20.3749 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Visto il suo crescente coinvolgimento in relazioni e scambi internazionali, la Svizzera punta a rimuovere le barriere tecniche al commercio attraverso un'armonizzazione delle norme giuridiche con i principali partner, tra cui l'Unione europea. A ciò è finalizzata per esempio la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. In Svizzera sono in vigore attualmente in tutti i settori più di 26 000 norme, di cui soltanto 1000 ancora esclusivamente nazionali. In questo contesto si riscontrano tuttavia alcune incoerenze, se non addirittura discrepanze nell'applicazione a livello cantonale. L'art. 89 cpv. 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, 741.41) vieta per esempio [che attrezzature da lavoro, portacarichi posteriori e simili nascondano i dispositivi di illuminazione]. Benché l'articolo mi sembri frutto di una riflessione ponderata in materia di rischi per la sicurezza, l'interpretazione del termine "nascondere" da parte dei diversi uffici cantonali della circolazione incaricati delle perizie lascia a desiderare.
Molti Cantoni infatti vietano di montare griglie di protezione sui fari delle macchine da cantiere in virtù di una rigida applicazione della suddetta ordinanza, mentre tali griglie sono autorizzate ovunque in Europa. Secondo le informazioni di cui dispongo, l'articolo in questione vieta ragionevolmente di coprire il faro per più del 30%. Eppure alcuni uffici, in assenza di regolamentazione per il controllo della luminosità, negano qualsiasi tipo di protezione. Si tratta di una precauzione eccessiva ed è legittimo chiedersi perché sussistano disparità di applicazione dell'ordinanza.
Al fine di chiarire le prossime tappe verso una maggiore armonizzazione delle norme con i nostri partner commerciali, il Consiglio federale può confermare che le griglie di protezione sono di fatto vietate su tutte le macchine edili?
Se così fosse, il Consiglio federale può spiegare il perché di una norma che diverge da quella dell'Unione europea?
Se così non fosse, il Consiglio federale può intervenire presso la competente autorità amministrativa per chiarire le disposizioni tecniche volte a un'applicazione uniforme dell'ordinanza da parte degli uffici della circolazione e per ricordare che anche il buon senso è un criterio di valutazione?
Stellungnahme des Bundesrates
È consentito montare griglie di protezione sui fari delle macchine da cantiere purché si garantisca l'intensità luminosa prescritta e non si limiti l'angolo di visibilità (art. 73 cpv. 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV; RS 741.41]). La conformità è attestata tramite certificato rilasciato da un organo di controllo svizzero per i dispositivi di illuminazione e può anche essere indicata nell'omologazione di una serie di macchine. In assenza di questo certificato, la valutazione spetta agli esperti della circolazione cantonali durante l'esame di immatricolazione.
Le autorità esecutive cantonali cercano per quanto possibile di applicare le prescrizioni in maniera uniforme. L'Ufficio federale delle strade (USTRA), che fornisce loro la consulenza necessaria, sottoporrà la questione alla Commissione tecnica dell'Associazione dei servizi della circolazione.
Risposta del Consiglio federale.