20.3713 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Diversi anni fa il nostro Parlamento ha avuto l'occasione di affrontare la questione dell'amianto e delle relative complicazioni durante un dibattito incentrato sul termine di prescrizione, che è stato portato a vent'anni. Questo termine è tuttavia ancora insufficiente nel caso di un'esposizione all'amianto e tenuto conto del tempo che potrebbe trascorrere fino all'insorgenza delle complicazioni, in particolare di un mesotelioma.
I media hanno recentemente segnalato un aumento dei casi di malattia legati all'amianto. Il numero di decessi correlati a un mesotelioma maligno raggiunge attualmente i 120 casi all'anno e la Suva teme, a lungo termine, un aumento fino a 170 casi all'anno, per un totale di quasi 4000 decessi fino al 2040.
Dato che il rischio è conosciuto e facilmente identificabile, stupisce che vi siano informazioni che suggeriscono che, in assenza di misure di protezione sufficienti, vi siano ancora oggi nuovi casi di lavoratori contaminati dall'amianto.
Qual è il giudizio del Consiglio federale su questa problematica?
Ritiene che le misure di protezione attualmente applicate siano sufficienti, in particolare nel quadro delle demolizioni e ristrutturazioni eseguite in Svizzera?
Sarebbero necessarie misure supplementari per la prevenzione e l'accompagnamento delle persone contaminate?
È stato costituito un fondo per l'indennizzo delle vittime dell'amianto. Il Consiglio federale potrebbe informarci sullo stato delle domande presentate fino ad oggi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il numero crescente di vittime dell'amianto, passate secondo una stima della Suva da 130 a 170 all'anno, è dovuto al fatto che il modello utilizzato finora per la stima dei casi di mesotelioma prospettati ha tenuto conto soltanto di quelli dovuti alla fase di prima utilizzazione e di immissione in commercio dell'amianto (Relazione quinquennale statistica infortuni LAINF, pag. 63 segg.). Sebbene l'impiego dell'amianto sia vietato dagli anni 1990, si deve presumere che anche dopo il 1990 vi siano state ulteriori esposizioni a questo materiale. Queste "esposizioni secondarie" dovrebbero essere avvenute soprattutto durante i lavori di trasformazione, ristrutturazione e smaltimento. Secondo la Suva, tenendo conto di questi ulteriori casi occorre stimare un numero superiore di probabili vittime dell'amianto. Tuttavia occorre distinguere tra i lavoratori esposti e coloro che entrano in contatto con l'amianto nel tempo libero svolgendo lavori di "bricolage" (per esempio rimuovendo pavimenti o piastrelle posati con colla contenente amianto). Mentre nel settore professionale la sensibilità ai pericoli dell'amianto è elevata e quindi questo materiale viene manipolato con la necessaria prudenza, nel settore del "bricolage" manca la consapevolezza del pericolo di una possibile esposizione all'amianto.
2. Secondo il Consiglio federale, le misure attualmente applicate per proteggere i lavoratori da un'esposizione all'amianto durante i lavori sono sufficienti. La vigente ordinanza del 29 giugno 2005 sui lavori di costruzione (OLCostr; RS 832.311.141) dedica un apposito capitolo ai lavori di smantellamento (cap. 6; art. 60-60c). Prima di iniziare i lavori di smantellamento o di demolizione, occorre valutare i rischi in termini di sicurezza e di salute, in base ai quali dovranno essere adottate le misure necessarie. I lavori di smantellamento o di demolizione possono essere eseguiti solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente ed è previsto un obbligo di annunciare i lavori di risanamento dei materiali di costruzione all'amianto. I lavori nei quali fibre di amianto pericolose per la salute sono liberate in grandi quantità possono essere eseguiti solo da ditte riconosciute dalla Suva specializzate in bonifiche da amianto. Le ditte riconosciute devono impiegare specialisti in bonifiche da amianto le cui qualifiche sono disciplinate nell'OLCostr.
Per gli appassionati di "bricolage" che potrebbero entrare in contatto con l'amianto durante lavori di ristrutturazione effettuati nel tempo libero sono disponibili varie pubblicazioni del Forum Amianto Svizzera (FACH), in particolare l'opuscolo dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) "Amianto nelle abitazioni" del novembre 2005 o anche il pieghevole informativo dell'UFSP destinato agli artigiani dilettanti "Rinnovamento: attenzione all'amianto" dell'agosto 2006.
3. Considerando le disposizioni menzionate alla risposta 2, per i lavoratori che entrano in contatto con l'amianto durante lavori di smantellamento o di demolizione non sono necessarie ulteriori misure di protezione. Attualmente i lavoratori esposti all'amianto vengono sorvegliati nel quadro della prevenzione nel settore della medicina del lavoro secondo gli articoli 70 e seguenti dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30). Al riguardo il Consiglio federale non vede la necessità di intervenire. Tuttavia raccomanda ulteriori misure per una migliore informazione e sensibilizzazione di chi esegue lavori di "bricolage" nel tempo libero.
4. Negli anni dal 2017 al 2020 (stato a fine maggio) la fondazione Fondo per le vittime dell'amianto ha accolto complessivamente 89 domande e ha erogato indennizzi per circa 9,5 milioni di franchi. Alle vittime dell'amianto il cui mesotelioma non è riconosciuto come malattia professionale secondo la LAINF è stato erogato in media un indennizzo di 140 000 franchi, a quelle il cui mesotelioma è riconosciuto come malattia professionale secondo la LAINF sono stati versati in media 50 000 franchi.
Risposta del Consiglio federale.