20.3698 · Interpellanza · 2020-06-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel contesto della crisi del coronavirus, mediante decisione generale (FF 2020 1373) l'UFSP ha omologato a tempo determinato (in virtù dell'articolo 30 dell'ordinanza sui biocidi) diversi biocidi, chiamati comunemente anche disinfettanti. L'omologazione scade il 31 agosto. Numerosi farmacisti e droghieri hanno colto quest'occasione per produrre biocidi propri, naturalmente nel rispetto delle prescrizioni vigenti, contribuendo così a colmare nel modo più rapido possibile la penuria di questi prodotti. L'offerta ha riscosso un grande successo tra la popolazione. Ci si può quindi chiedere se non sia il caso che questa eccezione diventi la regola. Sicuramente non mancano i clienti che apprezzano di potere acquistare un prodotto locale.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Ci sono stati problemi o reclami riguardanti per esempio la qualità di questi biocidi di produzione propria?
2. Non sarebbe il caso che i droghieri e i farmacisti possano continuare a vendere anche in futuro, ossia dopo la fine di agosto, i biocidi di produzione propria?
3. Quali leggi o ordinanze dovrebbero essere adattate e quali regolamentazioni vi si oppongono?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per mancanza di risorse, non si possono svolgere analisi complete sulla qualità di tutti i disinfettanti. Dall'inizio di marzo 2020 ad oggi, sono stati prelevati 50 campioni di disinfettanti e per 22 di essi disponiamo dei risultati delle analisi. In due prodotti sono state riscontrate palesi mancanze nelle concentrazioni di principi attivi disinfettanti, il che significa che la loro efficacia contro i coronavirus è insufficiente.
2. I disinfettanti che servono a disinfettare mani e superfici sono biocidi che sottostanno all'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12). Per poter continuare a vendere nel loro negozio biocidi fabbricati in proprio, i droghieri e i farmacisti possono in ogni momento presentare una domanda di omologazione per questi prodotti all'organo di notifica per prodotti chimici. Attualmente, i disinfettanti contenenti il principio attivo etanolo possono essere omologati mediante procedura semplificata con un'omologazione transitoria. Ad alcune farmacie sono già state rilasciate omologazioni per disinfettanti fabbricati in proprio, secondo le disposizioni dell'OBioc.
Le omologazioni in caso di situazioni eccezionali, rilasciate a mezzo di decisioni generali secondo l'articolo 30 OBioc ponderando rischi e benefici e limitate alla fine di agosto 2020, costituivano un mezzo importante per agire in modo pragmatico e rapido, il che era essenziale nell'attuale situazione di crisi. Tuttavia questo ha distorto i mercati, discriminando ogni soggetto giuridico che avesse fatto omologare regolarmente i propri prodotti secondo l'OBioc. Solo la procedura di omologazione regolare garantisce che i prodotti siano efficaci e non comportino rischi per la salute e l'ambiente. Pertanto, le omologazioni in caso di situazioni eccezionali vigono solo per un determinato periodo di tempo. Se fosse necessario, si potrebbero prorogare le omologazioni in caso di situazioni eccezionali limitate fino al 31 agosto 2020 per 550 giorni (art. 8 cpv. 1 lett. d OBioc).
3. Attualmente, non esistono basi legali per il rilascio di una decisione generale che preveda un'omologazione di biocidi a tempo indeterminato all'infuori di situazioni eccezionali. Una sua emanazione rimetterebbe in discussione l'equivalenza tecnica tra il disciplinamento dei biocidi in Svizzera e quello dell'Unione europea (regolamento [UE] n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi). Questa equivalenza è la base dell'Accordo con l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, capitolo 18 "Biocidi", RS 0.946.526.81).
Il disciplinamento dei biocidi comprende, oltre al gruppo dei disinfettanti, anche i preservanti (p. es. prodotti per la protezione del legno o delle facciate, conservanti ecc.) e i prodotti per la lotta agli organismi nocivi (p. es. rodenticidi e insetticidi). L'equivalenza tecnica dell'OBioc con il regolamento europeo conferisce un elevato livello di protezione e permette in base all'MRA di evitare ostacoli tecnici al commercio.
Risposta del Consiglio federale.