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20.3811 · Interpellanza · 2020-06-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Per l'economia svizzera l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), e in particolare il modello del lavoro ridotto, sono elementi centrali per superare la crisi causata dal coronavirus. Gli imprenditori (soggetti con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro) versano regolarmente contributi AD ma sono normalmente esclusi dalle prestazioni dell'AD, incluso il lavoro ridotto. Di recente è entrata in vigore, nel quadro della COVID-19, una soluzione per un periodo limitato anche per le persone con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Dalle esperienze fatte occorre trarre degli insegnamenti il più velocemente possibile.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali soggetti hanno percepito prestazioni AD prima e durante la crisi del coronavirus (incluso il lavoro ridotto) e in quale misura (settore economico, tasso d'occupazione, categoria di reddito, sesso, posizione analoga a quella di un datore di lavoro sì/no)?

2. Ritiene di essere riuscito a creare una relativa parità di condizioni per tutti i settori interessati decidendo che le persone con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro potessero beneficiare delle prestazioni dell'AD per un periodo limitato? In caso negativo, dove è possibile fare degli interventi correttivi e come?

3. Alla luce delle esperienze fatte durante la crisi del coronavirus, ritiene che sia necessaria una riforma dell'AD in generale e in particolare del lavoro ridotto? Se sì, in quali settori?

4. È disposto ad affrontare con una visione a lungo termine la problematica dei soggetti con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro? Se sì, come? Sarebbe possibile evitare gli abusi versando ad esempio ai soggetti con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro un'indennità massima più bassa e/o prevedendo un periodo minimo di versamento dei contributi AD prima di acquisire il diritto di beneficiare delle prestazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Nelle statistiche del mercato del lavoro non è possibile identificare le persone che hanno occupato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro prima di iscriversi presso un ufficio regionale di collocamento (URC). Inoltre, nelle statistiche sul lavoro ridotto non vengono recensite le caratteristiche personali, ma solo i dati relativi alle aziende o ai settori d'esercizio. La risposta alla domanda 1 è suddivisa qui di seguito in due parti, in base alle statistiche disponibili. Nella prima parte vengono illustrati i dati relativi alle persone in cerca d'impiego che beneficiano di indennità giornaliere, mentre la seconda parte è dedicata al lavoro ridotto.

In base alla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA), sia prima (febbraio 2020) che durante la crisi del coronavirus (aprile 2020) il numero più elevato di persone in cerca d'impiego beneficiarie di indennità giornaliere si è riscontrato nell'industria (NOGA C), nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (NOGA G) e nelle attività amministrative e di servizi di supporto (NOGA N). In seguito all'insorgere della crisi, il numero di beneficiari di indennità giornaliere è aumentato da 134 806 a 152 602 tra febbraio e aprile 2020 (+13 %). La crescita più forte è stata registrata nel settore alberghiero e della ristorazione, con un aumento di 5390 persone (+44 %). La quota di donne in cerca d'impiego beneficiarie di indennità giornaliere è salita dal 44 per cento di febbraio all'attuale 46 per cento, ossia a 69 561 persone. La percentuale di persone in cerca d'impiego beneficiarie di indennità giornaliere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno è passata dal 57 al 62 per cento. Nello stesso periodo la percentuale di persone che hanno perso un posto a tempo parziale è salita dall'11 al 12 per cento. Le valutazioni del guadagno assicurato mostrano che i beneficiari di indennità giornaliere con un reddito relativamente basso (3001-4000 franchi, 4001-5000 franchi) sono aumentati in maniera superiore alla media. La percentuale di beneficiari di indennità giornaliere con un guadagno assicurato di 5000 franchi al massimo è passata dal 55,7 al 56,9 per cento. Per il mese di aprile 2020 sono state versate indennità giornaliere per un importo pari a 489 milioni di franchi. Ciò corrisponde a un importo medio di 3202 franchi per beneficiario al mese.

Nel mese di febbraio 2020 sono state conteggiate domande di lavoro ridotto per 276 settori d'esercizio, per un totale di 4790 lavoratori e 236 065 ore di lavoro perse. L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) ha versato complessivamente un importo pari a 5,3 milioni di franchi. Oltre l'80 per cento del lavoro ridotto conteggiato riguardava le aziende dell'industria MEM. Nel mese di aprile 2020 sono state versate indennità a 129 124 settori d'esercizio per 1 060 368 lavoratori (89 milioni di ore perse). L'AD ha effettuato versamenti dell'ammontare di 2,14 miliardi. La maggior parte delle ore di lavoro perse (20,5 %) e delle indennità versate (17,3 %) ha interessato il settore alberghiero e della ristorazione. Al secondo posto si è collocato, con il 16 per cento circa, il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio (NOGA G 45-47). Sul totale delle indennità per lavoro ridotto (ILR) corrisposte in aprile 2020, il 9,7 per cento è stato versato ad aziende del settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (NOGA M 69-75). In questi tre settori economici, che occupano il 25 per cento circa dei lavoratori in Svizzera (secondo la STATENT 2017), è stato conteggiato più del 40 per cento delle indennità per lavoro ridotto versate.

I dati concernenti il volume delle indennità (indennità giornaliere e ILR) nel mese di aprile 2020 sono provvisori e possono ancora subire delle leggere modifiche.

Domanda 2

Le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro esercitano un notevole influsso sulle decisioni dell'azienda. In genere determinano personalmente il proprio tasso di occupazione. Il rischio di perdere il lavoro è conseguentemente basso, mentre il potenziale di abuso è molto elevato. In considerazione del confinamento ordinato dal Consiglio federale, la concessione a titolo eccezionale a queste persone del diritto all'indennità è risultata giustificata ed è stato praticamente escluso il rischio di abusi. Al più tardi con la terza fase di deconfinamento, la maggior parte di queste persone ha potuto riprendere a lavorare, anche se in misura ridotta. Sarebbe stato pertanto sproporzionato prolungare il diritto oltre questo periodo, considerato anche il fatto che le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in una società di capitali beneficiano spesso di un reddito supplementare sotto forma di dividendi derivanti dalla partecipazione al capitale e hanno in genere accesso ad altre fonti di liquidità (fideiussioni, crediti aziendali, ecc.), che permettono loro di superare la fase transitoria in cui continuano ad applicarsi determinate limitazioni. Queste persone non possono quindi essere equiparate ai lavoratori che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che sono esposti al rischio di licenziamento.

L'ILR non è dunque lo strumento adeguato per sostenere le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che sono ancora soggette a restrizioni imposte dalle autorità. Per questo, il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso di estendere la cerchia degli aventi diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Dal 1° giugno al 16 settembre 2020, anche i titolari di SA o Sagl impiegati nella propria azienda nel settore ricreativo ricevono quindi questa indennità al posto dell'ILR. Queste persone sono ora trattate in modo analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente toccati dalle misure anti-coronavirus.

Domanda 3

Le esperienze fatte durante la crisi del coronavirus non hanno rivelato la necessità di procedere a una riforma dell'AD. Gli strumenti dell'AD per proteggere le persone disoccupate ed evitare i licenziamenti hanno potuto essere utilizzate in modo opportuno. Le misure predisposte nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù del diritto di necessità sono efficaci soltanto in applicazione dell'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

Domanda 4

Contrariamente a quanto sostenuto dall'autore dell'interpellanza, le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro hanno diritto all'indennità di disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Queste persone non sono a priori escluse dal diritto alle prestazioni dell'AD. Per poterne beneficiare, devono tuttavia lasciare l'azienda o rinunciare definitivamente alla loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Per contro, questa categoria non ha diritto all'ILR per i motivi summenzionati (cfr. domanda 2).

Quale strumento dell'AD, l'ILR non ha lo scopo di garantire l'esistenza di un'azienda o di coprire le perdite di fatturato o di esercizio, ma è finalizzata a mantenere i posti di lavoro. Tale indennità è volta a impedire che, in seguito a un calo improvviso e presumibilmente temporaneo della domanda di beni e servizi e alle conseguenti perdite di lavoro, si debba procedere a dei licenziamenti a breve termine.

Risposta del Consiglio federale.