la facoltà di presentare, in casi motivati, una richiesta di proroga del termine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte adottata dal Parlamento il 16 dicembre 2016 permette di uniformare maggiormente il regime svizzero dell'imposizione alla fonte, in particolare per quanto riguarda le questioni di procedura. La nuova regolamentazione prevede principalmente l'estensione della tassazione ordinaria ulteriore, mantenendo la previa riscossione dell'imposta alla fonte. In questo modo è ancora garantita l'esazione dell'imposta.

I residenti assoggettati all'imposta alla fonte che conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore a 120 000 franchi nel corso di un anno fiscale soggiacciono alla tassazione ordinaria ulteriore. Quest'ultima si applica anche ai residenti che percepiscono ulteriori introiti non soggetti all'imposta alla fonte. I residenti il cui reddito è inferiore al valore soglia summenzionato e i non residenti che soddisfano le condizioni di quasi residenza possono richiedere la tassazione ordinaria ulteriore. A tal fine, devono presentare la richiesta entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della data di scadenza della prestazione. Del resto, anche i contribuenti che contestano la ritenuta d'imposta alla fonte possono esigere una decisione in merito alla sussistenza e all'entità dell'assoggettamento soltanto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'obiettivo della mozione è prorogare il suddetto termine al 30 giugno, ma unicamente per i residenti per i quali è prevista la tassazione ordinaria ulteriore su richiesta. Poiché è fissato sia nella legge federale sull'imposta federale diretta che nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 89 cpv. 4, 89a cpv. 3, 99a cpv. 1 e 137 della LIFD riveduta nonché art. 33a cpv. 4, 33b cpv. 3 e 35a cpv.1 della LAID riveduta), il termine di perenzione non potrebbe essere modificato soltanto a livello di ordinanza.

Il Consiglio federale ritiene ragionevole l'uniformazione del termine di perenzione effettuata nell'ambito della revisione, che è rimasta incontestata nel processo legislativo. Il termine di perenzione per i residenti il cui reddito è inferiore al valore soglia summenzionato riguarda solo la presentazione della richiesta. L'inoltro della dichiarazione d'imposta avviene in un secondo tempo. Se la richiesta è presentata entro il termine e nella forma prescritta, l'autorità fiscale competente invia al contribuente il modulo per la dichiarazione d'imposta per l'anno fiscale di riferimento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.