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Servizio di segnalazione in caso di sospetta violenza sessuale contro i bambini via Internet

20.3804 · Interpellanza · 2020-06-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni la violenza sessuale online contro i bambini ha assunto proporzioni allarmanti. Il numero di immagini pedopornografiche in circolazione è in forte aumento. Ad esempio nel 2018 l'FBI ha segnalato alla Svizzera circa 9000 casi sospetti di pornografia infantile. Proprio a causa di questo aumento della violenza sessuale online contro i bambini è stato importante e corretto che nel 2019 il Parlamento abbia integrato la protezione dei bambini e dei giovani nell'articolo della legge sulle telecomunicazioni concernente lo scopo (nuovo art. 1 cpv. 2 lett. e LTC) e concretizzato queste riflessioni sulla protezione nell'articolo 46a LTC. Affinché le informazioni con materiale pornografico vietato (ad es. pornografia infantile) siano eliminate rapidamente e ovunque nel mondo, l'articolo 46a capoverso 2 LTC prevede che l'UFCOM, l'Ufficio federale di polizia e i servizi cantonali competenti coordinino misure adeguate e che possano sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all'estero. Il Consiglio federale dovrà disciplinare i dettagli.

Nelle ordinanze relative alla LTC sottoposte a consultazione, non viene però approfondito in nessuno modo l'aspetto dei servizi di segnalazione menzionati nella legge.

Pertanto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la sua opinione sui servizi di segnalazione per la pornografia infantile e la violenza sessuale contro i bambini via Internet gestiti da terzi, come ad esempio in Francia (Point de Contact) e in Germania?

2. Perché il volere del legislatore in merito alla cooperazione dell'UFCOM, dell'Ufficio federale di polizia e dei servizi cantonali competenti con i servizi di segnalazione gestiti da terzi non è stato concretizzato nelle ordinanze relative alla LTC?

3. Come si immagina una tale collaborazione tra gli attori menzionati o quali possibilità diverse prevede e cosa ha pianificato in tal senso?

4. Riterrebbe opportuno se i fornitori di servizi di telecomunicazione più importanti creassero e gestissero assieme un servizio di segnalazione nazionale adeguato?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale considera i servizi di segnalazione privati per la pornografia infantile e la violenza sessuale contro i bambini in Internet come enti utili. Al contempo, i collaboratori di tali servizi sono sottoposti a una pressione psicologica estrema e non possono svolgere il loro lavoro a tempo pieno né senza supporto psicologico. Il trattamento di contenuti realizzati da organizzazioni criminali richiede massimi livelli di sicurezza. Si tratta, ad esempio, di rigidi controlli degli accessi per prevenire gli attacchi dei criminali coinvolti, una comunicazione criptata, l'archiviazione sicura delle prove e la difesa contro gli attacchi degli hacker.

Attualmente esistono già diverse organizzazioni che si scambiano tali informazioni. A questo proposito, nel suo rapporto complementare all'attenzione della CTT-N sull'articolo 46a capoverso 2 del disegno LTC nel quadro della revisione della legge sulle telecomunicazioni (17.058 n), l'UFCOM dichiara: "l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) e INHOPE, una rete internazionale di centralini nazionali contro la pedopornografia, cooperano assieme dal 2014. Le segnalazioni a una di queste reti sono sempre ritrasmesse anche all'altra rete. È quindi sufficiente che la Svizzera partecipi a Interpol. La creazione di un centralino INHOPE nazionale aggiuntivo, ad esempio in seno a un'organizzazione svizzera per la protezione dell'infanzia, non apporterebbe sostanziali miglioramenti al sistema di segnalazione, perché già oggi tutte le segnalazioni rilevanti provenienti da entrambe le reti sono condivise reciprocamente." Inoltre l'Ufficio federale di polizia fedpol mette a disposizione un modulo di notifica che può essere compilato in modo anonimo. Una rappresentante di INHOPE, durante un evento incentrato sull'ultima revisione della LTC, ha affermato che un simile modulo di segnalazione è sufficiente.

In occasione della consultazione sulle ordinanze di applicazione della legge sulle telecomunicazioni, la Fondazione svizzera per la protezione dell'infanzia ha chiesto che la Confederazione finanzi un servizio di segnalazione privato per la pedopornografia. A fronte della collaborazione già avviata tra INTERPOL e INHOPE, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario creare un servizio privato per la segnalazione. Se in Svizzera tuttavia dovesse essere istituito un tale servizio privato, la Confederazione vaglierà le possibilità di cooperare con esso.

2. La volontà espressa dal legislatore viene concretizzata nelle ordinanze sottoposte a consultazione, le quali obbligano i fornitori di accesso a Internet a essere raggiungibili per informazioni scritte da parte di terzi secondo l'articolo 46a capoverso 3 frase 2 LTC riveduta (FF 2019 2275). I fornitori sono tenuti a segnalare immediatamente all'Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti. La legge e l'ordinanza vincolano così i suddetti fornitori a partecipare a un sistema di segnalazione. Il Consiglio federale non ritiene necessario concretizzare ulteriormente tale obbligo.

3. La Confederazione intende continuare a collaborare anche in futuro con INTERPOL, e di conseguenza anche con INHOPE, nonché con altri organismi e partner istituzionali esteri. Peraltro, con le disposizioni legali sopra menzionate ha già statuito i doveri dei fornitori di accesso a Internet a questo proposito. Nel quadro di NEDIK (rete nazionale di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica), che riunisce i centri di competenza della polizia sulla criminalità informatica a livello nazionale, cantonale e regionale e in cui è rappresentata anche fedpol, si sta lavorando per allestire un modulo di notifica comune, nell'ottica di un compito collettivo degli enti coinvolti.

4. Come espresso nella risposta alla domanda 1, il Consiglio federale considera i servizi privati per la segnalazione della pedopornografia fondamentalmente utili. Questa osservazione è valida a prescindere da quale sia l'ente che si fa carico della gestione di un tale servizio.

Risposta del Consiglio federale.